DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 89/227/CEE concernente l'importazione di prodotti a base di carne provenienti da Paesi terzi.

Numero 49 Anno 1993 GU 05.03.1993 Codice 093G0080

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;49

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il presente decreto riguarda le importazioni in provenienza da Paesi terzi dei prodotti a base di carne preparati a partire dalle carni fresche degli animali domestici della specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina e dei solipedi domestici, escluse le carni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1992, n. 231.


Art. 2

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Art. 4

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Art. 5

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Comma 1

L'importazione di prodotti a base di carne da Paesi terzi o da parte di Paesi terzi e' consentita soltanto in provenienza da stabilimenti inseriti negli elenchi adottati dalle Comunita' europee.


Gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanita'.


Art. 6

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Comma 1

L'importazione di prodotti a base di carne da un Paese terzo e' subordinata alla presentazione di un certificato di polizia sanitaria e di un certificato di sanita' redatto, secondo il modello riportato negli allegati A e B, da un veterinario ufficiale del Paese esportatore.


Art. 7

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Comma 1

I prodotti a base di carne, provenienti da un Paese terzo, sono sottoposti, all'atto dell'importazione ad un controllo sanitario secondo le procedure prescritte.


Art. 8

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Comma 1

Ogni partita di prodotti a base di carne e' sottoposta prima di essere messa in commercio ad un controllo di polizia sanitaria effettuato, secondo le modalita' prescritte, da un veterinario ufficiale della USL di destinazione del prodotto stesso.


Gli importatori devono comunicare con almeno due giorni lavorativi di anticipo, al servizio incaricato del controllo del luogo di destinazione la quantita', la natura dei prodotti a base di carne e il momento a decorrere dal quale il controllo puo' essere effettuato.


I prodotti a base di carne non ammessi all'importazione devono essere respinti se non si oppongono motivi di polizia sanitaria o di sanita'.


Nel caso in cui sia impossibile il respingimento di cui al comma 5 i prodotti a base di carne devono essere distrutti.


In deroga a quanto previsto ai commi 5 e 6, su richiesta dell'importatore o di un suo mandatario, puo' essere autorizzata l'introduzione nel territorio nazionale dei prodotti a base di carne per essere destinati a scopi diversi dal consumo umano purche' non costituiscano un pericolo per la salute umana o per gli animali e a condizione che provengano da un Paese compreso nell'elenco di cui all'art. 5, e nei confronti del quale non vigono misure restrittive di polizia sanitaria.


I prodotti di cui al comma 7 non possono essere spediti verso uno Stato membro o verso un Paese terzo.


Sui certificati sanitari deve essere riportata, dopo il controllo di cui al comma 1, un'indicazione sulla destinazione riservata ai prodotti a base di carne.


Art. 9

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Comma 1

Ogni partita di prodotti a base di carne, la cui introduzione nel territorio delle Comunita' europee avvenga attraverso il territorio nazionale deve essere scortata, dopo i controlli di cui all'art. 8, da un certificato, in esemplare originale, conforme al modello di cui all'allegato A.


Art. 10

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Comma 1

Le spese delle operazioni previste dal presente decreto sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro rappresentante, senza alcun indennizzo da parte dello Stato.


Art. 11

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Comma 1

L'importazione dei prodotti a base di carne e' consentita soltanto attraverso i posti d'ispezione frontaliera approvati dalla Commissione delle Comunita' europee.


Art. 12

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Comma 1

Fatte salve le esigenze di polizia sanitaria di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) il Ministro della sanita' vieta l'importazione dei prodotti a base di carne provenienti direttamente o indirettamente da un Paese terzo o da una parte del suo territorio qualora si manifesti o si propaghi una malattia contagiosa degli animali che, trasmessa attraverso i prodotti a base di carne, puo' compromettere la salute pubblica o lo stato sanitario del patrimonio zootecnico, ovvero in tutti i casi in cui sussistono motivi di polizia sanitaria.


Le misure adottate sono immediatamente comunicate alla Commissione con l'indicazione dei motivi.


Art. 13

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Comma 1

Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni contenute negli articoli 8, comma 8, e 11 e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni.