L'allegato n. 6, I, lettera A) - barbabietole - del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della produzione e del commercio delle sementi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' sostituito dal seguente:
A) BARBABIETOLE
Specie
Cate- goria
Purezza minima speci- fica (1) (% in peso)
Fa- colta' germi- nat. mi- nima (% dei glome- ruli o semi puri)
Tenore massimo (1) (% in peso) di umidita'
Conte- nuto mas- simo di semi di altre piante (% in peso in un cam- pione di gr. 200)
1
2
3
4
5
6
a) Beta vulgaris L. var. saccarifera Alef. (barbabietola da zucchero):
sementi monogermi
tutte
97
80
15
0,3
sementi di precisione
tutte
97
75
15
0,3
sementi plurigermi di varieta' la cui percen- tuale in diploidia supera 85
tutte
97
73
15
0,3
altre sementi
tutte
97
68
15
0,3
b) Beta vulgaris L. var. crassa Alef. (barbabietola da foraggio):
sementi plurigermi di varieta' la cui percen- tuale in diploiclia supera 85, sementi monogermi, sementi di precisione
tutte
97
73
15
0,3
altre sementi
tutte
97
68
15
0,3
(1) Esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento ed altri additivi solidi.
1) Le sementi devono presentare identita' e purezza varietale in
grado sufficiente.
2) La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non e' tollerata che nella misura piu' limitata possibile.
3) Sono considerate monogermi le sementi geneticamente monogermi. I glomeruli, germinati, almeno per il 90% devono dare una sola plantula. La percentuale dei glomeruli che danno tre plantule o piu' non deve superare il 5% rispetto ai glomeruli germinati.
4) Sono sementi di precisione quelle destinate alle seminatrici di precisione. Per le sementi di barbabietole da zucchero, almeno il 70% dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula; la percentuale dei glomeruli che danno tre plantule o piu' non deve superare il 5% rispetto ai glomeruli germinati. Per le sementi di barbabietole da foraggio, nel caso in cui la percentuale in diploidia supera 85, almeno per il 58% dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula; per tutte le altre sementi, almeno per il 63% dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula; la percentuale dei glomeruli che danno tre plantule o piu' non deve superare il 5% rispetto a glomeruli germinati.
5) La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilita' di cui all'art. 11 della legge, e' stabilita come segue:
in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non a tenuta di umidita' (es. sacchi di juta, di cotone, ecc.);
in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi a tenuta di umidita' (es. recipienti metallici o di altro materiale, a chiusura ermetica);
trascorsi tali termini il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilita' della dichiarazione sul valore della germinabilita' resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:
1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
2) la data di determinazione della facolta' germinativa;
3) la facolta' germinativa (espressa in percentuale).