DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 809/1981 - Modificazioni agli allegati n. 6, I, lettera A) - barbabietole - e n. 7, lettera C) - barbabietole - del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

Modificazioni agli allegati n. 6, I, lettera A) - barbabietole - e n. 7, lettera C) - barbabietole - del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

Numero 809 Anno 1981 GU 09.01.1982 Codice 081U0809

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-01;809

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

L'allegato n. 6, I, lettera A) - barbabietole - del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della produzione e del commercio delle sementi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' sostituito dal seguente:

A) BARBABIETOLE





Specie




Cate- goria




Purezza minima speci- fica (1) (% in peso)




Fa- colta' germi- nat. mi- nima (% dei glome- ruli o semi puri)




Tenore massimo (1) (% in peso) di umidita'




Conte- nuto mas- simo di semi di altre piante (% in peso in un cam- pione di gr. 200)






1




2




3




4




5




6






a) Beta vulgaris L. var. saccarifera Alef. (barbabietola da zucchero):





















sementi monogermi




tutte




97




80




15




0,3






sementi di precisione




tutte




97




75




15




0,3






sementi plurigermi di varieta' la cui percen- tuale in diploidia supera 85




tutte




97




73




15




0,3






altre sementi




tutte




97




68




15




0,3






b) Beta vulgaris L. var. crassa Alef. (barbabietola da foraggio):





















sementi plurigermi di varieta' la cui percen- tuale in diploiclia supera 85, sementi monogermi, sementi di precisione




tutte




97




73




15




0,3






altre sementi




tutte




97




68




15




0,3





(1) Esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento ed altri additivi solidi.

1) Le sementi devono presentare identita' e purezza varietale in
grado sufficiente.
2) La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non e' tollerata che nella misura piu' limitata possibile.
3) Sono considerate monogermi le sementi geneticamente monogermi. I glomeruli, germinati, almeno per il 90% devono dare una sola plantula. La percentuale dei glomeruli che danno tre plantule o piu' non deve superare il 5% rispetto ai glomeruli germinati.
4) Sono sementi di precisione quelle destinate alle seminatrici di precisione. Per le sementi di barbabietole da zucchero, almeno il 70% dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula; la percentuale dei glomeruli che danno tre plantule o piu' non deve superare il 5% rispetto ai glomeruli germinati. Per le sementi di barbabietole da foraggio, nel caso in cui la percentuale in diploidia supera 85, almeno per il 58% dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula; per tutte le altre sementi, almeno per il 63% dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula; la percentuale dei glomeruli che danno tre plantule o piu' non deve superare il 5% rispetto a glomeruli germinati.
5) La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilita' di cui all'art. 11 della legge, e' stabilita come segue:
in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non a tenuta di umidita' (es. sacchi di juta, di cotone, ecc.);
in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi a tenuta di umidita' (es. recipienti metallici o di altro materiale, a chiusura ermetica);
trascorsi tali termini il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilita' della dichiarazione sul valore della germinabilita' resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:
1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
2) la data di determinazione della facolta' germinativa;
3) la facolta' germinativa (espressa in percentuale).


Art. 2

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Comma 1

L'allegato 7, lettera C) - barbabietole - del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e' sostituito dal seguente:
"1) La coltura deve presentare identita' e purezza della varieta' in grado sufficiente.
2) La coltura deve essere assoggettata almeno ad una ispezione ufficiale in campo e per le sementi di base, almeno a due ispezioni, una ai vivai ed una alle piante portaseme.
3) Lo stato colturale del campo di produzione e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente della identita' e della purezza del tipo o della varieta'.
4) Il produttore di sementi deve sottoporre all'esame del servizio di certificazione tutte le moltiplicazioni di sementi di una varieta'.
5) Le distanze minime da colture portaseme devono essere le seguenti:

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

Dette distanze si applicano anche per l'isolamento da piante o
campi di barbabietole coltivate per radici che presentino delle infiorescenze al momento della fioritura delle colture destinate alla produzione di semi.
Le accennate distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile".