DECRETO-LEGGE

D.L. 695/1982 - DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1982, n. 695

DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1982, n. 695

Numero 695 Anno 1982 GU 02.10.1982 Codice 082U0695

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-03-23;695

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di differire il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 12 della legge 29 maggio 1982, n. 304;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 1 ottobre 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 1 ottobre 1982

Comma 4

PERTINI

Comma 5

SPADOLINI - DARIDA - ROGNONI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1982
Atti di Governo, registro n. 42, foglio n. 21