Nelle disposizioni tributarie in materia di accisa, i riferimenti alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, ovunque ricorrono, si intendono effettuati alla direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019.
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Disposizioni varie
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Efficacia
Comma 2
Le disposizioni di cui all'articolo 1, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera d), numero 1), e lettera v) nonche' le disposizioni di cui all'articolo 2 hanno efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.
Fino alla data del 31 dicembre 2023, le modalita' previste dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2021, continuano ad applicarsi alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, immessi in consumo in un altro Stato membro e trasportati nel territorio nazionale per esservi consegnati per scopi commerciali nonche' alla circolazione di quelli immessi in consumo nel territorio nazionale e trasportati in un altro Stato membro per esservi consegnati per i medesimi scopi; fino alla medesima data del 31 dicembre 2023, le predette modalita' si applicano altresi' alle spedizioni di prodotti assoggettati ad accisa tra localita' nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro.