I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati il contratto nazionale normativo di lavoro 1 gennaio 1955 relativo al personale laureato e diplomato delle farmacie e l'accordo collettivo nazionale di lavoro 15 marzo 1957 relativo al conglobamento delle voci della retribuzione del personale predetto sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale laureato e diplomato dipendente da farmacie.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1