All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Qualora un additivo sia costituito da o contenga organismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, deve essere effettuata una valutazione specifica dei rischi per l'ambiente, analoga a quella prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo; a tale scopo il fascicolo che deve essere presentato conformemente all'articolo 8, comma 1, del presente decreto, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, deve comprendere i seguenti documenti:
a) copia di ogni provvedimento formale di assenso del Ministero della sanita' per l'emissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati per scopi di ricerca e sviluppo, conformemente all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, nonche' i risultati delle emissioni in relazione al rischio per la salute umana e per l'ambiente;
b) un fascicolo tecnico completo che fornisca le informazioni previste negli allegati Il e III del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, la valutazione del rischio per l'ambiente risultante da tali informazioni, ed i risultati di qualsiasi studio effettuato per scopi di ricerca o sviluppo.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficiacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 3
#Comma 1
All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1, lettera b), il numero 8) e' soppresso e sono aggiunti, infine, i seguenti:
"7 -bis) per gli enzimi: il nome specifico del componente o dei componenti attivi a seconda della loro attivita' enzimatica conformemente agli allegati I o II; il numero di identificazione secondo l'International Union of Biochemistry; le unita' di attivita' per grammo o per millilitro; la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, se quest'ultimo non e' responsabile delle indicazioni di etichettatura; ove necessario, anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna
''altre disposizioni'' degli allegati I o II;
7-ter) per i microorganismi: l'identificazione del ceppo o dei ceppi; il numero di deposito del ceppo o dei ceppi, conformemente agli allegati I o II; il numero di unita' che formano colonia per grammo (CFU/g); la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, se quest'ultimo non e' responsabile delle indicazioni di etichettatura; ove necessario, anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna ''altre disposizioni'' degli allegati I o II;
7-quater) per gli altri additivi appartenenti ai gruppi di cui ai numeri da 2 a 10, per i quali non e' previsto alcun tenore massimo, e per gli additivi appartenenti ad altri gruppi di cui agli allegati I o II: il nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I o II e il tenore di sostanze attive, purche' tali additivi abbiano una funzione a livello degli alimenti e siano dosabili con metodi di analisi ufficiali o, in loro mancanza, con metodi scientificamente validi.".
Art. 4
#Comma 1
All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1, dopo la lettera g) sono aggiunte, infine, le seguenti:
"gbis) per gli enzimi: il nome specifico del componente o dei componenti attivi a seconda della loro attivita' enzimatica conformemente agli allegati I o II; il numero di identificazione secondo l'International Union of Biochemistry; le unita' di attivita' per grammo o per litro; la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; ove necessario, anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna ''altre disposizioni'' degli allegati I o II;
gter) per i microorganismi: l'identificazione del ceppo o dei ceppi, conformemente agli allegati I e II, il numero di deposito del ceppo o dei ceppi; il numero di unita' che formano colonie per chilogrammo (CFU/Kg); la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; ove necessario, anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna ''altre disposizion'' degli allegati I o II.".