LEGGE

Legge 171/1990 - Disciplina metrologica dei termometri clinici, in attuazione delle direttive CEE n. 83/128 e n. 84/414.

Disciplina metrologica dei termometri clinici, in attuazione delle direttive CEE n. 83/128 e n. 84/414.

Numero 171 Anno 1990 GU 06.07.1990 Codice 090G0212

urn:nir:stato:legge:1990-06-27;171

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Testo vigente

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 1

Campo di applicazione

Comma 2

1. La presente legge si applica ai termometri clinici di vetro a mercurio del tipo a massima, destinati ad indicare la temperatura corporea umana o degli animali, di seguito denominati "termometri clinici".

Art. 2

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Comma 1

Disposizioni generali

Comma 2

1. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i termometri clinici, di produzione nazionale o d'importazione, debbono essere sottoposti prima della loro immissione in commercio al controllo CEE o al controllo metrologico nazionale, di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4.
2. I termometri clinici d'importazione, ove non muniti di marchio di verificazione prima CEE applicato da altro Stato membro delle Comunità europee, sono spediti, a decorrere dall'anno indicato al comma 1, a cura degli uffici doganali ed a spese dell'importatore, agli uffici provinciali metrici designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con i decreti di cui all'articolo 6, per esservi sottoposti alla verificazione prima CEE o nazionale.
3. La verificazione prima CEE e quella nazionale di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 possono essere delegate ad enti pubblici o a loro aziende.

Art. 3

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Comma 1

Controllo CEE

Comma 2

2. Il controllo CEE di cui al comma 1 comprende l'approvazione CEE del modello e la verificazione prima CEE secondo le procedure e le prescrizioni di cui all'allegato I.

Art. 4

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Comma 1

Controllo metrologico nazionale

Comma 2

1. Il controllo metrologico nazionale dei termometri clinici comprende l'approvazione del modello e la verificazione prima; esso viene eseguito dagli uffici metrici centrale e provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. L'approvazione del modello di un termometro clinico è rilasciata a seguito dell'esame di più esemplari effettuato dall'Ufficio centrale metrico, inteso ad accertare l'idoneità metrologica del termometro per gli usi clinici cui è destinato, nonchè il mantenimento nel tempo delle caratteristiche metrologiche e funzionali indicate nelle norme di fabbricazione determinate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con i decreti di cui all'articolo 6. L'approvazione del modello costituisce condizione di ammissibilità alla verificazione prima.
3. La verificazione prima dei termometri clinici deve accertare la loro conformità al modello approvato, nonchè alle norme di fabbricazione di cui al comma 2, integrate dalle prescrizioni fissate dal provvedimento di approvazione del modello.
4. L'esito positivo della verificazione prima viene attestato da apposito bollo legale, la cui impronta è riprodotta nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 734, accompagnato dal numero distintivo dell'ufficio provinciale metrico, oppure, nei casi di delega ad enti pubblici o a loro aziende, del laboratorio che ha eseguito la verificazione prima.
5. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 il controllo metrologico nazionale viene eseguito secondo le procedure e prescrizioni del controllo CEE, di cui all'articolo 3, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.

Art. 5

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Comma 1

D i r i t t i

Comma 2

1. Per l'approvazione del modello e per la verificazione prima contemplate negli articoli 3 e 4 debbono essere corrisposti i diritti indicati nell'allegato II della presente legge, secondo le modalità fissate per i diritti metrici di cui alla tabella annessa alla legge 17 luglio 1954, n. 600, e successive modificazioni.
2. Quando l'esecuzione della verificazione prima CEE o nazionale è delegata a enti pubblici o a loro aziende, sono stabilite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le associazioni più rappresentative delle categorie interessate, le tariffe sostitutive dei diritti di cui al comma 1.

Art. 6

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Comma 1

Decreti di esecuzione

Comma 2

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con propri decreti:
a) i requisiti di idoneità metrologica richiesti ai fini dell'approvazione del modello, nonchè le norme di fabbricazione e le modalità di esecuzione del controllo metrologico nazionale;
b) gli enti pubblici o le loro aziende, cui può essere delegata l'esecuzione della verificazione prima, nonchè le tariffe di cui all'articolo 5;
c) l'estensione del controllo metrologico nazionale a termometri clinici fondati sull'impiego di princìpi e tecniche diversi da quelli utilizzati per la costruzione dei termometri contemplati dall'articolo 1;
d) gli eventuali adeguamenti delle disposizioni tecniche della presente legge alle direttive comunitarie in materia di controllo CEE dei termometri clinici;
e) gli uffici provinciali metrici cui debbono essere spediti i termometri clinici d'importazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
f) ogni altra norma per l'esecuzione della presente legge.
2. I decreti di cui al comma 1, concernenti le materie di cui alle lettere a), b) ed e), sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, i termometri clinici, se già immessi in commercio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere venduti senza il marchio o bollo legale non oltre tre anni dalla stessa data.

Art. 8

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni alle disposizioni della presente legge e dei suoi decreti di esecuzione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire tremilioni.
2. I rapporti sulle violazioni di cui al comma 1 sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, all'ufficio provinciale metrico competente per territorio.

Art. 9

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Comma 1

Vigilanza

Comma 2

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che a tale scopo si avvale dell'Ufficio centrale metrico, degli uffici provinciali metrici e di tutti i Corpi di polizia.

Art. 10

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 865.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 giugno 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Note

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 3:
- Il D.P.R. n. 798/1982 reca: "Attuazione della direttiva CEE n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico".
Nota all'art. 4:
- Il D.P.R. n. 734/1948 reca: "Approvazione delle tabelle dei bolli per il servizio metrico".
Nota all'art. 5:
- La legge n. 600/1954, e successive modificazioni, reca: "Riordinamento del servizio metrico e modifica dei diritti metrici".
Nota all'art. 8:
- La legge n. 689/1981, e successive modificazioni ed integrazioni, reca: "Modifiche al sistema penale".
Nota all'art. 10:
- Il D.P.R. n. 865/1982 recava: "Attuazione della direttiva CEE n. 76/764 relativa ai termometri clinici di vetro a mercurio del tipo a massima".