DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva n. 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, a norma dell'art. 15 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990).

Numero 303 Anno 1991 GU 20.09.1991 Codice 091G0346

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-10;303

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Testo vigente

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Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

La rubrica dell'art. 1748 del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Diritti dell'agente ed obblighi del preponente".


Dopo il comma secondo dell'art. 1748 del codice civile e' inserito il seguente:
"L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto se la conclusione e' effetto soprattutto dell'attivita' da lui svolta.".


Dopo l'ultimo comma dell'art. 1748 del codice civile sono aggiunti i seguenti:
"Il preponente deve porre a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto; in particolare avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sara' notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al piu' tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono state acquisite.
L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali e' stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.
L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni, in particolare un estratto dei libri contabili, necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate.".


Art. 3

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Comma 1

L'art. 1750 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 1750 (Durata del contratto o recesso). - Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Se il contratto di agenzia e' a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.
Il termine di preavviso non puo' comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.
Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non puo' osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente.
Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.".


Art. 4

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Comma 1

L'art. 1751 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 1751 (Indennita' in caso di cessazione del rapporto). - All'atto della cessazione del rapporto il preponente e' tenuto a corrispondere all'agente un'indennita' se ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennita' sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
L'indennita' non e' dovuta:
quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravita', non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali eta', infermita' o malattia, per le quali non puo' piu' essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attivita';
quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtu' del contratto di agenzia.
L'importo dell'indennita' non puo' superare una cifra equivalente ad un'indennita' annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
La concessione dell'indennita' non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni.
L'agente decade dal diritto all'indennita' prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente.".


Art. 5

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Comma 1

Dopo l'art. 1751 del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 1751-bis (Patto di non concorrenza). - Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non puo' eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto.".


Art. 6

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Comma 1

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti gia' in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994.


Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di cui all'art. 4 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1993.