Ai fini dell'applicazione della tassa automobilistica e della relativa addizionale erariale del 5 per cento, di seguito denomi- nate tassa, gli autoveicoli per trasporto di cose di cui all'articolo 2, primo comma, lettera d-bis), del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, aggiunta dall'articolo 1, sono suddivisi nelle classi indicate nella tabella A annessa al presente decreto.
La tassa per ciascuna classe degli autoveicoli per trasporto di cose di cui al comma 1 non puo' essere determinata in misura inferiore agli importi minimi indicati in ECU nella tabella di cui al medesimo comma 1.
L'esercizio della facolta' di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non puo' comportare una misura della tassa inferiore agli importi minimi di cui al comma 2.
Per gli autoveicoli per trasporto di cose muniti, all'asse o agli assi motore, di sospensione pneumatica o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente, come definite ai punti 1 e 2 dell'allegato III al decreto del Ministero dei trasporti del 22 gennaio 1988, n. 78, aggiunto dall'articolo 6 del decreto del Ministero dei trasporti del 28 settembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 1993, n. 236, concernente l'attuazione della direttiva n. 92/7/CEE del Consiglio del 10 febbraio 1992, la tassa e' ridotta del 20 per cento, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
Ai fini dell'applicazione della riduzione prevista al comma 4, qualora la presenza di sospensione pneumatica o ad essa riconosciuta equivalente, sull'asse o sugli assi motore, non sia annotata sulla carta di circolazione, gli interessati dovranno avanzare apposita istanza ad un ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai fini di ottenere l'aggiornamento della carta di circolazione. La direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione emanera' le conseguenti disposizioni attrattive.