DECRETO LEGISLATIVO

Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale. (17G00120)

Numero 108 Anno 2017 GU 13.07.2017 Codice 17G00120

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-21;108

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO E DEFINIZIONI

Art. 1

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Comma 1

Disposizioni di principio

Comma 2

Il presente decreto attua nell'ordinamento interno la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, di seguito denominata direttiva, relativa all'ordine europeo di indagine penale, nel rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in tema di diritti fondamentali, nonche' in tema di diritti di liberta' e di giusto processo.


Art. 3

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Comma 1

Protezione dei dati personali

Comma 2

Nel compimento delle attivita' relative all'emissione, alla trasmissione, al riconoscimento ed all'esecuzione dell'ordine di indagine, i dati personali sono trattati secondo le disposizioni legislative che regolano il trattamento dei dati giudiziari e in conformita' agli atti normativi dell'Unione europea e alle Convenzioni del Consiglio d'Europa.


Comma 3

Titolo II - RICHIESTA DALL'ESTERO Capo I Procedimento

Art. 4

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Comma 1

Attribuzioni del pubblico ministero

Comma 2

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti provvede, con decreto motivato, al riconoscimento dell'ordine di indagine nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione o entro il diverso termine indicato dall'autorita' di emissione, e comunque non oltre sessanta giorni. Della ricezione dell'ordine di indagine il procuratore della Repubblica informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative ai delitti di cui ((agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,)) del codice di procedura penale. In ogni caso, copia dell'ordine di indagine ricevuto e' trasmessa al Ministero della giustizia.


All'esecuzione si provvede entro i successivi novanta giorni, osservando le forme espressamente richieste dall'autorita' di emissione che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. Il compimento degli atti di cui agli articoli 21 e 22 e' in ogni caso regolato dalla legge italiana.


Si provvede al riconoscimento e all'esecuzione nel piu' breve termine indicato dall'autorita' di emissione quando sussistono ragioni di urgenza o di necessita'.


Il decreto di riconoscimento e' comunicato a cura della segreteria del pubblico ministero al difensore della persona sottoposta alle indagini entro il termine stabilito ai fini dell'avviso di cui ha diritto secondo la legge italiana per il compimento dell'atto. Quando la legge italiana prevede soltanto il diritto del difensore di assistere al compimento dell'atto senza previo avviso, il decreto di riconoscimento e' comunicato al momento in cui l'atto e' compiuto o immediatamente dopo.


Quando la richiesta di assistenza ha ad oggetto atti che devono essere eseguiti in piu' distretti, all'esecuzione provvede il procuratore della Repubblica del distretto nel quale deve compiersi il maggior numero di atti, ovvero se di eguale numero, quello nel cui distretto deve compiersi l'atto di maggior importanza investigativa.


Se il procuratore della Repubblica che ha ricevuto l'ordine di indagine ritiene che deve provvedere al riconoscimento e alla esecuzione altro ufficio, trasmette allo stesso immediatamente gli atti, dando comunicazione all'autorita' di emissione; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale.


Il riconoscimento e l'esecuzione di un ordine di indagine emesso, nello stesso o in altro procedimento, ad integrazione o completamento di uno precedente spettano al procuratore della Repubblica che ha provveduto per quest'ultimo.


I verbali degli atti compiuti, ai quali il difensore della persona sottoposta alle indagini ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero, secondo quanto previsto dall'articolo 366, comma 1, del codice di procedura penale.


Art. 5

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Comma 1

Intervento e poteri di controllo del giudice

Comma 2

Quando l'autorita' di emissione chiede che l'atto sia compiuto dal giudice o quando l'atto richiesto deve essere compiuto, secondo la legge italiana, dal giudice, il procuratore della Repubblica riconosce l'ordine di indagine e fa richiesta di esecuzione al giudice per le indagini preliminari.


Il giudice, ricevuta la richiesta, autorizza l'esecuzione previo accertamento delle condizioni per il riconoscimento dell'ordine di indagine.


Se non diversamente disposto, il giudice provvede all'esecuzione in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorita' di emissione, sempre che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.


Art. 6

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Comma 1

Comunicazioni all'autorita' di emissione


Della ricezione dell'ordine di indagine e' data comunicazione, entro sette giorni, all'autorita' di emissione, con la trasmissione del modello di cui all'allegato B del presente decreto. In tale modello sono indicate le modalita' di esecuzione quando da esse deriva l'impossibilita' di assicurare la riservatezza sui fatti e sul contenuto dell'ordine di indagine.


All'autorita' di emissione e' data tempestiva comunicazione, prima che sia assunta la decisione, che non sussistono le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione dell'ordine di indagine, al fine di rimuovere, ove possibile, il motivo di rifiuto.


Parimenti, l'autorita' di emissione e' tempestivamente informata, al fine di valutare l'opportunita' di una nuova richiesta o di ritirare l'ordine di indagine, quando il contenuto dello stesso appare non proporzionato, secondo quanto previsto dall'articolo 7.


La decisione di rifiuto del riconoscimento o il ritardo dell'esecuzione e' immediatamente comunicata all'autorita' di emissione. Allo stesso modo e' data comunicazione dell'impugnazione e del provvedimento di annullamento del decreto di riconoscimento nei casi di cui all'articolo 13.


Art. 7

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Comma 1

Principio di proporzione

Comma 2

L'ordine di indagine non e' proporzionato se dalla sua esecuzione puo' derivare un sacrificio ai diritti e alle liberta' dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini o di altre persone coinvolte dal compimento degli atti richiesti, non giustificato dalle esigenze investigative o probatorie del caso concreto, tenuto conto della gravita' dei reati per i quali si procede e della pena per essi prevista.


Art. 8

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Comma 1

Partecipazione all'esecuzione dell'autorita' di emissione


L'autorita' di emissione puo' chiedere di partecipare direttamente all'esecuzione dell'ordine di indagine.


Il procuratore della Repubblica, ricevuta la richiesta di cui al comma 1, puo' promuovere la costituzione di una squadra investigativa comune. Si applicano, in tal caso, le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34.


Quando non si provvede mediante la costituzione di una squadra investigativa comune, la partecipazione dell'autorita' di emissione avviene con le modalita' previamente concordate con il procuratore della Repubblica, tenuto conto di quanto stabilito dal giudice per le indagini preliminari ove richiesto dell'esecuzione dell'ordine di indagine.


Il funzionario dell'autorita' di emissione che partecipa all'esecuzione dell'ordine di indagine nel territorio dello Stato assume, anche agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale.


Lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati a terzi dall'autorita' di emissione che partecipa all'esecuzione dell'ordine di indagine, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di emissione.


Art. 9

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Comma 1

Modalita' particolari di esecuzione


Quando l'atto richiesto per l'esecuzione dell'ordine di indagine non e' previsto dalla legge italiana o non ricorrono i presupposti che la legge italiana impone per il suo compimento, il procuratore della Repubblica provvede, previa comunicazione all'autorita' di emissione, mediante il compimento di uno o piu' atti diversi e comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo.


Previo accordo con l'autorita' di emissione, si da' luogo all'esecuzione mediante il compimento di uno o piu' atti diversi e comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo anche quando l'ordine di indagine non appare proporzionato, secondo quanto previsto dall'articolo 7.


L'impossibilita' di eseguire l'ordine di indagine secondo quanto disposto dal comma 1 e' motivo di rifiuto del riconoscimento.


Se per il compimento dell'atto oggetto dell'ordine di indagine e' necessaria autorizzazione a procedere, il procuratore della Repubblica ne fa tempestiva richiesta.


Art. 10

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Comma 1

Motivi di rifiuto e di restituzione

Comma 2

Se l'ordine di indagine e' stato emesso in relazione a violazioni tributarie, doganali o valutarie, l'esecuzione non puo' essere rifiutata per il fatto che la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o per il fatto che la legislazione italiana in materia tributaria, valutaria o doganale e' diversa da quella dello Stato di emissione.


E' restituito all'autorita' di emissione l'ordine di indagine emesso da un'autorita' diversa dalla giudiziaria o da questa non convalidato.


Art. 12

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Comma 1

Trasferimento delle prove

Comma 2

Il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo all'autorita' di emissione i verbali degli atti compiuti, i documenti e le cose oggetto della richiesta, nonche' i verbali di prove o gli atti acquisiti in altro procedimento.


Nei casi di cui all'articolo 8, la trasmissione puo' essere fatta mediante consegna diretta al rappresentante dell'autorita' di emissione.


Dell'avvenuta trasmissione, anche nella forma della consegna diretta, e' data attestazione in forma scritta.


Il procuratore della Repubblica puo' disporre il trasferimento temporaneo del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, quando non e' d'impedimento alla spedita trattazione del procedimento in corso, concordando con l'autorita' di emissione le modalita' del trasferimento e il termine di restituzione. A tal fine, dopo l'esercizio dell'azione penale, il procuratore della Repubblica richiede l'autorizzazione del giudice che procede. Il giudice provvede dopo aver sentito le parti.


Art. 13

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Comma 1

Impugnazioni

Comma 2

Entro cinque giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 4, comma 4, la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore possono proporre, contro il decreto di riconoscimento, opposizione al giudice per le indagini preliminari.


Il giudice per le indagini preliminari decide, sentito il procuratore della Repubblica, con ordinanza. L'ordinanza e' comunicata al procuratore della Repubblica e notificata all'interessato.


Il procuratore della Repubblica informa senza ritardo l'autorita' di emissione della decisione. Quando l'opposizione e' accolta, il decreto di riconoscimento e' annullato.


L'opposizione non ha effetto sospensivo dell'esecuzione dell'ordine di indagine e della trasmissione dei risultati delle attivita' compiute. Il procuratore della Repubblica puo' comunque non trasmettere i risultati delle attivita' compiute se puo' derivarne grave e irreparabile danno alla persona sottoposta alle indagini, all'imputato o alla persona comunque interessata dal compimento dell'atto.


Il giudice per le indagini preliminari, quando e' richiesto dell'esecuzione dell'ordine di indagine ai sensi dell'articolo 5, se ricorrono i motivi di rifiuto indicati dall'articolo 10, dispone, anche su richiesta delle parti, l'annullamento del decreto di riconoscimento emesso dal procuratore della Repubblica.


Non si da' luogo all'esecuzione dell'ordine di indagine in caso di annullamento del decreto di riconoscimento.


Possono altresi' proporre opposizione avverso il decreto di riconoscimento dell'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Il giudice provvede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale. In tal caso avverso la decisione del giudice e' ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge da parte del pubblico ministero e degli interessati entro dieci giorni dalla sua comunicazione o notificazione. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.


Art. 14

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Comma 1

Rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione

Comma 2

Il procuratore della Repubblica dispone il rinvio del riconoscimento dell'ordine di indagine per il periodo necessario quando dall'esecuzione puo' derivare pregiudizio alle indagini preliminari o a un processo gia' in corso.


Dispone altresi' il rinvio dell'esecuzione dell'ordine di indagine quando le cose, i documenti o i dati oggetto di richiesta di sequestro sono gia' sottoposti a vincolo, fino alla revoca del relativo provvedimento.


La decisione di rinvio e' immediatamente comunicata all'autorita' di emissione.


L'ordine di indagine e' tempestivamente eseguito non appena viene meno la causa che ha dato luogo al rinvio.


Art. 15

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Comma 1

Spese

Comma 2

Sono a carico dello Stato le spese sostenute per l'esecuzione dell'ordine di indagine.


Nel caso di spese di rilevante entita', il procuratore della Repubblica informa l'autorita' di emissione e l'autorita' centrale, al fine di valutare la condivisione con lo Stato di emissione dell'onere conseguente.


Comma 3

Capo II - Disposizioni specifiche per determinati atti di indagine

Art. 16

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Comma 1

Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di persone detenute

Comma 2

L'ordine di indagine emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta o internata, ai fini del compimento all'estero di un atto di indagine o di prova, e' eseguito, a condizione che la persona presti consenso, richiedendo il nulla osta al giudice che procede, individuato secondo quanto previsto dall'articolo 279 del codice di procedura penale. Quando il soggetto detenuto e' un condannato o un internato, il nulla osta e' richiesto al magistrato di sorveglianza.


Ai fini del provvedimento di nulla osta si tiene conto dell'eta' della persona e delle sue condizioni di salute fisica o mentale.


Il procuratore della Repubblica concorda con l'autorita' di emissione le modalita' del trasferimento e individua il termine di rientro della persona detenuta in data anteriore alla scadenza dei termini massimi di custodia cautelare o di quello di cessazione della pena in esecuzione.


Il consenso al trasferimento deve risultare da atto scritto ed e' validamente prestato, con le modalita' stabilite dall'ordinamento interno, a condizione che la persona detenuta o internata abbia avuto la possibilita' di conferire con il difensore.


Il periodo di detenzione trascorso all'estero e' computato a ogni effetto nella durata della custodia cautelare. Nel caso di detenuto in espiazione della pena il periodo di detenzione trascorso all'estero si considera trascorso in Italia.


La persona detenuta o internata temporaneamente trasferita non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza ne' assoggettata ad altra misura restrittiva della liberta' personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo e' stato disposto, salvo che la persona, avendone avuta la possibilita', non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni da quando la sua presenza non era piu' richiesta ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.


Art. 17

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Comma 1

Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute nello Stato di emissione

Comma 2

Quando l'ordine di indagine ha ad oggetto la richiesta di trasferimento temporaneo di persona, detenuta nello Stato di emissione, per il compimento nel territorio nazionale di un atto di indagine o di prova, il procuratore della Repubblica concorda con l'autorita' di emissione le modalita' del trasferimento temporaneo e il termine entro cui la persona temporaneamente trasferita deve fare rientro nello Stato di emissione.


Ai fini dell'esecuzione il procuratore della Repubblica dispone che la persona temporaneamente trasferita sia custodita, per la durata del trasferimento temporaneo, nella casa circondariale del luogo di compimento dell'atto di indagine o di prova. Le spese di mantenimento sono a carico dello Stato.


La persona detenuta, temporaneamente trasferita, non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza ne' assoggettata ad altra misura restrittiva della liberta' personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo e' stato disposto, salvo che la persona, avendone avuta la possibilita', non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni da quando la sua presenza non era piu' richiesta ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.


Art. 18

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Comma 1

Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva

Comma 2

L'esecuzione della richiesta di audizione mediante videoconferenza della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito ha luogo previo accordo con l'autorita' di emissione circa le modalita' dell'audizione, anche in riguardo alle misure relative alla protezione della persona da ascoltare.


Alla richiesta di assunzione delle dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato si da' corso soltanto se questi vi consentono.


Il procuratore della Repubblica richiede l'esecuzione dell'ordine di indagine al giudice per le indagini preliminari nei casi di cui all'articolo 5.


Il procuratore della Repubblica e il giudice, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dispongono, nei casi previsti dalla legge, la nomina di un interprete.


L'audizione e' condotta direttamente dall'autorita' di emissione o sotto la sua direzione. Il procuratore della Repubblica, o il giudice quando provvede all'esecuzione dell'ordine di indagine, assicurano il rispetto, nel compimento dell'atto, dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. I testimoni e i periti sono informati della facolta' di astensione riconosciuta dall'ordinamento interno e da quello dello Stato di emissione.


Il verbale dell'audizione e' trasmesso all'autorita' di emissione.


Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi nel corso dell'audizione in videoconferenza.


Art. 19

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Comma 1

Audizione mediante teleconferenza

Comma 2

Su richiesta dell'autorita' di emissione, l'audizione del testimone o del perito che si trovano sul territorio dello Stato puo' essere svolta mediante conferenza telefonica, quando non e' opportuno o possibile che essi compaiano personalmente dinnanzi all'autorita' di emissione.


Il procuratore richiede l'intervento del giudice per le indagini preliminari quando l'audizione davanti al giudice e' condizione della richiesta


Si applicano le disposizioni dell'articolo 18 in quanto compatibili.


Art. 20

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Comma 1

Informazioni e documenti presso banche e istituti finanziari

Comma 2

L'ordine di indagine che ha ad oggetto l'acquisizione di informazioni e documenti presso banche e istituti finanziari e' eseguito con le modalita' stabilite dagli articoli 255 e 256 del codice di procedura penale.


All'acquisizione in tempo reale dei flussi informatici o telematici provenienti o diretti a banche e istituti finanziari, il procuratore della Repubblica provvede, se necessario, mediante richiesta al giudice per le indagini preliminari secondo quanto previsto dagli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale.


Quando l'ordine di indagine non illustra i motivi per i quali gli atti sono rilevanti nel procedimento il procuratore della Repubblica prima di darvi esecuzione richiede all'autorita' di emissione di fornire la relativa indicazione e ogni altra informazione utile ai fini della tempestiva ed efficace esecuzione dell'attivita' richiesta.


Art. 21

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Comma 1

Operazioni sotto copertura

Comma 2

L'ordine di indagine per il compimento di operazioni sotto copertura e' riconosciuto ed eseguito nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.


Si applica l'articolo 20, comma 3.


Ai fini dell'esecuzione della richiesta puo' essere promossa la costituzione di una squadra investigativa comune.


Il funzionario dello Stato di emissione che partecipa alle attivita' nel territorio dello Stato assume, agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale e nei suoi confronti si applica la speciale causa di non punibilita' di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.


Lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati a terzi dai funzionari dello Stato di emissione che partecipano alle attivita' nel territorio nazionale salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di emissione.


Art. 22

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Comma 1

Ritardo o omissione degli atti di arresto o di sequestro

Comma 2

Nei casi e con le modalita' stabilite dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di cui all'articolo 4, previo accordo con l'autorita' di emissione, puo' omettere o ritardare l'esecuzione dell'arresto, del fermo, della perquisizione o del sequestro probatorio.


Si applica l'articolo 20, comma 3.


Comma 3

Capo III - Intercettazione di telecomunicazioni

Art. 23

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Comma 1

Intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica della autorita' giudiziaria italiana


Al riconoscimento dell'ordine di indagine emesso per le operazioni di intercettazione provvede, sempre che sussistano le condizioni di ammissibilita' previste dall'ordinamento interno, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di cui all'articolo 4.


Il giudice per le indagini preliminari rifiuta l'esecuzione, oltre che per i motivi indicati dall'articolo 10, se non sussistono le condizioni di ammissibilita' previste dall'ordinamento interno.
Del rifiuto e' data immediata comunicazione all'autorita' di emissione a cura del procuratore della Repubblica.


In deroga a quanto previsto dal comma 4, il pubblico ministero, quando sono acquisite comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 270-bis del codice di procedura penale prima di trasmettere all'autorita' di emissione i risultati delle operazioni di intercettazione.


Al momento della richiesta, o successivamente anche nel corso delle operazioni di intercettazione, l'autorita' di emissione puo' richiedere la trascrizione, la decodificazione o la decrittazione della registrazione.


Sono a carico dello Stato le spese di esecuzione delle operazioni di intercettazione, ad eccezione di quelle relative alle trascrizioni, decodificazione e decrittazione delle comunicazioni.


Art. 24

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Comma 1

Notifica all'autorita' giudiziaria italiana nel caso di persona soggetta a intercettazione nel territorio dello Stato


Quando e' disposta, senza richiesta di assistenza tecnica, l'intercettazione di un dispositivo, anche di sistema informatico o telematico, in uso a persona che si trovi nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica, trasmette immediatamente al giudice per le indagini preliminari la notificazione dell'avvio delle operazioni effettuata dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro che procede.


Il giudice per le indagini preliminari ordina l'immediata cessazione delle operazioni se le intercettazioni sono state disposte in riferimento a un reato per il quale, secondo l'ordinamento interno, le intercettazioni non sono consentite e ne da' contestuale comunicazione al procuratore della Repubblica.


Il procuratore della Repubblica senza ritardo, e comunque non oltre novantasei ore dalla ricezione della notifica, da' comunicazione all'autorita' giudiziaria dello Stato membro del provvedimento di cessazione delle operazioni e della non utilizzabilita' a fini di prova dei risultati delle intercettazioni eseguite.


Art. 25

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Comma 1

Richieste di documentazione inerente alle telecomunicazioni

Comma 2

Il procuratore della Repubblica da' esecuzione all'ordine di indagine finalizzato all'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche con le forme e le modalita' dell'articolo 256 del codice di procedura penale.


Comma 3

Capo IV - Provvedimenti di sequestro

Art. 26

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Comma 1

Provvedimenti di sequestro probatorio

Comma 2

In esecuzione dell'ordine di indagine che ha ad oggetto il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato il provvedimento e' adottato entro ventiquattro ore dalla ricezione dell'ordine di indagine medesimo e comunque senza ritardo.


Le cose sequestrate sono trasferite, su richiesta, all'autorita' di emissione con le modalita' stabilite dall'articolo 12.


Quando e' richiesto che le cose non siano trasferite, l'autorita' di emissione indica il termine trascorso il quale il provvedimento di sequestro puo' essere revocato.


Quando il procuratore della Repubblica ritiene di revocare il provvedimento di sequestro ne informa l'autorita' di emissione che puo' formulare osservazioni.


Comma 3

Titolo III - PROCEDURA ATTIVA Capo I Emissione dell'ordine di indagine

Art. 27

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Comma 1

Emissione dell'ordine di indagine

Comma 2

Nell'ambito di un procedimento penale o di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, un ordine di indagine e trasmetterlo direttamente all'autorita' di esecuzione. Il giudice emette l'ordine di indagine sentite le parti.


Dell'emissione dell'ordine di indagine e' data informazione al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.


Art. 28

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Comma 1

Impugnazione dell'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova

Comma 2

Contro l'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 324 del codice di procedura penale.


Si applicano altresi' le previsioni di cui agli articoli 322-bis e 325 codice di procedura penale.


Art. 29

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Comma 1

Partecipazione all'esecuzione dell'ordine di indagine

Comma 2

Il pubblico ministero, previo accordo con l'autorita' di esecuzione, puo' partecipare direttamente, o far partecipare direttamente uno o piu' ufficiali di polizia giudiziaria, all'esecuzione dell'ordine di indagine. A tal fine il procuratore della Repubblica puo' promuovere la costituzione di una squadra investigativa comune. Si applicano, in tal caso, le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34.


Il giudice che ha emesso l'ordine di indagine puo' chiedere all'autorita' di esecuzione di partecipare direttamente all'esecuzione dell'ordine di indagine, previo accordo con la stessa.


Le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, relative alla responsabilita' per i danni si applicano anche al caso di partecipazione diretta all'estero senza costituzione di una squadra investigativa comune.


Art. 31

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Comma 1

Ordine di indagine emesso su richiesta della difesa

Comma 2

Il difensore della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, della persona per la quale e' proposta l'applicazione di una misura di prevenzione, puo' chiedere al pubblico ministero o al giudice che procede l'emissione di un ordine d'indagine.


La richiesta contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione dell'atto di indagine o di prova e i motivi che ne giustificano il compimento o l'assunzione.


Se rigetta la richiesta, il pubblico ministero emette decreto motivato. Quando la richiesta ha ad oggetto un provvedimento di sequestro si applica l'articolo 368 del codice di procedura penale.


Il giudice provvede con ordinanza, dopo aver sentito le parti.


Art. 32

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Comma 1

Trasmissione dell'ordine di indagine

Comma 2

L'ordine di indagine e ogni comunicazione finalizzata alla sua esecuzione sono trasmesse all'autorita' di esecuzione con modalita' idonee a garantire l'autenticita' della provenienza, anche con l'ausilio dell'autorita' centrale se necessario.


La trasmissione puo' aver luogo mediante il sistema di telecomunicazione della Rete giudiziaria europea.


L'autorita' di esecuzione e' individuata anche con l'ausilio dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea.


L'ordine di indagine e' trasmesso nella lingua ufficiale dello Stato di esecuzione o nella lingua appositamente indicata dall'autorita' di esecuzione.


Art. 33

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Comma 1

Indicazioni all'autorita' di esecuzione


L'autorita' giudiziaria che ha emesso l'ordine di indagine concorda con l'autorita' di esecuzione le modalita' di compimento dell'atto di indagine o di prova, specificamente indicando i diritti e le facolta' riconosciuti dalla legge alle parti e ai loro difensori.


L'autorita' giudiziaria, quando l'autorita' di esecuzione rileva che le spese necessarie all'esecuzione dell'ordine di indagine eccedono il limite ritenuto ordinario, concorda con quest'ultima le modalita' di ripartizione dell'eccedenza. Se non vi e' accordo, l'autorita' giudiziaria puo' ritirare, anche solo parzialmente, l'ordine di indagine o chiederne l'esecuzione. In tale ultimo caso le spese, nella parte eccedente, sono a carico dello Stato e sono disciplinate dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.


Art. 34

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Comma 1

Ordine di indagine collegato a un ordine precedente

Comma 2

Quando un ordine di indagine e' emesso, nello stesso o in altro procedimento, ad integrazione o completamento di uno precedente, se ne da' menzione nella sezione D del modello di cui all'allegato A.


L'autorita' giudiziaria che partecipa all'esecuzione dell'ordine di indagine puo' presentare direttamente all'autorita' di esecuzione un ordine di indagine collegato.


Art. 35

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Comma 1

Avvisi alle parti e ai difensori

Comma 2

L'autorita' giudiziaria che ha emesso l'ordine di indagine, ricevuta dall'autorita' di esecuzione la documentazione delle attivita' compiute, provvede nei casi e nei modi previsti dalla legge processuale a darne conoscenza alle parti e ai loro difensori.


Art. 36

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Comma 2

Capo II - Disposizioni specifiche per determinati atti di indagine

Art. 37

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Comma 1

Trasferimento temporaneo nello Stato di persona detenuta in altro Stato membro

Comma 2

Il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ordine di indagine per il trasferimento temporaneo nel territorio italiano, al fine del compimento di un atto di indagine o per l'assunzione di una prova, di persona detenuta in altro Stato membro, concordando con l'autorita' di esecuzione le modalita' del trasferimento e il termine entro cui la persona detenuta deve fare rientro nello Stato di esecuzione. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 17.


Le spese di trasferimento temporaneo sono a carico dello Stato.


La persona detenuta temporaneamente che e' trasferita in Italia non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza ne' assoggettata ad altre misure restrittive della liberta' personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo e' stato disposto.


L'immunita' prevista dal comma 3 cessa qualora la persona detenuta temporaneamente trasferita, avendone la possibilita' non ha lasciato il territorio nazionale trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non e' piu' richiesta ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.


Art. 38

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Comma 1

Trasferimento temporaneo in altro Stato membro di persone detenute nello Stato

Comma 2

Il pubblico ministero e il giudice che procede, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, possono emettere ordine di indagine per il trasferimento temporaneo in altro Stato membro di una persona detenuta in Italia, al fine del compimento di un atto di indagine o dell'assunzione di una prova che richiedano la presenza nello Stato di esecuzione della persona detenuta.


Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 16.


Le spese di trasferimento temporaneo sono a carico dallo Stato.


Art. 39

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Comma 1

Richiesta di audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva

Comma 2

Il pubblico ministero o il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, un ordine di indagine per richiedere l'audizione a distanza di testimoni, periti, consulenti tecnici e persone informate dei fatti, mediante videoconferenza, a condizione che l'autorita' di esecuzione abbia la disponibilita' o l'accesso ai mezzi tecnici necessari.


Allo stesso modo possono provvedere per l'audizione a distanza dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini, sempre che questi vi consentano.


L'autorita' giudiziaria concorda con l'autorita' di esecuzione le modalita' dell'audizione.


Se l'autorita' di esecuzione non ha la disponibilita' o l'accesso ai mezzi tecnici necessari, l'autorita' giudiziaria che ha emesso l'ordine di indagine puo' metterli a sua disposizione per il tramite dell'autorita' centrale.


L'autorita' giudiziaria verifica che alla persona da ascoltare sia dato avvertimento circa i diritti e le garanzie previste dall'ordinamento interno.


Art. 40

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Comma 1

Informazioni relative a conti e operazioni bancarie e finanziarie

Comma 2

Quando l'ordine di indagine ha ad oggetto accertamenti o acquisizione di documenti presso banche o istituti finanziari, la richiesta e' trasmessa mediante il modello di cui all'allegato A, sezione H 4. Sono a tal fine indicati i motivi della rilevanza dell'accertamento, nonche' le informazioni utili all'individuazione delle banche o degli istituti interessati.


Art. 41

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Comma 1

Richiesta di operazioni sotto copertura da compiersi all'estero

Comma 2

L'ordine di indagine per lo svolgimento di operazioni sotto copertura e' emesso soltanto nei casi e con le modalita' previste dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.


La richiesta e' inoltrata, secondo il modello di cui all'allegato A, direttamente all'autorita' di esecuzione. Le modalita' di compimento delle operazioni sono concordate con l'autorita' di esecuzione.


Art. 42

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Comma 1

Richiesta di ritardare od omettere atti di arresto o di sequestro

Comma 2

Quando si procede per uno dei reati di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, puo' essere emesso, alle condizioni e con le modalita' ivi stabilite, ordine di indagine al fine di chiedere all'autorita' di esecuzione che siano omessi o ritardati il provvedimento di arresto, di fermo, di perquisizione o di sequestro probatorio, che si ritiene possano essere eseguiti nel territorio dello Stato di esecuzione.


Art. 43

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Comma 1

Richiesta di intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica dell'autorita' giudiziaria di altro Stato membro


Il pubblico ministero emette ordine di indagine, secondo il modello di cui all'allegato A, sezione H 7, del presente decreto, per la necessaria assistenza tecnica all'esecuzione delle operazioni di intercettazione delle conversazioni o comunicazioni o del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici, quando nel territorio di altro Stato membro si trova il dispositivo o il sistema da controllare.


La richiesta puo' avere ad oggetto la trascrizione, la decodificazione o la decrittazione delle comunicazioni intercettate.
In tal caso le spese sono anticipate dallo Stato.


Art. 44

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Comma 1

Obblighi di informazione in favore dell'autorita' giudiziaria di altro Stato membro


Il pubblico ministero, prima di dare inizio alle operazioni di intercettazione, informa, mediante trasmissione del modello di cui all'allegato C al presente decreto, l'autorita' giudiziaria competente dello Stato membro nel cui territorio si trova il dispositivo o il sistema da controllare.


Nel corso delle operazioni di intercettazione, il pubblico ministero, non appena ha notizia che il dispositivo o il sistema controllato si trova nel territorio di altro Stato membro, provvede immediatamente, con le modalita' di cui al comma 1, a dare informazione all'autorita' giudiziaria competente dello Stato membro interessato che le operazioni di intercettazione sono state avviate e sono in corso.


Il pubblico ministero dispone l'immediata cessazione delle operazioni di intercettazione quando l'autorita' giudiziaria dello Stato membro, ricevuta l'informazione di cui ai commi 1 e 2, comunica che non possono essere eseguite o proseguite. I risultati dell'intercettazione possono comunque essere utilizzati alle condizioni stabilite dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro.


Art. 45

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Comma 1

Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni

Comma 2

Il pubblico ministero o il giudice che procede possono trasmettere all'autorita' di esecuzione ordine di indagine al fine di ottenere i dati esterni relativi al traffico telefonico o telematico nonche' l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.


L'ordine di indagine contiene i dati tecnici necessari all'individuazione dell'utenza o del sistema informatico, ogni informazione utile ai fini dell'identificazione della persona che li ha in uso e dell'operatore, se noti, nonche' l'indicazione del reato per il quale si procede.


Art. 46

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.