La soppressione dei posti di ruolo con carattere di temporaneita', di cui alle note a) e b) della tabella A, alla nota a) della tabella C, alle note a), b) e c) della tabella G, ed alla nota a) della tabella M, annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e' effettuata, a decorrere dal secondo anno dall'entrata in vigore della legge, nella misura di un decimo per ciascun anno, ad eccezione dell'ultimo anno nel quale detta soppressione si effettuera' nella misura di due decimi.
La frazione di posto si arrotonda per eccesso ad unita' intera, agli effetti della soppressione, salvo recupero dell'eccedenza nei computi successivi.
Qualora, negli anni in cui deve essere effettuata la soppressione dei posti di cui trattasi, il numero delle vacanze sia inferiore al numero dei posti da sopprimere, gli impiegati eccedenti il numero di dette vacanze rimarranno in soprannumero. I relativi posti in soprannumero saranno riassorbiti con le successive disponibilita' da qualsiasi motivo determinato.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1