Il terzo censimento generale dell'agricoltura ha luogo nel giorno 24 ottobre 1982.
Testo vigente
Preambolo
Titolo I - DATA DI RILEVAZIONE E CAMPO DI OSSERVAZIONE
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il censimento generale dell'agricoltura rileva in ciascun comune:
a) la consistenza numerica delle aziende agricole, forestali e zootecniche, di qualsiasi ampiezza e da chiunque condotte;
b) le caratteristiche strutturali fondamentali delle singole aziende, quali la forma giuridica, la superficie, il sistema di conduzione, l'utilizzazione dei terreni, l'irrigazione, la consistenza degli allevamenti, i mezzi meccanici, gli impianti, i fabbricati rurali, il lavoro, la partecipazione a cooperative agricole e ad organismi associativi simili, la vendita dei prodotti e i vincoli contrattuali delle aziende.
Per le aziende che praticano la coltivazione della vite, la rilevazione si uniforma a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni.
Art. 3
#Comma 1
Le aziende agricole, forestali e zootecniche vengono censite nel comune in cui sono ubicati i terreni che le costituiscono.
Le aziende, i cui terreni siano situati in due o piu' comuni, vengono censite nel comune in cui e' situato il centro aziendale ove esista, oppure, in mancanza di questo nel comune ove e' ubicata la maggior parte dei terreni.
Comma 2
Titolo II - UNITA E MODELLI DI RILEVAZIONE
Art. 4
#Comma 1
L'unita' di rilevazione del censimento e' l'azienda agricola, forestale e zootecnica.
Per azienda agricola, forestale e zootecnica si intende l'unita' tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ad attrezzature varie, in cui si attua la produzione agricola, forestale e zootecnica ad opera di un conduttore, e cioe' persona fisica, societa' od ente, che ne sopporta il rischio, sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione ad un mezzadro o colono parziario.
Sono unita' di rilevazione anche le aziende zootecniche prive di terreno agrario.
Art. 5
#Comma 1
Le notizie oggetto del censimento sono raccolte con questionario predisposto dall'Istituto centrale di statistica conforme al mod.
ISTAT/CA/1 allegato al presente decreto. Esse, a seconda della loro natura, sono riferite alla data del 24 ottobre 1982 o all'annata agraria 1 novembre 1981-31 ottobre 1982.
Comma 2
Titolo III - ORGANI DEL CENSIMENTO
Art. 6
#Comma 1
L'Istituto centrale di statistica, anche attraverso i propri uffici regionali ed interregionali, impartisce le istruzioni necessarie all'esecuzione del censimento e sovraintende a tutte le operazioni relative, adottando i provvedimenti necessari per il tempestivo e regolare svolgimento del censimento stesso. Inoltre l'istituto promuove, nelle forme ritenute piu' efficaci, idonea attivita' di informazione e pubblicita' in merito alla rilevazione censuaria al fine di assicurare la collaborazione dei conduttori di azienda.
Per l'esecuzione del censimento l'Istituto puo' avvalersi, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, della collaborazione delle amministrazioni statali centrali e locali, delle regioni e province autonome, delle amministrazioni provinciali e comunali, di ogni altro ente pubblico, nonche' degli enti privati soggetti comunque a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato.
Art. 7
#Comma 1
In ogni regione viene costituita, con provvedimento del presidente dell'Istituto centrale di statistica, una commissione regionale di censimento avente il compito di agevolare nell'ambito regionale il regolare e corretto adempimento delle funzioni attribuite agli organi di censimento, nonche' di svolgere opera informativa e divulgativa sulle finalita' del censimento stesso.
La commissione, presieduta da un funzionario dell'Istituto centrale di statistica, e' composta da: esperti designati dalla regione in numero non superiore a sei tra i quali i responsabili dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e dell'ispettorato ripartimentale delle foreste o degli organi che ne hanno assunto le funzioni, nonche' il responsabile del servizio veterinario, della provincia capoluogo di regione; un rappresentante del commissario del Governo; un rappresentante dell'ufficio provinciale di censimento con sede nel comune capoluogo di regione; un rappresentante dell'ufficio regionale o interregionale di corrispondenza dell'ISTAT;
un rappresentante di ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura, piu' rappresentative in sede regionale.
Un funzionario dell'ufficio regionale o interregionale di corrispondenza dell'ISTAT svolge le funzioni di segretario.
In ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano viene costituita una commissione provinciale di censimento con i compiti previsti dal primo comma del presente articolo. Tale commissione, presieduta da un funzionario della provincia autonoma e' composta da: un rappresentante dell'ISTAT; esperti designati dalla provincia autonoma in numero non superiore a cinque tra i quali i responsabili dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e dell'ispettorato ripartimentale delle foreste o degli organi che ne hanno assunto le funzioni, nonche' il responsabile del servizio veterinario della provincia; un rappresentante del commissario del Governo; un rappresentante dell'ufficio provinciale di censimento; un rappresentante di ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura, piu' rappresentative in sede provinciale. Le funzioni di segretario vengono svolte da un funzionario designato dall'ufficio di statistica della provincia autonoma.
Le regioni e le province autonome che, assumendosene l'onere finanziario, intendessero svolgere in sede locale opera informativa e divulgativa sulle finalita' del censimento e sulla sua importanza, ne informeranno tempestivamente le commissioni di cui ai commi precedenti al fine del necessario coordinamento con la pubblicita' promossa dall'Istituto centrale di statistica.
Art. 8
#Comma 1
Sono organi periferici dell'Istituto centrale di statistica ai fini del censimento:
a) gli uffici provinciali di censimento, aventi il compito di coordinare le operazioni di censimento nell'ambito della provincia.
Essi provvedono a svolgere una assidua opera di vigilanza diretta ad assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle operazioni affidate agli uffici comunali di censimento, secondo il calendario predisposto dall'Istituto centrale di statistica. La qualifica e le attribuzioni di ufficio provinciale di censimento spettano all'ufficio provinciale di statistica presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ovvero, nelle province ove tale ufficio non esiste, all'ufficio che ne ha assunto le funzioni. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero il dirigente dell'ufficio che ha assunto le funzioni dell'ufficio provinciale di statistica, assume le funzioni di dirigente dell'ufficio provinciale di censimento. Per i compiti di vigilanza e di assistenza durante le varie fasi di censimento, gli uffici provinciali di censimento si avvalgono di appositi ispettori provinciali;
b) gli uffici comunali di censimento, aventi il compito di svolgere le varie operazioni di censimento nell'ambito dei rispettivi territori.
La qualifica e le attribuzioni di ufficio comunale di censimento spettano: 1) all'ufficio comunale di statistica istituito a norma della legge 16 novembre 1939, n. 1823, o comunque esistente; 2) all'ufficio gia' costituito dal sindaco in occasione del dodicesimo censimento generale della popolazione del 1981, nei comuni in cui non esiste l'ufficio comunale di statistica. Nei comuni di cui al punto 1) il dirigente dell'ufficio comunale di statistica assume le funzioni di dirigente dell'ufficio comunale di censimento; negli altri comuni la qualifica di dirigente dell'ufficio comunale di censimento spetta al segretario comunale oppure a persona tecnicamente idonea da lui delegata. In ogni caso, il segretario comunale e' responsabile del funzionamento dell'ufficio.
Art. 9
#Comma 1
In ciascuna provincia, le regioni e le province autonome, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, procedono alla costituzione di uffici intercomunali di censimento aventi il compito di assicurare, ai comuni compresi nel territorio di rispettiva competenza, assistenza tecnica nelle varie operazioni di censimento, in conformita' alle direttive dell'Istituto stesso. In particolare tale opera di assistenza tecnica viene prestata nelle seguenti fasi del censimento: aggiornamento degli elenchi delle aziende agricole; reperimento ed istruzione dei rilevatori; raccolte dei dati; revisione quantitativa e qualitativa dei questionari.
La qualifica e le funzioni di ufficio intercomunale di censimento spettano agli organi periferici degli ispettorati provinciali dell'agricoltura ovvero agli uffici che ne hanno assunto le funzioni, ciascuno per il territorio di propria competenza.
Nelle zone in cui tali organi non esistano o risultino carenti in relazione alle esigenze del censimento, la qualifica e le funzioni dell'ufficio intercomunale di censimento possono essere attribuite anche agli uffici ed enti pubblici o loro organi periferici che in sede locale operano istituzionalmente nel settore agricolo, preventivamente individuati dalle regioni e province autonome d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.
La qualifica di dirigente dell'ufficio intercomunale di censimento spetta ai responsabili degli anzidetti organi periferici degli ispettorati provinciali dell'agricoltura ovvero e' attribuita a persona tecnicamente idonea dell'ufficio o ente pubblico che abbia assunto la qualifica e le funzioni di ufficio intercomunale di censimento.
Art. 10
#Comma 1
Per assicurare la regolare ed uniforme applicazione delle norme di esecuzione del censimento e per armonizzare il servizio di assistenza ai comuni da parte degli uffici intercomunali di censimento, e' costituito, presso l'ufficio provinciale di censimento, un comitato di coordinamento formato: dal dirigente dell'ufficio provinciale di censimento che lo presiede; da rappresentanti della regione o della provincia autonoma, fino ad un massimo di tre, scelti tra i dipendenti della regione o provincia stessa, o di altro ente pubblico, che operano in sede provinciale nel settore dell'agricoltura, tra i quali l'addetto statistico provinciale per le statistiche agricole, ove esista; da un rappresentante della prefettura; dal capo ufficio statistica dell'ufficio provinciale di statistica.
Art. 11
#Comma 1
In ogni comune e' data facolta' al sindaco di costituire una commissione comunale di censimento avente il compito di facilitare l'esecuzione del censimento fornendo ai conduttori di azienda informazioni e chiarimenti sulle finalita' e sull'importanza del censimento stesso.
Tale commissione, presieduta dal sindaco o da un suo delegato, e' composta: dal segretario comunale; dal dirigente dell'ufficio comunale di censimento; dal responsabile del servizio veterinario; dal preside di una scuola od istituto ad indirizzo agrario (ove esista); dal direttore didattico oppure da un insegnante elementare; da un rappresentante di ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura piu' rappresentative in sede comunale.
Art. 12
#Comma 1
Il prefetto e' responsabile del buon andamento delle operazioni di censimento nell'ambito della provincia e riferisce all'Istituto centrale di statistica in ordine al regolare svolgimento delle operazioni stesse. Nel rispetto degli statuti di autonomia nella regione Valle d'Aosta e nelle province di Trento e di Bolzano le funzioni suddette sono svolte rispettivamente dal presidente della giunta regionale e dal commissario di Governo.
Art. 13
#Comma 1
Il sindaco, coadiuvato dal segretario comunale, ha il compito di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nell'ambito del comune.
Comma 2
Titolo IV - OPERAZIONI DEL CENSIMENTO
Art. 14
#Comma 1
Gli uffici comunali di censimento procedono entro il 31 luglio 1982, con l'assistenza tecnica degli uffici intercomunali, alla revisione ed all'aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole forestali e zootecniche ricadenti nel proprio territorio, quali risultano dal secondo censimento generale dell'agricoltura 1970, alla ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento ed alla formazione degli stati di sezione provvisori.
Art. 15
#Comma 1
L'ufficio provinciale di censimento, d'intesa con l'istituto centrale di statistica, e su proposta degli uffici comunali di censimento, determina il numero dei rilevatori occorrenti a ciascun comune in relazione alle unita' da censire.
I rilevatori sono incaricati di espletare il servizio di raccolta dei dati, ed agiscono in completa autonomia senza vincoli di orario nel quadro delle istruzioni di carattere generale impartite dall'ISTAT e dagli organi periferici di censimento circa le modalita' da rispettare per il perseguimento dei fini propri della rilevazione censuaria.
I rilevatori sono scelti tra le persone di cui all'art. 4, comma terzo, della legge 18 dicembre 1980, n. 864; ad essi verranno illustrate in apposita sede le direttive di massima entro le quali devono espletare l'incarico loro assegnato.
In attuazione dell'art. 4 della legge n. 864/80 citata, il sindaco di ciascun comune, sulla scorta anche delle indicazioni fornite dal responsabile del competente ufficio intercomunale di censimento, richiede, con apposita lettera, agli uffici delle amministrazioni ed enti pubblici che esplicano attivita' nel campo della agricoltura di poter disporre di personale da essi dipendente cui affidare l'incarico di rilevatore. Le regioni e province autonome da parte loro agevoleranno l'opera dei sindaci nel reperimento dei rilevatori.
Qualora in tal modo non sia stato possibile reperire il numero necessario dei rilevatori, il sindaco, con apposita lettera, richiede alle altre amministrazioni ed enti pubblici di poter disporre di personale da essi dipendente cui affidare il suddetto incarico.
Sulla base delle segnalazioni pervenute, il sindaco provvede alla scelta di un congruo numero di persone in possesso dei requisiti culturali, professionali e fisici che consentano loro di assolvere nel modo migliore il delicato incarico.
Solo nel caso in cui, a seguito delle anzidette operazioni, il numero dei rilevatori risulti ancora insufficiente, il sindaco provvede ad integrarlo mediante il reperimento di persone, in possesso oltre che dei necessari requisiti morali, culturali e fisici anche di conoscenze, sia pure generiche, nel campo dell'agricoltura, con priorita' a quelle iscritte nelle liste di collocamento.
L'affidamento delle funzioni di rilevatore costituisce conferimento di incarico temporaneo con il carattere di lavoro autonomo, come risulta dal secondo comma del presente articolo.
Le modalita' di rilevazione e le norme per la compilazione del questionario saranno illustrate dal dirigente dell'ufficio comunale di censimento in collaborazione con il funzionario responsabile del competente ufficio intercomunale di censimento e con l'ispettore provinciale di censimento.
A seguito delle istruzioni sulle modalita' di rilevazione e in relazione al possesso dei requisiti anzidetti, il dirigente dell'ufficio comunale di censimento, su proposta del responsabile del competente ufficio intercomunale di censimento e sentito l'ispettore provinciale di censimento, redige un elenco delle persone idonee sulla base del quale il sindaco procede al conferimento dell'incarico ai rilevatori del numero necessario, dando la precedenza ai dipendenti pubblici.
Il sindaco, d'intesa con il dirigente dell'ufficio comunale di censimento, con il responsabile del competente ufficio intercomunale di censimento e con l'ispettore provinciale di censimento, provvede a sollevare dall'incarico quei rilevatori che risultassero inadempienti in modo da pregiudicare il buon andamento delle operazioni censuarie.
Essi vengono sostituiti, sempre a cura del sindaco, con altre persone scelte con i criteri indicati nel presente articolo.
Ai rilevatori viene corrisposto un compenso, commisurato al lavoro svolto e comprensivo di qualsiasi rimborso spese, nella misura determinata dal comitato amministrativo dell'Istituto centrale di statistica.
Art. 16
#Comma 1
La notifica al pubblico degli obblighi e delle modalita' per la raccolta dei dati viene effettuata da ciascun comune mediante apposito manifesto fornito dall'Istituto centrale di statistica.
Il manifesto ufficiale e gli altri eventuali mezzi di informazione e propaganda forniti dall'Istituto centrale di statistica sono esenti dall'imposta di pubblicita' e dai diritti di affissione, ai sensi degli articoli 20, n. 9), e 34, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.
Art. 17
#Comma 1
Nel periodo dal 24 ottobre al 30 novembre 1982, i rilevatori, sulla base dello stato di sezione provvisorio predisposto dall'ufficio comunale di censimento, procedono alla raccolta dei dati presso le aziende comprese nelle sezioni di censimento a ciascuno di essi affidate.
La compilazione dei questionari viene, di norma, effettuata dagli stessi rilevatori in base alle informazioni fornite dal conduttore o, in caso di sua assenza, da un suo familiare o da altra persona in grado di fornire i dati.
Qualora il conduttore non risieda nel comune di censimento e nello stesso comune non vi sia altra persona in grado di fornire i dati, egli e' invitato a presentarsi il giorno all'uopo fissato presso il competente ufficio comunale di censimento.
Se le indicazioni fornite non fossero ritenute attendibili per qualsiasi ragione, il rilevatore, qualora non ottenga i necessari chiarimenti, ne da' comunicazione all'ufficio comunale di censimento.
I questionari compilati sono sottoscritti dal conduttore o da chi per esso e controfirmati dal rilevatore.
E' fatto divieto ai rilevatori nell'espletamento dell'incarico ricevuto di svolgere nei confronti delle unita' da censire attivita' diverse da quelle proprie del censimento.
Art. 18
#Comma 1
I conduttori di aziende agricole, forestali e zootecniche i quali, entro il 30 novembre 1982, non siano stati interpellati per la compilazione del questionario devono farlo presente entro il 3 dicembre 1982 all'ufficio comunale di censimento, il quale provvede immediatamente a far censire le relative aziende.
Art. 19
#Comma 1
A cura degli uffici comunali di censimento viene effettuato giornalmente il controllo dei questionari consegnati dai rilevatori, nonche' la totalizzazione dei dati risultanti dal computo giornaliero di sezione.
I dati complessivi risultanti dai riepiloghi dei computi giornalieri di sezione sono comunicati all'ufficio provinciale di censimento entro il giorno 10 dicembre 1982.
L'ufficio provinciale di censimento provvede entro il 15 dicembre 1982 a comunicare all'Istituto centrale di statistica i dati riepilogati.
Art. 20
#Comma 1
Gli uffici comunali di censimento effettuano, con l'assistenza tecnica degli uffici intercomunali di censimento, la revisione quantitativa e qualitativa dei questionari, allo scopo di accertare che non vi siano state omissioni o duplicazioni nella rilevazione delle unita' di censimento, e che i dati risultanti nei questionari rispecchino la effettiva situazione delle aziende.
Le incompletezze e gli errori riscontrati in sede di revisione devono essere eliminati mediante informazioni assunte direttamente presso i conduttori o, se del caso, mediante accertamenti sul posto.
Art. 21
#Comma 1
A revisione ultimata, e comunque entro il 15 gennaio 1983, gli uffici comunali di censimento provvedono a separare da ciascun questionario di azienda il lembo staccabile del questionario stesso e ad inviarlo, in plico a parte, unitamente ai questionari di azienda ed ai modelli ausiliari, al competente ufficio province di censimento.
Comma 2
Titolo V - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 22
#Comma 1
E' fatto divieto di abbinare alla rilevazione censuaria altre indagini di qualsiasi natura.
Art. 23
#Comma 1
I modelli di rilevazione e gli altri stampati occorrenti per il censimento sono forniti dall'Istituto centrale di statistica.
E' fatto espresso divieto di utilizzare per la raccolta dei dati modelli diversi da quelli forniti dall'istituto centrale di statistica.
Art. 24
#Comma 1
E' fatto obbligo ai conduttori delle aziende agricole, forestali e zootecniche di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nel modello di rilevazione. In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie sicuramente errate od incomplete si applicano le sanzioni previste dall'art. 18 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modifiche.
Art. 25
#Comma 1
Il segreto di ufficio delle notizie raccolte in occasione del censimento e' tutelato dall'art. 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modifiche.
Art. 26
#Comma 1
I comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate dall'Istituto centrale di statistica per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione e ne dispongono in relazione alle esigenze operative.
Il sindaco e il dirigente dell'ufficio provinciale di censimento si attengono, nella formulazione delle richieste, nel controllo e nel rendiconto dei fondi, alle istruzioni emanate dall'Istituto centrale di statistica.
La misura dei compensi per gli eventuali lavori connessi con l'esecuzione del censimento, disposti dall'Istituto centrale di statistica di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 864/80, e' determinata dai competenti organi dell'Istituto medesimo. Per tali compensi dovra' essere tenuta separata gestione secondo le norme vigenti e secondo le istruzioni emanate dall'Istituto.
Art. 27
#Comma 1
A tutela della segretezza delle notizie contenute nei questionari del censimento, prima della registrazione e della verifica su nastro magnetico delle notizie stesse, gli uffici provinciali di censimento si accerteranno che i questionari siano stati resi anonimi mediante la separazione del lembo staccabile contenente i riferimenti individuali.
Per le operazioni di registrazione e verifica, l'Istituto centrale di statistica puo' avvalersi delle regioni che, avendo disponibilita' di idonee strutture informatiche, facciano richiesta all'Istituto medesimo per l'affidamento delle anzidette operazioni.
L'Istituto stabilira' le modalita' ed i tempi per tali operazioni mediante apposite convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, le quali sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.
Art. 28
#Comma 1
L'Istituto centrale di statistica fornira' i dati di cui all'art. 2 della legge 18 dicembre 1980, n. 864, alle regioni, alle province autonome, alle province ed ai comuni che ne facciano richiesta, con riferimento al territorio di propria competenza, una volta ultimate le necessarie operazioni di controllo dei dati di censimento. La fornitura dei dati avverra' mediante nastri magnetici od altri supporti che saranno concordati tra le amministrazioni richiedenti e l'Istituto centrale di statistica e dietro rimborso, salvo che per le province autonome, delle spese sostenute per il loro approntamento e la loro spedizione.
Per anticipare i tempi di consegna, e a scopo di esclusivo uso interno, i dati possono essere forniti anche in forma provvisoria prima delle operazioni di controllo e correzione. Rimane inteso che le amministrazioni destinatarie di questi dati provvisori si impegnano a non pubblicarli e comunque a non divulgarli all'esterno.
Art. 29
#Comma 1
Al fine di costituire la base per le rilevazioni statistiche che l'Istituto centrale di statistica, le regioni e le province autonome dovranno effettuare nel campo dell'agricoltura - tra le quali quelle necessarie per l'attuazione del piano di ristrutturazione del sistema delle statistiche agricole in Italia previsto dalla decisione del Consiglio CEE n. 81/518 - l'Istituto fornira' alle regioni ed alle province autonome l'elenco delle aziende agricole, forestali e zootecniche censite nel territorio di competenza con l'indicazione di alcuni principali elementi. Le regioni e le province autonome, sulla base della normativa che sara' stabilita d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, provvederanno all'aggiornamento periodico del suddetto elenco, dandone di volta in volta comunicazione all'Istituto medesimo.
Le regioni e le province autonome utilizzeranno l'anzidetto elenco nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.
Art. 30
#Comma 1
Contro gli infortuni connessi con la loro attivita', dai quali derivi la morte o una invalidita' permanente, gli ispettori provinciali di censimento, i responsabili degli uffici intercomunali di censimento che svolgono attivita' ispettiva per il censimento ed i rilevatori sono coperti da una assicurazione da stipularsi a cura dell'Istituto centrale di statistica ed alle condizioni stabilite dal comitato amministrativo dell'Istituto stesso, il cui massimale individuale non puo' superare la misura massima dell'equo indennizzo spettante per le infermita' dipendenti da causa di servizio ai dipendenti civili dello Stato appartenenti alla VIII qualifica funzionale, per gli ispettori provinciali di censimento e per i responsabili degli uffici intercomunali di censimento, e alla VI qualifica funzionale, per i rilevatori.
Per i pubblici dipendenti, quanto percepito per effetto della suddetta assicurazione, viene dedotto dall'indennizzo eventualmente ad essi spettante in base alle norme che regolano i rispettivi rapporti di impiego.
La spesa relativa alla stipulazione dell'assicurazione prevista dal primo comma grava sui fondi di cui all'art. 3 della legge 18 dicembre 1980, n. 864.
Art. 31
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.