I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 25 luglio 1958 relativo agli addetti all'industria chimica, ivi compresa l'industria chimicofarmaceutica, e il contratto collettivo nazionale di lavoro 29 settembre 1958 relativo agli addetti all'industria chimico-farmaceutica, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole, tra loro identiche, dei contratti collettivi anzidetti, annessi in un solo testo al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese chimiche e chimicofarmaceutiche.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1