Nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'articolo 7, comma 3, le parole «I dipendenti della Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «I dipendenti e coloro che a qualunque titolo lavorano o hanno lavorato per la Banca d'Italia, nonche' i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si e' avvalsa,».
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Disposizioni transitorie e finali
Comma 2
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La Consob informa la Banca d'Italia qualora il totale delle attivita' dell'impresa che prima del 25 dicembre 2019 ha presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per svolgere i servizi indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) o 6), del medesimo decreto sia pari o superiore a 30 miliardi di euro. La Consob ne da' altresi' informazione all'impresa.
Qualora la Banca d'Italia, dopo aver ricevuto l'informazione indicata al comma 1, accerti che l'impresa soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, ne informa l'impresa e la Consob. In questo caso, l'autorizzazione e' rilasciata o negata secondo quanto previsto dall'articolo 20-bis.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal presente decreto.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 20-bis.1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal presente decreto, le Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che al 24 dicembre 2019 soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, presentano domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 20-bis.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se successiva, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi dell'articolo 8-bis, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/36/UE.
Art. 4
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.