All'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, dopo le parole:
«lettera d)» sono inserite le seguenti: «o in una struttura e alle condizioni predisposte conformemente alle procedure stabilite dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 5 e 7 della decisione 99/468/CE del Consiglio».
L'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 196 del 1999 e' abrogato.
Dopo l'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196 del 1999 e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis. - 1. Il Ministero della salute indica gli istituti statali, i laboratori nazionali di riferimento o gli enti ufficiali responsabili del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi di cui agli allegati da A a D.
2. Il Ministero della salute predispone e aggiorna, su base informatica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 3, della medesima, l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento, degli enti ufficiali e degli istituti statali, messo a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico, previa pubblicazione sul sito istituzionale dello stesso Ministero.».
All'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196 del 1999, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) registra e mantiene aggiornate le informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1 della medesima, al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi dei centri di raccolta autorizzati con il relativo numero di riconoscimento.».
Il comma 1 dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 196 del 1999 e' sostituito dal seguente:
«1. Il servizio veterinario della Azienda sanitaria locale rilascia:
a) un numero di riconoscimento al commerciante;
b) un numero di registrazione allo stabilimento utilizzato dal commerciante di cui alla lettera a), in relazione alla propria attivita' e al rispettivo numero di riconoscimento;
c) al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi di cui alle lettere a) e b), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima.».