DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato.

Numero 1497 Anno 1963 GU 16.11.1963 Codice 063U1497

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Sono approvate le annesse norme per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato.


Art. 2

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Comma 1

Le disposizioni di cui ai Capi I, II, III, IV e V delle annesse norme entrano in vigore un anno dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.


Art. 3

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Comma 1

Gli ascensori ed i montacarichi gia' installati prima della pubblicazione del presente decreto debbono rispondere soltanto alle prescrizioni contenute nel Capo VI.
Gli uffici di controllo dovranno, pero', accertare che essi offrano le necessarie garanzie di agibilita' e di sicurezza, stabilendo le prescrizioni necessarie, per il loro esercizio.
Gli ascensori e i montacarichi che saranno installati dopo la pubblicazione del presente decreto e prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai Capi I, II, III, IV e V delle norme annesse al presente decreto sono sottoposti alle disposizioni del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 600, ferma in ogni caso l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo VI delle predette norme.


Art. 4

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Comma 1

Nei casi in cui le annesse norme non siano in tutto od in parte tecnicamente applicabili ad ascensori o montacarichi non azionati elettricamente, quali gli apparecchi idraulici e simili, nonche' ad ascensori o montacarichi aventi caratteristiche costruttive e destinazioni di uso particolare, quali determinati apparecchi installati nei pozzi idrici, negli impianti idroelettrici e simili, debbono essere adottate idonee misure sostitutive di sicurezza approvate, a seguito, di istanza documentata, con provvedimento dell'Amministrazione competente, su conforme parere del Consiglio nazionale delle ricerche.


Art. 5

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Comma 1

Il Consiglio nazionale delle ricerche da' parere agli organi tecnici chiamati all'applicazione del presente decreto.