Ai fini del presente decreto si intende per:
1) rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati ((non destinati al consumo umano diretto)) a norma delle leggi vigenti, esclusi gli escreti degli animali e i rifiuti di cucina e dei pasti;
2) materiali ad alto rischio: rifiuti di origine animale di cui all'art. 3;
3) materiali a basso rischio: rifiuti di origine animale diversi da quelli di cui all'art. 3, salvo che il servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale non stabilisca che essi comportino rischi particolari di diffusione di malattie ad animali o all'uomo;
4) stabilimento di trasformazione a basso rischio: stabilimento riconosciuto in cui materiali a basso rischio vengono trasformati in ingredienti da inserire negli alimenti per gli animali e farina di pesce conformemente all'art. 5;
5) stabilimento di trasformazione ad alto rischio: stabilimento riconosciuto in cui i rifiuti di origine animale sono sottoposti a trattamento o trasformazione allo scopo di distruggere gli agenti patogeni conformemente all'art. 3;
6) alimenti per animali familiari: alimenti per cani, gatti e altri animali familiari interamente o parzialmente costituiti di materiali a basso rischio;
7) prodotti farmaceutici o tecnici: prodotti destinati a scopi diversi dal consumo alimentare umano o animale;
8) stabilimento: stabilimento di trasformazione a basso rischio, stabilimento di trasformazione ad alto rischio, stabilimento che produce alimenti per animali familiari o farina di pesce, o stabilimento che prepara prodotti tecnici o farmaceutici utilizzando a tal fine rifiuti di origine animale;
9) autorita' competente: il Ministro della sanita' e le altre autorita' sanitarie individuate secondo quanto stabilito dal presente decreto.
Testo vigente
Preambolo
CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
CAPITOLO II - NORME CONCERNENTI IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE E L'IMMISSIONE DEI PRODOTTI FINALI SUL MERCATO. Sezione prima MATERIALI AD ALTO RISCHIO
Art. 3
#Comma 1
I materiali di cui al comma 1, possono essere trasformati soltanto in uno stabilimento di trasformazione ad alto rischio (( riconosciuto )) dal Ministero della sanita' conformemente all'art.
4, comma 1, oppure devono essere eliminati mediante incenerimento o sotterramento conformemente ai commi 3 e 4.
Qualora si ricorra al sotterramento dei materiali di cui al comma 1, questi devono essere sotterrati in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente ed a una profondita' sufficiente ad impedire a carnivori di accedervi; prima del sotterramento, detti materiali devono essere cosparsi, se necessario, con un oppotuno disinfettante stabilito dal servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale di competenza.
Art. 4
#Comma 1
La domanda per ottenere il riconoscimento, da presentare al Ministero della sanita', e' corredata da copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi delle leggi vigenti.
Il riconoscimento costituisce condizione per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, ed e' sospeso quando non sono piu' rispettati i requisiti di cui al predetto comma.
Il Ministro (( ... )) della sanita' puo' individuare uno stabilimento di trasformazione ad alto rischio situato in un altro Stato membro, previo accordo con detto Stato membro o consentire che altro Stato membro lo individui nel territorio nazionale.
Comma 2
CAPITOLO II - NORME CONCERNENTI IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE E L'IMMISSIONE DEI PRODOTTI FINALI SUL MERCATO. Sezione seconda MATERIALI A BASSO RISCHIO
Art. 5
#Comma 1
I materiali a basso rischio devono essere trattati in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto a basso o alto rischio, in una fabbrica di alimenti per animali familiari o di prodotti farmaceutici o tecnici, oppure essere eliminati mediante incenerimento o sotterramento conformemente all'art. 3, commi 3 e 4.
Devono essere considerati come materiali ad alto rischio i miscugli di materiali a basso rischio trattati insieme ai materiali ad alto rischio.
In caso di trattamento di materiale a basso rischio in una fabbrica di alimenti per animali familiari o di prodotti farmaceutici o tecnici la competente autorita' sanitaria locale puo' imporre che la spedizione, il magazzinaggio e il trattamento di tale materiale abbiano luogo in uno spazio e in condizioni ad esso idonee. (( In particolare puo' imporre che il sangue venga mantenuto in contenitori adeguatamente refrigerati)).
La farina di pesce prodotta da stabilimenti che ricevono e trasformano esclusivamente materiali a basso rischio destinati alla produzione di farina di pesce deve soddisfare ai requisiti di cui all'allegato II, capitolo III.
Il riconoscimento costituisce condizione per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 6 ed e' sospeso quando non siano piu' rispettati i requisiti di cui al predetto comma.
I servizi veterinari dell'unita' sanitaria locale, vigilano che siano rispettati i requisiti fissati dal presente decreto.
Le regioni e le province autonome esercitano sugli stabilimenti di cui al presente decreto le competenze previste dagli articoli 7 e 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 6
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 1996, N. 674 ))
Comma 2
CAPITOLO II - NORME CONCERNENTI IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE E L'IMMISSIONE DEI PRODOTTI FINALI SUL MERCATO. Sezione terza DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 8
#Comma 1
L'unita' sanitaria locale competente per territorio controlla che i materiali ad alto e basso rischio di cui al presente decreto siano raccolti e trasportati in conformita' alle prescrizioni stabilite all'allegato I.
La raccolta ed il trasporto dei materiali ad alto rischio e basso rischio sono effettuati nell'osservanza degli obblighi di documentazione del trasporto e di tenuta dei registri di carico e scarico vigenti; con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di osservanza degli obblighi di cui al presente comma.
Il titolare dello stabilimento di cui agli articoli 4 e 5, che si avvale di trasportatore autonomo, deve assicurare che quest'ultimo osservi le prescrizioni di cui all'allegato I, nonche' quelle appli- cative stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 2.
Comma 2
CAPITOLO III - CONTROLLI ED ISPEZIONI CHE DEVONO ESSERE EFFETTUATI SUGLI STABILIMENTI DI TRASFORMAZIONE A BASSO E ALTO RISCHIO.
Art. 10
#Comma 1
Le analisi e le prove devono essere eseguite ricorrendo a metodi scientificamente riconosciuti, in particolare i metodi previsti dalla normativa comunitaria o, in sua mancanza, da norme internazionalmente riconosciute.
Art. 11
#Comma 1
Il Ministero della sanita' compila l'elenco degli stabilimenti riconosciuti idonei alla trasformazione di rifiuti di origine animale all'interno del territorio nazionale. A ciascuno stabilimento e' assegnato un numero ufficiale che permette di individuare se esso trasforma materiale a basso o ad alto rischio, se produce alimenti per animali familiari o prodotti farmaceutici o tecnici derivati da rifiuti di origine animale.
Il Ministero della sanita' comunica l'elenco di cui al comma 1, e gli aggiornamenti agli altri (( Stati )) membri e alla Commissione delle Comunita' europee.
Comma 2
CAPITOLO IV - CONTROLLI ED ISPEZIONI DEGLI ORGANI COMUNITARI
Art. 12
#Comma 1
Il Ministero della sanita' fornisce tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento dei compiti affidati agli esperti comunitari che eseguono ispezioni nel territorio nazionale in base alle procedure comunitarie.
Il Ministro della sanita' dispone tutte le misure necessarie conseguenti all'esito sfavorevole delle ispezioni di cui al comma 1, ed in particolare vieta l'immissione sul mercato dei prodotti provenienti dagli stabilimenti di trasformazione che non risultano essere piu' conformi al presente decreto.
Qualora un altro stato membro non adotti le misure di cui al comma 2, o qualora tali misure siano giudicate insufficienti, si applicano le misure di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva n. 89/662/CEE.
Comma 2
CAPITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13
#Comma 1
Il Ministero della sanita', conformemente al decreto legislativo che attua la direttiva n. 90/425/CEE, dispone tutti i controlli necessari sugli scambi di prodotti ottenuti dalla trasformazione dei rifiuti, in particolare di quelli provenienti da altri stati membri e dispone altresi' le misure conseguenti a tali controlli e le misure di salvaguardia da applicare.
Art. 14
#Comma 1
Gli allegati del presente decreto, ed in particolare le disposizioni relative ai trattamenti contemplati nell'allegato II, capitolo II, punto 6, lettere a) e c) sono modificate con decreto del Ministro della sanita' conformemente alle disposizioni comunitarie in materia.
Il Ministro della sanita' con proprio decreto puo' riconoscere i cicli di trattamento alternativi approvati dalle Comunita' europee.
Art. 15
#Comma 1
Fino all'applicazione delle norme comunitarie relative all'importazione di rifiuti di origine animale e di alimenti per animali familiari fabbricati con tali rifiuti, il Ministero della sanita' applica a tali importazioni condizioni almeno equivalenti a quelle previste dal presente decreto, escluse quelle relative ai requisiti per il riconoscimento.
Il Ministero della sanita' ammette all'importazione materiali a basso rischio o ad alto rischio di cui all'art. 3, comma 1, lettere g), h), ed i), che siano stati preliminarmente trattati solo se il paese terzo e' in grado di garantire che siano stati sottoposti a un trattamento soddisfacente e che rispettino le norme microbiologiche fissate nell'allegato II, capitolo III.
E' vietata l'importazione dei materiali ad alto rischio di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f).
I posti di ispezione frontaliera di cui al decreto legislastivo che attua le direttive n. 90/675/CEE e n. 91/496/CEE accertano mediante controlli all'importazione che vengano rispettati i requisiti minimi previsti dal presente decreto.
Art. 16
#Comma 1
Le modalita' di applicazione degli articoli 9, 10 e 12 del presente decreto sono stabilite conformemente alle procedure comunitarie con decreto del Ministro della sanita'.
Art. 17
#Comma 1
Gli stabilimenti di trasformazione di materiali ad alto rischio esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a presentare la domanda di riconoscimento al Ministero della sanita' entro centoventi giorni dalla predetta data.
((
La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da una copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi delle leggi vigenti, nonche' da un progetto di adeguamento alle prescrizioni del presente decreto, da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda.
))
Gli stabilimenti di cui al comma 1, possono continuare ad esercitare la propria attivita' a condizione che abbiano presentato la domanda nei termini e nei modi di cui al comma 2 e che i prodotti ottenuti siano conformi ai requisiti dell'allegato II, capitolo III e controllati conformemente all'art. 9.
((
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano altresi' agli stabilimenti di trasformazione di materiali a basso rischio.
))
((
Chi non realizza il progetto dell'adeguamento dell'impianto entro i termini fissati, ovvero non da' comunicazione al Ministero della sanita' ed alla competente unita' sanitaria locale dell'avvenuto adeguamento entro i termini fissati dal presente articolo deve comunque sospendere l'attivita'. In caso di prosecuzione dell'attivita' si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19.
))
Agli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici, tecnici o di alimenti per animali familiari si applicano le disposizioni previste dal comma 4.
Il Ministero della sanita' provvede sulla domanda di riconoscimento degli stabilimenti esistenti di cui ai commi 1, 4 e 5, entro il termine di giorni novanta dalla data di comunicazione a cura dell'interessato della realizzazione del progetto di adeguamento.
Trascorso il termine di cui al comma 6, il riconoscimento si intende rifiutato.
Art. 18
#Comma 1
Chi inizia l'attivita' di raccolta e trasformazione di materiali ad alto rischio senza aver ottenuto il preventivo riconoscimento, previsto dall'art. 4, ovvero con riconoscimento sospeso, rifiutato o revocato e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda sino a lire 100 milioni.
Chi inizia l'attivita' di raccolta e trasformazione di materiali a basso rischio nei casi previsti dall'art. 5 senza aver ottenuto il preventivo riconoscimento, ovvero con riconoscimento sospeso, rifiutato o revocato e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a lire 100 milioni.
Chi effettua l'attivita' di raccolta e trasporto di materiali a basso ed alto rischio in violazione delle prescrizioni tecniche stabilite dall'art. 8, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecunaria da lire 5 milioni a lire 30 milioni.
Chi non osserva gli obblighi stabiliti dall'art. 9 e' punito con la sanzione amministrativa pecunaria da lire 2 milioni a lire 12 milioni.
Art. 19
#Comma 1
Chi, esercitando alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'attivita' di cui all'art. 17, comma 1, non presenta la domanda nel termine e nei modi prescritti dai (( commi 1 e 3 dell'articolo 17 )), ovvero non osserva le ulteriori condizioni fissate nel comma 3 del medesimo articolo, ovvero non realizza il progetto di adeguamento nel termine fissato dall' art. 17, comma 2, ovvero continua l'attivita' dopo il rifiuto, la revoca o la sospensione del riconoscimento e' punito con l' arresto sino a due anni o con l'ammenda sino a lire 100 milioni.
Chi, esercitando alla data di entrata in vigore del presente decreto, le attivita' previste dall'art. 17, commi 4 e 5, non osserva le prescrizioni ivi stabilite ovvero continua l'attivita' dopo il rifiuto, la revoca o la sospensione del riconoscimento, e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a lire 100 milioni.
Alle attivita' previste dal presente articolo restano applicabili le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 18.