DECRETO LEGISLATIVO

((Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni anima

Numero 158 Anno 2006 GU 28.04.2006 Codice 006G0177

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-16;158

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Campo d'applicazione e definizioni

Comma 2

Il presente decreto riguarda il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (ß)-agoniste nelle produzioni animali, nonche' le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.


((


Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni previste dal regolamento (CE) n. 178/2002, dal regolamento (CE) n. 852/2004, dal regolamento (CE) n. 853/2004, dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dal regolamento (UE) 2016/429, dal regolamento (UE) 2017/625, dal regolamento (UE) 2019/6, dal regolamento (UE) 2019/2090. Nel presente decreto, qualsiasi riferimento al termine «azienda», deve intendersi riferito al termine: «stabilimento» di cui al regolamento (UE) 2016/429 e «tempo di sospensione» deve intendersi riferito al termine: «tempo di attesa» di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.


))


Art. 2

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Comma 1

(( (Divieto di immissione sul mercato) ))

Comma 2

((


E' vietata l'immissione sul mercato di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri e sostanze beta-agoniste al fine della loro somministrazione a qualsiasi animale le cui carni e i cui prodotti siano destinati al consumo umano, per scopi diversi da quelli previsti all'articolo 4, comma 1, limitatamente alle lettere b) e c).


))


Art. 3

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Comma 1

Divieti di somministrazione, detenzione in azienda immissione sul mercato e trasformazione

Comma 2

E' vietata la detenzione nelle aziende in cui si allevano animali da produzione di medicinali contenenti le sostanze di cui al comma 1.


Art. 4

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Comma 1

Somministrazione agli animali d'azienda di medicinali veterinari

Comma 2

La somministrazione dei medicinali veterinari di cui al comma 1, lettere a) e c), deve essere effettuata da un veterinario o, nel caso di medicinali veterinari contenenti le sostanze di cui al comma 1, lettera b), sotto la sua diretta responsabilita'.


((


Il registro di cui al comma 3 deve essere conservato nell'azienda a cura del titolare, per almeno cinque anni e messo a disposizione dell'autorita' competente.


))


Gli animali assoggettati ai trattamenti di cui al comma 1 non possono essere macellati prima che sia trascorso il tempo di sospensione previsto per il medicinale veterinario utilizzato.


Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera c), il trattamento terapeutico e' vietato negli animali da produzione, nonche' in quelli da riproduzione a fine carriera.


Art. 5

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Comma 1

Deroghe al divieto di somministrazione

Comma 2

Nelle ipotesi di cui al comma 1, il veterinario compila una ricetta in triplice copia non ripetibile, in cui sia precisato il trattamento zootecnico previsto e la quantita' di prodotto necessario, procedendo alla registrazione dei medicinali prescritti in conformita' a quanto previsto all'articolo 4, comma 3.


Il trattamento zootecnico e' comunque vietato per gli animali da produzione, nonche' per gli animali da riproduzione a fine carriera durante il periodo di ingrasso.


((


Fino al 28 gennaio 2022, in caso di allevamenti che non abbiano optato per il registro informatizzato, i trattamenti di cui al comma 1 e all'articolo 4, comma 1, devono essere comunicati entro tre giorni, dal veterinario che li effettua direttamente al servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio, con l'indicazione dell'ubicazione dell'azienda, del detentore degli animali, del numero identificativo degli animali sottoposti a trattamento, del medicinale veterinario impiegato e del relativo tempo di attesa, della data e del tipo di intervento eseguito.


))


Gli animali assoggettati ai trattamenti di cui al comma 1 non possono essere macellati prima che sia trascorso il tempo di sospensione previsto per il medicinale veterinario utilizzato.


In caso di macellazione d'urgenza e qualora non sia trascorso il prescritto tempo di sospensione, l'autorita' competente ordina che gli animali sottoposti ai trattamenti di cui al comma 1 e all'articolo 4, comma 1, vengano avviati a stabilimenti di trasformazione di cui al regolamento (CE) n. 1774 del 2002.


Art. 7

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Comma 1

Immissione sul mercato di animali e bollatura delle relative carni

Comma 2

I cavalli di gran pregio, in particolare cavalli da corsa, da competizione, da circo o equidi destinati alla riproduzione o ad esposizioni, inclusi gli equidi registrati, ai quali sono stati somministrati, per le finalita' previste all'articolo 4, medicinali veterinari contenenti trenbolone allilico o sostanze (ß)-agoniste, possono essere movimentati prima della fine del tempo di sospensione solo se sono state rispettate le condizioni di somministrazione e se la natura e la data del trattamento risultano sul certificato o sul passaporto che accompagna detti animali.


Le carni o i prodotti provenienti da animali cui sono state somministrati medicinali veterinari contenenti sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena ovvero sostanze (ß)-agoniste, in conformita' alle disposizioni derogatorie di cui agli articoli 4 e 5, possono essere immessi sul mercato per il consumo umano solo se e' stato rispettato, prima della macellazione, il tempo di sospensione previsto nell'autorizzazione di immissione in commercio del medicinale veterinario, il trattamento risulti dagli appositi registri e siano stati rispettati gli altri requisiti previsti dalla legislazione vigente.


In deroga all'articolo 3 e fatto salvo l'articolo 2, agli animali da azienda per i quali puo' essere certificato che l'estradiolo-17 beta o i suoi derivati sotto forma di esteri sono stati somministrati per fini terapeutici o di trattamento zootecnico prima del 14 ottobre 2004, si applicano, per quanto attiene all'uso terapeutico, le disposizioni di cui all'articolo 4 e, per quanto attiene all'uso zootecnico, le disposizioni di cui all'articolo 5.


Art. 8

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Comma 1

Registro

Comma 2

Fatte salve le prescrizioni ((di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,)) e successive modificazioni, la detenzione delle sostanze di cui agli articoli 2 e 3 e' riservata alle imprese che le producono, acquistano, commercializzano ai fini della loro importazione, fabbricazione, detenzione e magazzinaggio, distribuzione, vendita ed utilizzazione. Esse devono conservare un registro su cui annotare, in ordine cronologico, le quantita' prodotte o acquistate e quelle cedute o utilizzate per la produzione di medicinali e coloro ai quali le hanno cedute e dai quali sono state acquistate.


Le informazioni di cui al comma 1 devono essere fornite, su richiesta, alla competente autorita', su stampa, se la registrazione e' effettuata con sistema computerizzato.


Art. 9

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Comma 1

Mutua assistenza tra Stati membri

Comma 2

Qualora dall'esito dei controlli effettuati su animali o prodotti provenienti da un altro Stato membro risulti il mancato rispetto delle disposizioni comunitarie da parte dello Stato membro di origine degli animali o dei prodotti sottoposti a controllo, si applicano le disposizioni in materia di mutua assistenza tra le autorita' amministrative degli Stati membri.


Art. 11

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Comma 1

Piani di sorveglianza per la ricerca dei residui o delle sostanze

Comma 2

La sorveglianza del processo di allevamento degli animali e di quello di prima trasformazione dei prodotti di origine animale, per la ricerca dei residui e delle sostanze di cui all'allegato I negli animali vivi, nei loro escrementi e nei liquidi biologici, nonche' nei tessuti, nei prodotti di origine animale, negli alimenti per animali e nell'acqua di abbeveraggio e' effettuata secondo le disposizioni del presente articolo ((, dell'articolo 12 e degli allegati al presente decreto.)).


Ai fini della ricerca di cui al comma l, le regioni e le province autonome possono istituire, senza oneri aggiuntivi a carico dei relativi bilanci, nuclei operativi regionali di vigilanza veterinaria (N.O.R.V.).


Art. 12

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Comma 1

Coordinamento del Ministero della salute

Comma 2

Il Ministero della salute, fatte salve le norme piu' specifiche applicabili nel campo del controllo della nutrizione degli animali, coordina l'esecuzione della ricerca di cui all'articolo 11.


Art. 13

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))


Art. 14

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Comma 1

(( (Obblighi per gli operatori). ))

Comma 2

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Il titolare dell'azienda di cui all'articolo 1, comma 2, se non gia' registrato presso il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio ai sensi delle normative vigenti, deve chiedere la registrazione presso il predetto servizio.


))


Art. 15

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Comma 1

(( (Registrazioni da effettuare a cura dei veterinari e degli allevatori). ))

Comma 2

((


La data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti, l'identificazione degli animali trattati, comprensiva della categoria, definita dai sistemi informativi ministeriali e i tempi di attesa corrispondenti devono essere registrati entro 48 ore elettronicamente dal veterinario che ha in cura gli animali nella banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 o, fino al 28 gennaio 2022, annotati, al momento dell'emissione della prescrizione o dell'autorizzazione all'utilizzo, su un registro cartaceo, diverso da quello dall'articolo 4, comma 3, tenuto nell'azienda, vidimato dal servizio veterinario della azienda unita' sanitaria locale competente per territorio, in cui riportare numero e PIN della ricetta di riferimento e, in aggiunta, la natura dei trattamenti e l'identificazione degli animali sottoposti a trattamento, comprensiva della categoria, qualora le stesse informazioni non siano desumibili dalla prescrizione.


L'allevatore registra elettronicamente nella banca dati centrale, finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, istituita ai sensi del citato decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 o, fino al 28 gennaio 2022, annota su registro cartaceo di cui al comma 1, la data di inizio e di fine trattamento entro le 48 ore dall'inizio e dalla fine del trattamento e l'identificazione degli animali, comprensiva della categoria, effettivamente sottoposti a trattamento.


Il registro di cui ai commi 1 e 2 puo' coincidere con il registro previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193. In caso di annotazione cartacea il registro deve essere vidimato dall'autorita' competente e detenuto in azienda e conservato, a cura del titolare della stessa, almeno per cinque anni.


Il veterinario della azienda sanitaria locale competente, nel corso del controllo ufficiale sugli allevamenti, controlla la corretta effettuazione dei trattamenti previsti dal presente decreto inserendo nei registri la data e ora del controllo delle verifiche effettuate.


Gli allevatori ed i veterinari che hanno in cura gli animali sono tenuti a fornire all'autorita' competente, su sua richiesta, ogni informazione relativa al rispetto delle norme di cui al presente decreto.


6. Per gli animali introdotti negli stabilimenti di macellazione, pubblici e privati, a scopo di macellazione, devono essere assicurati gli obblighi inerenti l'identificazione e la registrazione, con la compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2016, contenente le seguenti indicazioni:


e) che sono stati osservati i previsti periodi di attesa per i trattamenti con i prodotti di cui alla lettera d) ))


Art. 16

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))


Art. 17

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))


Art. 18

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))


Art. 19

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))


Art. 20

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Comma 1

Prelievi ufficiali

Comma 2

((


Tutti i campioni sono prelevati e analizzati conformemente al regolamento (UE) 2017/625, alle decisioni 1998/179/CE, 97/747/CE, 2002/657/CE della Commissione e agli allegati del presente decreto. I campioni devono essere analizzati dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, o, in casi particolari, da altri laboratori eventualmente individuati dal Ministero.


))


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27)).


Art. 21

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))


Art. 22

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))


Art. 23

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))


Art. 24

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))


Art. 25

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))


Art. 26

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))


Art. 27

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))


Art. 28

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))


Art. 29

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Comma 1

Decretazione del Ministro della salute

Comma 2

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27)).


Art. 30

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))


Art. 31

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))


Art. 32

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

((


Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, commi 5 e 6, 5, commi 3 e 5, 7, comma 3, 10, 14, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 61.974 euro.


))


La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e all'articolo 5, comma 1, per l'esercizio delle deroghe ai divieti previsti dagli articoli 2 e 3.


((


Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, 7, comma 2 e 14, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro a 30.987 euro.


))


((


Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 4, commi 3 e 4, 5, comma 4, 8, comma 1, 15, commi 1, 3 e 6, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.037 euro a 12.394 euro.


))


((


Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 600 euro.


))


Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 27, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.018 euro a 6.197 euro.


Art. 33

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))


Art. 34

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))


Art. 35

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))


Art. 36

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Comma 1

Disposizioni di copertura finanziaria

Comma 2

Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate.