DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 353/1994 - Attuazione delle direttive 89/594/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989, 89/595/CEE del Consiglio del 10 ottobre 1989 e 90/658/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990 in materia di riconoscimento di diplomi e svolgimento di attivita' di medico, odontoiatra,

Attuazione delle direttive 89/594/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989, 89/595/CEE del Consiglio del 10 ottobre 1989 e 90/658/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990 in materia di riconoscimento di diplomi e svolgimento di attivita' di medico, odontoiatra,

Numero 353 Anno 1994 GU 10.06.1994 Codice 094G0424

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-05-02;353

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Gli allegati A, B, C e D sostituiscono rispettivamente gli allegati A, B, C e D alla legge 22 maggio 1978, n. 217; ad essi e' aggiunto, come allegato E, l'allegato E al presente decreto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali e' stato operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Art. 2

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Comma 1

Per l'accesso alle scuole di specializzazione in chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale e' necessario, oltre al possesso dei requisiti prescritti per l'accesso alle scuole di specializzazione, anche il possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale.


Art. 6

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Comma 1

Agli effetti del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri, di cui alla legge 18 dicembre 1980, n. 905, la formazione minima dell'infermiere e' a tempo pieno e di durata triennale, verte sui programmi stabiliti in conformita' alla normativa comunitaria e comporta 4.600 ore di insegnamento teorico e clinico.


La durata dell'insegnamento teorico deve essere pari almeno ad un terzo e quella dell'insegnamento clinico pari ad almeno la meta' della durata della formazione.


L'insegnamento teorico deve essere equilibrato e coordinato con l'insegnamento clinico; l'istituzione incaricata della formazione degli infermieri e' responsabile del coordinamento fra l'insegnamento teorico e quello clinico.


L'insegnamento teorico e' l'aspetto della formazione infermieristica attraverso cui gli studenti acquisiscono le conoscenze, la comprensione, le capacita' e i comportamenti professionali necessari a pianificare, fornire e valutare un'assistenza infermieristica globale; esso viene impartito nelle strutture dove si svolge la formazione degli infermieri professionali da insegnanti con formazione infermieristica e da altro personale docente qualificato per la materia insegnata.


L'insegnamento clinico e' l'aspetto della formazione infermieristica attraverso il quale gli studenti, facenti parte di un gruppo ed in contatto diretto con persone sia sane che malate e/o con una collettivita', apprendono a pianificare, fornire e valutare l'assistenza infermieristica globale richiesta sulla base delle conoscenze e capacita' acquisite; lo studente impara non solo ad essere un membro del gruppo, ma anche guida del gruppo capace di organizzare l'assistenza infermieristica globale, compresa l'educazione sanitaria per individui e piccoli gruppi nell'istituzione sanitaria o nella collettivita'.


L'insegnamento di cui al comma 5 viene impartito in ospedali e in altre strutture sanitarie e nella collettivita' sotto la responsabilita' di personale infermieristico insegnante e con la cooperazione e l'assistenza di altri infermieri qualificati; al processo d'insegnamento puo' essere integrato altro personale qualificato.


L'insegnamento teorico deve essere equilibrato e coordinato con l'insegnamento clinico in modo tale che le conoscenze e le esperienze possano essere acquisite in misura adeguata.


Gli studenti partecipano alle attivita' dei servizi nei limiti in cui tali attivita' contribuiscano alla loro formazione, permettendo loro d'imparare ad assumere le responsabilita' inerenti l'assistenza infermieristica.


La formazione professionale di infermiere e' conseguita in Italia ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.


Art. 8

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Art. 9

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Comma 1

Gli allegati A, B, C, D, E e F e quelli modificati dal presente decreto sono modificati, in conformita' a direttive comunitarie, con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica.