DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 57/2010 - Attuazione della direttiva 2008/73/CE che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico. (10G0079)

Attuazione della direttiva 2008/73/CE che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico. (10G0079)

Numero 57 Anno 2010 GU 21.04.2010 Codice 010G0079

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-29;57

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196

Comma 2

All'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, dopo le parole:
«lettera d)» sono inserite le seguenti: «o in una struttura e alle condizioni predisposte conformemente alle procedure stabilite dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 5 e 7 della decisione 99/468/CE del Consiglio».


L'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 196 del 1999 e' abrogato.


Dopo l'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196 del 1999 e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis. - 1. Il Ministero della salute indica gli istituti statali, i laboratori nazionali di riferimento o gli enti ufficiali responsabili del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi di cui agli allegati da A a D.
2. Il Ministero della salute predispone e aggiorna, su base informatica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 3, della medesima, l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento, degli enti ufficiali e degli istituti statali, messo a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico, previa pubblicazione sul sito istituzionale dello stesso Ministero.».


All'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196 del 1999, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) registra e mantiene aggiornate le informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1 della medesima, al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi dei centri di raccolta autorizzati con il relativo numero di riconoscimento.».


Il comma 1 dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 196 del 1999 e' sostituito dal seguente:
«1. Il servizio veterinario della Azienda sanitaria locale rilascia:
a) un numero di riconoscimento al commerciante;
b) un numero di registrazione allo stabilimento utilizzato dal commerciante di cui alla lettera a), in relazione alla propria attivita' e al rispettivo numero di riconoscimento;
c) al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi di cui alle lettere a) e b), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima.».


Art. 2

#

Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132

Comma 2

Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, e' sostituito dal seguente:
«4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima, al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi dei centri di raccolta e dei centri di magazzinaggio dello sperma, con i relativi numeri di registrazione.».


Art. 3

#

Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193

Comma 2

All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi delle strutture di cui al comma 7, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima.».


All'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 193 del 2005, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi dei commercianti e delle strutture di cui al comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima.».


Art. 4

#

Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93

Comma 2

All'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno nell'ambito della propria competenza territoriale, riconoscono le stazioni di quarantena di cui al comma 1, lettera b), ed al comma 3, lettera a), e che soddisfano le condizioni di cui all'allegato B, attribuendo a ciascuna di esse un numero di registrazione.
4-ter. Il Ministero della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, nell'ambito della propria competenza, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1 della medesima, al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi delle stazioni di quarantena e dei rispettivi numeri di registrazione.».


Art. 5

#

Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633

Comma 2

All'articolo 11 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Fatte salve le disposizioni concernenti l'iscrizione degli equidi nei libri genealogici per determinate razze specifiche, lo sperma delle specie ovina, caprina ed equina e' oggetto di scambi unicamente se:
a) e' stato raccolto, trattato e immagazzinato ai fini della fecondazione artificiale in una stazione o in un centro riconosciuto, sotto il profilo sanitario, conformemente all'allegato D, capitolo I, del presente decreto, oppure in deroga a quanto precede, qualora si tratti di ovini e caprini, in un'azienda che soddisfi i requisiti del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193;
b) proviene da animali che rispondono alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo II, del presente decreto;
c) e' stato raccolto, trattato, conservato, immagazzinato e trasportato conformemente all'allegato D, capitolo III, del presente decreto;
d) e' accompagnato, nel corso della spedizione verso un altro Stato membro, da un certificato sanitario predisposto in sede comunitaria.
2. Gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina, caprina, equina e suina sono oggetto di scambi unicamente se:
a) sono stati prelevati su donatrici, che rispondono alle condizioni fissate nell'allegato D, capitolo IV, del presente decreto, provenienti da un gruppo di raccolta o sono stati prodotti da un gruppo di produzione, riconosciuto dall'autorita' locale competente (regione direttamente o per il tramite dell'azienda sanitaria locale), che soddisfano le condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, secondo la procedura comunitaria di cui all'articolo 17 della direttiva comunitaria 92/65/CEE (decisione comunitaria 99/468/CE del Consiglio e successive modificazioni;
b) sono stati raccolti, trattati e conservati in un laboratorio, nonche' immagazzinati e trasportati conformemente all'allegato D, capitolo III, del presente decreto;
c) sono accompagnati, nel corso della spedizione verso un altro Stato membro, da un certificato sanitario conforme al modello stabilito in sede comunitaria.
3. Lo sperma utilizzato per la fecondazione delle donatrici deve essere conforme alle disposizioni del comma 2 per gli ovini, i caprini e gli equidi e alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 242, per i suini.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono i centri di cui alla lettera a) del comma 1 e i gruppi riconosciuti di cui alla lettera a) del comma 2, assegnando un numero di registrazione ad ogni centro e gruppo.».


All'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 633 del 1996, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima, al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi riguardanti i suddetti centri e gruppi riconosciuti e dei rispettivi numeri di registrazione.».


All'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 633 del 1996, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il Ministero della salute registra e assegna un numero di registrazione agli organismi, istituti o centri di cui al comma 3. Il Ministero della salute redige e tiene aggiornato un elenco dei citati organismi, istituti o centri e dei rispettivi numeri di registrazione, mettendolo a disposizione degli Stati membri e del pubblico, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II capitolo 1, della medesima.».


L'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 633 del 1996 e' sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Misure sanitarie alle importazioni). - 1. Gli animali, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di cui all'articolo 11 possono essere importati nel territorio nazionale soltanto se:
a) provengono da un Paese terzo compreso in un elenco redatto dalla Commissione europea;
b) sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito in sede comunitaria, firmato dall'autorita' competente del Paese esportatore che attesta che:
1) gli animali:
1.1) soddisfano le condizioni supplementari o offrono le garanzie fissate in sede comunitaria;
1.2) provengono da centri, organismi o istituti riconosciuti che offrono garanzie almeno equivalenti a quelle stabilite nell'allegato C;
2) lo sperma, gli ovuli e gli embrioni provengono da centri di raccolta e di immagazzinamento o da gruppi di raccolta e di produzione riconosciuti che offrono garanzie almeno equivalenti a quelle definite nell'allegato D, capitolo I, secondo la procedura comunitaria.».


Art. 6

#

Comma 1

Modifiche alla legge 15 gennaio 1991, n. 30

Comma 2

All'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone e mantiene aggiornato, sul proprio sito internet istituzionale, a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico, l'elenco delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni e degli organismi ufficialmente riconosciuti che istituiscono e gestiscono libri genealogici e registri anagrafici delle diverse razze delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina, compresi i registri dei suini ibridi riproduttori, ed equina, nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 2, capo I, della decisione 2009/712/CE.».


Art. 7

#

Comma 1

Regolamenti

Art. 8

#

Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.