DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto

Numero 27 Anno 2023 GU 20.03.2023 Codice 23G00034

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-02-23;27

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136

Comma 2

1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada e di cabotaggio di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 e al Capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009, si applicano le disposizioni di cui al Capo III-bis.»;
b) all'articolo 4, il comma 5 e' abrogato;
c) all'articolo 10:
1) al comma 1, le parole: «entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'inizio» sono sostituite dalle seguenti: «al piu' tardi all'inizio»;
2) i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono abrogati;
d) all'articolo 12, il comma 1-bis e' abrogato;
e) dopo il Capo III, e' inserito il seguente:

«Capo III-bis.
Disposizioni specifiche per le prestazioni transnazionali
di servizi di trasporto su strada

Art. 12-bis
Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada o di cabotaggio di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009, e al Capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009, nel cui ambito sono distaccati conducenti in Italia, a condizione che durante il periodo del distacco continui a esistere un rapporto di lavoro tra l'impresa di trasporto e il conducente distaccato.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada effettuate da imprese di trasporto stabilite in un Paese terzo, per quanto compatibili. Le imprese di trasporto stabilite in Stati che non sono Stati membri non beneficiano di un trattamento piu' favorevole di quello riservato alle imprese stabilite in uno Stato membro, anche quando effettuano operazioni di trasporto in virtu' di accordi bilaterali o multilaterali che consentono l'accesso al mercato dell'Unione o a parti di esso.
3. Alle prestazioni transnazionali di servizi di somministrazione di conducenti non si applicano le disposizioni del presente Capo, salvo quanto previsto dall'articolo 12-sexies, comma 12, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2-bis, primo periodo.

Art. 12-ter
Definizioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, ai fini del presente Capo si intende per:
a) «conducente»: il lavoratore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 561/2006;
b) «trasportatore»: l'impresa di cui all'articolo 2, punto 4), del regolamento (CE) n. 1071/2009;
c) «gestore dei trasporti»: la persona fisica di cui all'articolo 2, punto 5), del regolamento (CE) n. 1071/2009;
d) «servizio di trasporto in transito»: servizio di trasporto svolto attraversando il territorio di uno Stato membro senza effettuare operazioni di carico o scarico merci e senza far salire o scendere passeggeri;
e) «operazione di trasporto bilaterale merci»: movimento di merci effettuato in base a un contratto di trasporto, dallo Stato membro di stabilimento di cui all'articolo 2, punto 8), del regolamento (CE) n. 1071/ 2009, verso un altro Stato membro o un Paese terzo o da un altro Stato membro o da un Paese terzo verso lo Stato membro di stabilimento;
f) «operazione di trasporto bilaterale passeggeri»: effettuazione nell'ambito di servizi di trasporto internazionali occasionali o regolari di una delle seguenti operazioni:
1) salita passeggeri nello Stato membro di stabilimento e discesa passeggeri in un altro Stato membro o in un Paese terzo;
2) salita passeggeri in uno Stato membro o in un Paese terzo e discesa passeggeri nello Stato di stabilimento;
3) salita e discesa passeggeri nello Stato membro di stabilimento allo scopo di effettuare escursioni locali in un altro Stato membro o in un Paese terzo, ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009;
g) «attivita' aggiuntiva al trasporto bilaterale merci»: attivita' ulteriore di carico e scarico, o di solo carico o di solo scarico, effettuata in aggiunta a una operazione di trasporto bilaterale di merci negli Stati membri o nei Paesi terzi attraversati, con esclusione di operazioni di carico e scarico di merci effettuate in uno stesso Stato membro;
h) «attivita' aggiuntiva al trasporto bilaterale passeggeri»: attivita' ulteriore in aggiunta a una operazione di trasporto bilaterale consistente nel far salire e scendere passeggeri ovvero di sola salita o di sola discesa effettuata, nell'ambito di un trasporto bilaterale di passeggeri, nel corso del viaggio di andata o di ritorno negli Stati membri o Paesi terzi attraversati, a condizione che non siano offerti servizi di trasporto passeggeri tra due luoghi all'interno dello Stato membro attraversato;
i) «trasporto combinato»: operazioni di trasporto definite dalla direttiva 92/106/CEE del Consiglio.

Art. 12-quater
Regime delle esenzioni

1. Il conducente non si considera distaccato quando effettua operazioni di transito, di trasporto bilaterale di merci o di passeggeri di cui all'articolo 12-ter, comma 1, lettere e) ed f), anche laddove costituiscano il tragitto finale o iniziale di un trasporto combinato ai sensi della direttiva 92/106/CEE.
2. Fino alla data di entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n. 165/2014, il conducente non si considera in distacco qualora effettui una attivita' aggiuntiva al trasporto bilaterale merci di cui all'articolo 12-ter, comma 1, lettera g). Le attivita' aggiuntive possono essere due qualora a una operazione di trasporto bilaterale partita dallo Stato membro di stabilimento, in cui non si sia effettuata alcuna attivita' aggiuntiva, sia seguita altra operazione di trasporto bilaterale verso lo Stato membro di stabilimento.
3. Fino alla data di entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n. 165/2014, il conducente non si considera in distacco qualora effettui una attivita' aggiuntiva al trasporto bilaterale passeggeri di cui all'articolo 12-ter, comma 1, lettera h), negli Stati membri o Paesi terzi attraversati, a condizione che non siano offerti servizi di trasporto passeggeri tra due luoghi all'interno dello Stato membro attraversato.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n. 165/2014, i conducenti che effettuano le attivita' aggiuntive di cui ai commi 2 e 3 non sono considerati in distacco nel solo caso in cui utilizzino veicoli dotati di tachigrafo intelligente.

Art. 12-quinquies
Disposizioni di rinvio e di coordinamento normativo

1. Alle prestazioni transnazionali di servizi di cui all'articolo 12-bis, commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, commi 1 e 1-bis, e di cui agli articoli 5, 7 e 8 del presente decreto, nonche' le disposizioni dell'articolo 83-bis, commi da 4-bis a 4-sexies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Per la notifica e l'esecuzione dei provvedimenti di cui all'articolo 12-septies, comma 5, si applicano le procedure di cui al Capo IV.
3. Le prestazioni di servizi di trasporto rientrano nelle attivita' monitorate dall'Osservatorio di cui all'articolo 6.

Art. 12-sexies
Obblighi amministrativi a carico del trasportatore
e del conducente

1. Il trasportatore che distacca lavoratori in Italia nell'ambito di una prestazione di servizi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, ha l'obbligo di trasmettere una dichiarazione di distacco al piu' tardi all'inizio del distacco attraverso il sistema di interfaccia pubblico connesso all'IMI di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012.
2. La dichiarazione di distacco deve contenere le seguenti informazioni:
a) l'identita' del trasportatore ovvero il numero della licenza comunitaria, ove disponibili;
b) i recapiti di un gestore dei trasporti o di un'altra persona di contatto nello Stato membro di stabilimento con l'incarico di assicurare i contatti con le autorita' competenti in Italia e di inviare e ricevere documenti o comunicazioni;
c) l'identita', l'indirizzo del luogo di residenza e il numero della patente di guida del conducente;
d) la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge ad esso applicabile;
e) la data di inizio e di fine del distacco;
f) il numero di targa dei veicoli a motore;
g) l'indicazione se i servizi di trasporto effettuati sono trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto internazionale o trasporto di cabotaggio.
3. Il trasportatore e' tenuto ad aggiornare le informazioni di cui al comma 2, entro cinque giorni dall'evento che ne determina l'aggiornamento.
4. Il trasportatore deve assicurare che il conducente abbia a disposizione in formato cartaceo o elettronico la seguente documentazione:
a) copia della dichiarazione di distacco trasmessa tramite il sistema di interfaccia pubblico IMI;
b) ogni documento utile inerente alle operazioni di trasporto che si svolgono in Italia o le prove di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009;
c) le registrazioni del tachigrafo, ivi compresi i simboli degli Stati membri in cui il conducente sia stato presente al momento di effettuare operazioni di trasporto internazionale su strada o di cabotaggio, nel rispetto degli obblighi di registrazione e tenuta dei registri previsti dai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.
5. In occasione del controllo su strada, l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' verificato dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Il conducente ha l'obbligo di conservare e mettere a disposizione degli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in occasione del controllo su strada, la documentazione di cui al comma 4, lettere a), b) e c). Nei casi previsti dall'articolo 12-quater, commi 1, 2 e 3, il conducente deve conservare e mettere a disposizione degli organi di polizia stradale, su carta o in formato elettronico, qualsiasi prova del trasporto internazionale pertinente che sia idonea a dimostrare l'operazione di trasporto bilaterale o le operazioni aggiuntive che danno luogo all'esenzione.
7. Il trasportatore, previa richiesta formulata dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ha l'obbligo di trasmettere dopo il periodo del distacco ed entro otto settimane dalla richiesta, tramite il sistema di interfaccia pubblico connesso all'IMI, le copie dei documenti di cui al comma 4, lettere b) e c), nonche':
a) la documentazione riguardante la retribuzione percepita dal conducente durante il periodo del distacco;
b) il contratto di lavoro o un documento equivalente ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
c) i prospetti orari relativi alle attivita' del conducente e le prove del pagamento della retribuzione.
8. Qualora il trasportatore non rispetti il termine di cui al comma 7, l'Ispettorato nazionale del lavoro o gli organi di polizia stradale possono chiedere tramite il sistema IMI l'assistenza delle autorita' competenti dello Stato di stabilimento del trasportatore ai sensi dell'articolo 8.
9. Nell'ambito di una prestazione di servizi di trasporto di merci, il committente e il vettore in caso di subvezione, come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e lo spedizioniere di cui all'articolo 1741 del codice civile, sono tenuti a verificare che il trasportatore adempia agli obblighi previsti dal comma 1 del presente articolo.
10. Nell'ambito di una prestazione di servizi di trasporto di persone diversi dai servizi di linea, il soggetto che stipula o nel nome del quale e' stipulato il contratto con il trasportatore, ovvero il soggetto che svolge il servizio di trasporto su incarico di altro trasportatore, e' tenuto a verificare che il trasportatore adempia agli obblighi previsti dal comma 1.
11. Fino all'accreditamento dei Paesi terzi sul sistema IMI, i trasportatori stabiliti in un Paese terzo sono tenuti a trasmettere la dichiarazione di cui al comma 1, secondo le modalita' previste dall'articolo 10, comma 1, e dai relativi decreti attuativi, e a corrispondere alle richieste di cui al comma 7, per posta elettronica. In tali casi, la copia della dichiarazione di distacco da trasmettere tramite il sistema di interfaccia pubblico IMI di cui al comma 4, lettera a), e' sostituita dalla comunicazione della dichiarazione di cui al comma 1, effettuata secondo le modalita' previste dall'articolo 10, comma 1.
12. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2-bis, primo periodo, fermi restando gli obblighi a carico dell'agenzia di somministrazione e dell'impresa utilizzatrice previsti dagli articoli 10 e 10-bis, l'impresa di trasporto che nell'ambito di una prestazione di servizi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, invia conducenti somministrati in Italia, e' tenuta agli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. I conducenti somministrati sono tenuti al rispetto dell'obbligo di cui al comma 6.
13. Le informazioni contenute nelle dichiarazioni di distacco sono conservate nel repertorio della piattaforma IMI, ai fini dei controlli, per un periodo di ventiquattro mesi.
14. Nell'attuazione delle misure di controllo, gli organi di cui al comma 8, che hanno avviato la procedura, operano in maniera da evitare inutili ritardi che potrebbero incidere sulla durata e sulle date del distacco.

Art. 12-septies
Sanzioni

1. Il trasportatore che commette la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 12-sexies, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000.
2. Il trasportatore che non adempie agli obblighi di completa e corretta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 12-sexies, comma 2, nonche' all'obbligo di aggiornamento delle medesime informazioni ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000.
3. Il trasportatore che commette la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 12-sexies, comma 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000.
4. Il conducente che non adempie a ciascuno degli obblighi previsti dall'articolo 12-sexies, comma 6, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 600. Nel verbale di contestazione e' imposto l'obbligo di esibizione della documentazione mancante entro il termine di trenta giorni. All'accertamento delle violazioni consegue l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo fino all'esibizione della documentazione richiesta o comunque, per non piu' di trenta giorni, con affidamento in custodia a uno dei soggetti indicati dall'articolo 214-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in quanto compatibili.
5. Il trasportatore che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 12-sexies, comma 7, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000. La sanzione e' irrogata dall'organo di controllo di cui all'articolo 12-sexies, comma 7, che ha effettuato la richiesta.
6. Il committente, il vettore, lo spedizioniere, il contraente di cui all'articolo 12-sexies, commi 9 e 10, che non adempiono agli obblighi ivi previsti, sono soggetti alla sanzione di cui al comma 1, qualora il trasportatore abbia omesso di trasmettere la dichiarazione di distacco ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 1, o secondo le modalita' di cui all'articolo 12- sexies, comma 11.
7. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, si applicano anche nei confronti del trasportatore stabilito in un Paese terzo nel caso di violazione degli obblighi ivi previsti secondo le modalita' di trasmissione di cui all'articolo 12-sexies, comma 11.
8. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano al conducente che effettua servizi di trasporto per un trasportatore stabilito in un Paese terzo.
9. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono versati in apposito capitolo del bilancio dello Stato.

Art. 12-octies
Applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie e accessorie

1. All'accertamento e alla contestazione delle infrazioni di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui al titolo VI, Capo I, Sezioni I e II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. La notifica delle sanzioni applicate al trasportatore, ai sensi dell'articolo 12-septies, ove non gia' precedentemente avvenuta, si considera validamente effettuata al rappresentante legale dello stesso o a un suo delegato al ritiro del veicolo sottoposto a fermo amministrativo, all'atto della sua restituzione.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e' aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».


Art. 3

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 4

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.