Qualora per ottenere l'autorizzazione ad esercitare, anche in qualita' di lavoratore dipendente, le attivita' economiche di cui al presente decreto, debbano essere fornite attestazioni comprovanti il possesso di requisiti di onorabilita' e di assenza di fallimento, dovra' essere presentato un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di esso, un documento equipollente rilasciato da un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente del Paese d'origine o provenienza, attestante il possesso di detti requisiti.
Qualora l'esercizio delle attivita' di cui alla tabella A, lettera o), e alla tabella B, lettere e), f), g) e lettere da l) ad s), possa essere consentito solo previa documentazione del possesso di requisiti specifici ulteriori, previsti da leggi statali o regionali, non figuranti nei documenti di cui al comma 1, e' sufficiente che i cittadini degli altri Stati membri presentino un attestato rilasciato da un'autorita' giudiziaria o amministrativa del Paese d'origine o provenienza da cui risulti che tali specifici requisiti sono soddisfatti. L'attestato concerne i fatti presi in considerazione dall'ordinamento giuridico.
Quando nello Stato membro di origine o provenienza non vengono rilasciati i documenti o gli attestati di cui ai commi 1 e 2, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del Paese d'origine o provenienza, che rilascera' un attestato facente fede di tale giuramento o dichiarazione solenne; la dichiarazione di mancanza di fallimento potra', in tale ipotesi, essere fatta anche ad un organismo professionale competente di detto Paese.
I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti, quando si tratti di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando si tratti di societa', dal legale rappresentante.
In sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di cui al presente decreto potra' tenersi conto di fatti specifici dei quali lo Stato italiano sia comunque venuto a conoscenza.
L'iscrizione, ove richiesta dalla legge, ad albi, registri, liste o altri elenchi ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui al presente decreto da parte di cittadini appartenenti ad altri Stati membri, nonche' l'accesso alle connesse attivita' di lavoro dipendente, avvengono alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
Qualora l'esercizio delle attivita' di cui al presente decreto sia subordinato alla prova della capacita' finanziaria, gli attestati rilasciati da banche ed istituti di credito di altri Stati membri sono equivalenti a quelli rilasciati da banche o istituti di credito italiani.
I documenti o gli attestati di cui al presente articolo devono, al momento della presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi.