DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento recante recepimento della direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel.

Numero 434 Anno 2000 GU 31.01.2001 Codice 001G0039

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2000-11-23;434

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Campo di applicazione

Comma 2

Il presente decreto stabilisce, al fine della tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche relative ai combustibili da utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata o da un motore ad accensione per compressione.


Art. 3

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Comma 1

Benzina

Comma 2

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e' vietata l'immissione sul mercato di benzina senza piombo non conforme alle specifiche di cui all'allegato I.


L'immissione sul mercato di benzina contenente piombo e' consentita fino al 31 dicembre 2001, purche' conforme alle specifiche fissate dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413 e purche' il contenuto di piombo non sia superiore a 0.15 g/l.


A decorrere dal 1 gennaio 2005, e' vietata l'immissione sul mercato di benzina senza piombo non conforme alle specifiche di cui all'allegato III, integrate con successivo decreto sulla base di specifiche direttive comunitarie.


In deroga al comma 2, e' consentita l'immissione sul mercato di benzina contenente piombo e conforme alle specifiche di cui allo stesso comma 2, per un quantitativo massimo annuale pari allo 0.5 % delle vendite di benzina totali dell'anno precedente. Tale quantitativo e' destinato ad essere utilizzato da auto storiche e ad essere distribuito sotto la responsabilita' delle associazioni riconosciute di possessori di auto storiche. Il produttore trasmette, conformemente alle procedure di cui all'articolo 8, comma 4 del presente decreto, le informazioni relative ai quantitativi prodotti e alla destinazione di tale benzina.


Art. 4

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Comma 1

Combustibile diesel

Comma 2

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e' vietata l'immissione sul mercato di combustibile diesel non conforme alle specifiche di cui all'allegato II.


A decorrere dal 1 gennaio 2005, e' vietata l'immissione sul mercato di combustibile diesel non conforme alle specifiche di cui all'allegato IV, integrate con successivo decreto sulla base di specifiche direttive comunitarie.


In deroga al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, previa autorizzazione della Commissione europea, puo' essere consentita fino al 1 gennaio 2007, l'immissione sul mercato di combustibile diesel con un tenore di zolfo conforme alle specifiche di cui all'allegato II.


Ai fini di cui al comma 3, i produttori di combustibile diesel trasmettono al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero della sanita' e al Ministero delle finanze, entro il 31 dicembre 2002, una istanza che documenti le gravi difficolta' ad effettuare le modifiche necessarie agli stabilimenti di produzione, nell'arco di tempo compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 1 gennaio 2005, al fine di assicurare la conformita' del combustibile diesel alle specifiche dell'allegato IV.


Il Ministero dell'ambiente, di concerto con i predetti Ministeri, nel caso di accoglimento dell'istanza, trasmette la richiesta di autorizzazione, prevista al comma 3, alla Commissione europea entro il 31 agosto 2003.


Art. 5

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Comma 1

Libera circolazione

Comma 2

L'immissione sul mercato di combustibili conformi alle prescrizioni del presente decreto non e' soggetta a restrizioni o divieti.


Art. 6

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Comma 1

Commercializzazione di combustibili conformi a specifiche ecologiche piu' severe

Comma 2

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, puo' essere stabilito che in determinate zone i combustibili destinati a tutti i veicoli, o a parte di essi, possano essere immessi sul mercato soltanto se conformi a specifiche ecologiche piu' severe di quelle previste nel presente decreto. Cio' al fine di tutelare la salute della popolazione in determinati agglomerati urbani o l'ambiente in determinate aree critiche sotto il profilo ecologico, nel caso in cui l'inquinamento atmosferico costituisca, o possa presumibilmente costituire, un problema serio e ricorrente per la salute umana o per l'ambiente.


Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero della sanita', presenta preventivamente alla Commissione europea una domanda contenente la relativa motivazione che dimostri che la deroga rispetta il principio di proporzionalita' e non ostacola la libera circolazione delle persone e delle merci. La domanda deve essere corredata dai dati sulla qualita' dell'aria ambiente relativi alla zona interessata, nonche' i probabili effetti dei provvedimenti proposti sulla qualita' dell'aria ambiente.


Eventuali osservazioni alla richiesta di deroghe presentate da altri Stati membri, sono trasmesse alla Commissione europea dal Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero della sanita'.


Art. 7

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Comma 1

Cambiamenti nell'approvvigionamento di oli greggi

Comma 2

Qualora, a seguito di avvenimenti eccezionali, un mutamento improvviso nell'approvvigionamento di oli greggi o di prodotti petroliferi rendesse difficile per i produttori il rispetto delle specifiche di cui agli articoli 3 e 4, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro delle finanze, puo' stabilire con proprio decreto un valore limite piu' elevato per uno o piu' componenti dei combustibili per un periodo massimo di sei mesi e previa autorizzazione da parte della Commissione europea.


Art. 8

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Comma 1

Controllo della conformita' e presentazione di relazioni

Comma 2

Al fine dei controlli sulla conformita' alle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7, si applicano i metodi analitici di cui agli allegati I e II.


Per la determinazione del contenuto di benzene ed idrocarburi aromatici si applica inoltre quanto disposto dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 novembre 1997, n. 413.


A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto il metodo di riferimento indicato all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1995, non si applica al combustibile diesel come definito all'articolo 2.


Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', il Ministro delle finanze e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' stabilito, entro il 30 giugno 2001, un sistema nazionale di controllo della qualita' dei combustibili individuati all'articolo 2 del presente decreto, tenuto conto della normativa CEN, ove emanata.


Le raffinerie ed i depositi fiscali inviano all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente le informazioni relative alle specifiche dei combustibili esitati sul mercato interno, secondo quanto previsto al comma 4.


A partire dal 30 giugno 2002, ed ogni anno entro il 30 giugno, il Ministero dell'ambiente presenta alla Commissione europea la sintesi dei dati sulla qualita' dei combustibili relativi all'anno civile precedente sulla base dello schema comune che verra' stabilito dalla Commissione europea.


Le competenze in materia di controlli, nonche' di raccolta, elaborazione e sintesi dei dati ai fini del presente decreto sono demandate ai soggetti individuati all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge 4 novembre 1997, n. 413.