DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorita' di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio. (24G00

Numero 181 Anno 2024 GU 02.12.2024 Codice 24G00197

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-12;181

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Ambito di applicazione e definizioni

Art. 1

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Comma 1

Oggetto e ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di dati tra le autorita' di contrasto degli Stati membri e stabilisce norme armonizzate per lo scambio adeguato e rapido di informazioni tra le suddette autorita' competenti al fine della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini.


Il presente decreto non si applica agli scambi di informazioni tra le autorita' di contrasto competenti ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini che sono specificamente disciplinati da altri atti giuridici dell'Unione europea.


Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli organismi di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonche' alle informazioni da essi detenute o comunicate alle autorita' nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge per finalita' inerenti alla tutela della sicurezza della Repubblica.


Comma 3

Capo II - Scambio di informazioni attraverso i punti di contatto unici

Art. 4

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Comma 1

Richieste di informazioni ai punti di contatto unici

Comma 2

Le richieste di informazioni presentate dal punto di contatto unico e dalle autorita' di contrasto designate al punto di contatto unico di un altro Stato membro devono essere conformi ai requisiti stabiliti ai commi da 2 a 6. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, sentiti il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, cura la presentazione alla Commissione europea di un elenco delle autorita' di contrasto designate e provvede al periodico aggiornamento in caso di modifiche di tale elenco. Le autorita' di contrasto designate, quando presentano una richiesta di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro, ne inviano contemporaneamente copia al punto di contatto unico nazionale.


Le richieste di informazioni devono essere presentate al punto di contatto unico di un altro Stato membro in una delle lingue incluse nell'elenco compilato da tale altro Stato membro a norma dell'articolo 12.


Art. 5

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Comma 1

Comunicazione di informazioni a seguito di richieste ai punti di contatto unici

Comma 2

Il punto di contatto unico comunica le informazioni richieste a norma dell'articolo 4 al punto di contatto unico o, se del caso, all'autorita' di contrasto designata dello Stato membro richiedente nella lingua in cui e' stata presentata la richiesta di informazioni a norma dell'articolo 4, comma 6, del presente decreto. Il punto di contatto unico trasmette una copia delle informazioni richieste al punto di contatto unico dello Stato membro richiedente contestualmente all'invio delle informazioni richieste all'autorita' di contrasto designata di tale Stato membro.


Art. 6

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Comma 1

Rigetto delle richieste di informazioni

Comma 2

La richiesta di informazioni presentata al punto di contatto unico nazionale deve essere conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, in particolare per quanto riguarda l'eventuale violazione manifesta dei diritti fondamentali. Un eventuale rigetto della richiesta di informazioni richieste interessa solo la parte delle informazioni richieste cui si riferiscono i motivi indicati al comma 1 e, se del caso, non riguarda l'obbligo di comunicare gli altri elementi delle informazioni in conformita' della direttiva.


Il punto di contatto unico nazionale informa il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorita' di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al rigetto della richiesta di informazioni, specificandone i motivi, entro i termini stabiliti all'articolo 5, comma 1.


Il punto di contatto unico nazionale richiede immediatamente al punto di contatto unico o, se del caso, all'autorita' di contrasto designata dello Stato membro richiedente, i chiarimenti e le precisazioni necessari per trattare una richiesta di informazioni che altrimenti dovrebbe essere rigettata. I termini stabiliti all'articolo 5, comma 1, sono sospesi dal momento del ricevimento della richiesta di chiarimenti o di precisazioni da parte del punto di contatto unico o, se del caso, dell'autorita' di contrasto designata dello Stato membro richiedente fino al momento in cui tali chiarimenti o precisazioni sono forniti.


Il rigetto della richiesta di informazioni, le relative motivazioni e le richieste di chiarimenti o precisazioni e i chiarimenti o le precisazioni di cui al comma 3, nonche' qualsiasi altra comunicazione relativa alle richieste di informazioni presentate al punto di contatto unico di un altro Stato membro sono trasmessi nella lingua in cui e' stata presentata la richiesta a norma dell'articolo 4, comma 6.


Comma 3

Capo III - Altri scambi di informazioni

Art. 7

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Comma 1

Comunicazione di informazioni di propria iniziativa

Comma 2

Il punto di contatto unico nazionale o le autorita' di contrasto competenti possono comunicare di propria iniziativa le informazioni di cui l'uno o le altre dispongono ai punti di contatto unici o alle autorita' di contrasto competenti di altri Stati membri qualora vi siano motivi oggettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili a tali altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati o delle relative indagini, fatta salva la preventiva autorizzazione dell'autorita' giudiziaria nei casi in cui essa e' prevista. Tale facolta' non sussiste qualora le medesime informazioni formino oggetto dei casi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) o f).


Nei casi di cui al comma 1, quando comunica informazioni di propria iniziativa all'autorita' di contrasto competente di un altro Stato membro, il punto di contatto unico invia contestualmente copia delle informazioni al punto di contatto unico di tale altro Stato membro.


Le autorita' di contrasto competenti, nei casi di cui al comma 1, inviano contestualmente copia delle informazioni al punto di contatto unico nazionale e, se del caso, al punto di contatto unico di tale altro Stato membro.


Art. 8

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Comma 1

Scambio di informazioni a seguito di richieste presentate direttamente alle autorita' di contrasto competenti


Il punto di contatto unico nazionale, quando presenta una richiesta di informazioni direttamente a un'autorita' di contrasto competente di un altro Stato membro, invia contestualmente copia di tale richiesta al punto di contatto unico di tale altro Stato membro.
Nel caso in cui un'autorita' di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), comunica informazioni a seguito di una richiesta, invia contestualmente copia delle informazioni al punto di contatto nazionale.


Nel caso in cui un'autorita' di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), presenta una richiesta di informazioni o comunica informazioni a seguito della richiesta direttamente a un'autorita' di contrasto competente di un altro Stato membro, invia contestualmente copia di tale richiesta o di tali informazioni al punto di contatto unico nazionale e al punto di contatto unico di tale altro Stato membro.


Negli scambi di informazioni di cui al presente articolo e' sempre fatta salva la preventiva autorizzazione dell'autorita' giudiziaria nei casi in cui essa e' prevista.


Art. 9

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Comma 1

Scambio informativo con il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo

Comma 2

Nei casi di cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma 1, le autorita' di contrasto competenti informano il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale.


Comma 3

Capo IV - Norme aggiuntive relative alla comunicazione di informazioni ai sensi dei capi II e III

Art. 10

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Comma 1

Autorizzazione giudiziaria

Comma 2

Qualora sia necessaria un'autorizzazione dell'autorita' giudiziaria per la comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorita' di contrasto competenti di altri Stati membri a norma del capo II o III, il punto di contatto unico nazionale o le autorita' di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente decreto adottano immediatamente tutte le misure necessarie per ottenere al piu' presto tale autorizzazione giudiziaria.


Art. 11

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Comma 1

Disposizioni in materia di tutela dei dati personali

Comma 2

Nei trattamenti di dati personali effettuati ai sensi del presente decreto, oltre alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, si osservano altresi' le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.


Quando negli scambi di informazioni sono comunicati dati personali, il punto di contatto unico nazionale e le loro autorita' di contrasto verificano che le categorie di dati personali forniti per categoria di interessato rimangano limitate a quelle elencate nella sezione B dell'allegato II al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016.


Nel fornire le informazioni richieste, il punto di contatto unico nazionale o le autorita' di contrasto forniscono altresi' gli elementi necessari a valutare il grado di esattezza, completezza e affidabilita' dei dati personali e la misura in cui essi sono aggiornati.


Art. 12

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Comma 1

Elenco delle lingue

Comma 2

Il punto di contatto nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), compila e tiene aggiornato un elenco che indica una o piu' lingue volte allo scambio di informazioni. Tale elenco comprende l'inglese.


Il punto di contatto nazionale cura la trasmissione dell'elenco di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti alla Commissione europea.


Art. 13

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Comma 1

Trasmissione delle informazioni a Europol

Comma 2

Nei casi in cui il punto di contatto unico nazionale o le autorita' di contrasto competenti degli Stati membri inviano richieste di informazioni, forniscono informazioni a seguito di queste ultime o comunicano informazioni di propria iniziativa ai sensi del capo II o III, il personale del punto di contatto unico nazionale o delle autorita' di contrasto competenti valuta, caso per caso e fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, se e' necessario inviare una copia della richiesta di informazioni o delle informazioni comunicate anche a Europol, nella misura in cui le informazioni cui la comunicazione si riferisce riguardino reati che rientrano nell'ambito degli obiettivi di Europol, quali stabiliti all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/794.


Quando una copia di una richiesta di informazioni o una copia di informazioni e' trasmessa a Europol a norma del comma 1, le finalita' del trattamento delle informazioni e le eventuali limitazioni di tale trattamento a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/794 sono debitamente comunicate a Europol.


Le informazioni inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo sono trasmesse a Europol a norma del comma 1 solo se tale altro Stato membro o tale paese terzo ha dato il suo consenso.


Art. 14

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Comma 1

Canale di comunicazione sicuro

Comma 2

Il punto di contatto unico nazionale o le autorita' di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si avvalgono dell'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol, di seguito denominata «SIENA», per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa ai sensi del capo II o III o dell'articolo 13.


Il punto di contatto unico nazionale e le autorita' di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), devono essere direttamente collegati a SIENA, anche, se del caso, mediante dispositivi mobili.


Comma 3

Capo V - Punto di contatto unico per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri

Art. 15

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Comma 1

Compiti del punto di contatto unico

Comma 2

Il punto di contatto unico nazionale costituisce l'entita' centrale incaricata di coordinare e agevolare lo scambio di informazioni.


Il punto di contatto unico nazionale svolge i propri compiti sette giorni su sette e ventiquattro ore al giorno.


Il punto di contatto unico ha accesso a tutte le informazioni di cui dispongono le autorita' di contrasto competenti, nella misura in cui cio' sia necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni.


I dirigenti degli uffici giudiziari impartiscono le necessarie disposizioni organizzative affinche' sia costantemente assicurato l'immediato esame delle richieste di autorizzazione, formulate dal punto di contatto unico nazionale e dalle autorita' di contrasto, per la comunicazione delle informazioni ai sensi del presente decreto.


Art. 16

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Comma 1

Sistema di gestione dei casi

Comma 2

Il punto di contatto unico garantisce che tutti i rischi connessi alla cybersicurezza relativi al sistema di gestione dei casi, in particolare per quanto riguarda l'architettura, la governance e il controllo, siano gestiti e affrontati in modo prudente ed efficace e che siano previste salvaguardie adeguate contro gli accessi non autorizzati e gli abusi.


Il punto di contatto unico provvede affinche' il sistema di gestione dei casi contenga dati personali solo per il tempo necessario e proporzionato per permettere allo stesso di svolgere i compiti assegnatigli a norma della presente direttiva e che i dati personali ivi contenuti siano successivamente cancellati irrevocabilmente.


Il punto di contatto unico verifica, per la prima volta entro sei mesi dalla conclusione di uno scambio di informazioni e successivamente periodicamente, la conformita' al comma 3.


Comma 3

Capo VI - Statistiche, disposizioni finali e abrogazioni

Art. 17

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Comma 1

Statistiche

Comma 2

Entro il 1° marzo di ogni anno il punto di contatto nazionale fornisce alla Commissione europea statistiche sugli scambi di informazioni con altri Stati membri avvenuti nel corso dell'anno precedente.


Art. 18

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Art. 19

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 20

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Comma 1

Abrogazioni