Nell'art. 15, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari e' aggiunto il seguente nuovo insegnamento:
istituzioni di diritto processuale.
Il testo dell'art. 16 del medesimo corso di laurea e' soppresso ed e' sostituito dal seguente:
"Gli studenti non possono sostenere gli esami di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto industriale, di diritto agrario, di diritto privato comparato, e di diritto della navigazione, se non abbiano superato l'esame di istituzioni di diritto privato; ne' gli esami di diritto penale e procedura penale, di diritto amministrativo, di diritto ecclesiastico, di diritto internazionale, di diritto del lavoro, se non abbiano superato gli esami di istituzioni di diritto privato e di diritto costituzionale; ne' l'esame di scienza delle finanze e diritto finanziario, se non abbiano superato gli esami di economia politica, di diritto costituzionale ovvero di diritto pubblico generale; ne' gli esami di diritto romano, di storia del diritto italiano, di diritto canonico, di diritto comune, se non abbiano superato gli esami di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano, ne' gli esami di diritto penale militari e di medicina legale e delle assicurazioni se non abbiano superato l'esame di diritto penale".
Inoltre, nell'art. 18, l'istituto di scienze economiche, annesso alla facolta' di giurisprudenza, cambia la denominazione in quella di: "istituto di economia e finanza".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1