Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
((agli articoli 20, 36, 37, 50 e agli allegati XV, XXIV le parole)): «preparati pericolosi» sono sostituite dalle seguenti: «miscele pericolose», all'articolo 28 le parole: «preparati chimici» sono sostituite dalle seguenti: «miscele chimiche», agli articoli 223, 236, comma 4, lettera f), e all'allegato XLII la parola: «preparati» e' sostituita dalla seguente: «miscele» e all'articolo 236, comma 4, lettere a) e b), le parole: «preparati cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «miscele cancerogene o mutagene»;
b) agli articoli 228 e 235 la parola: «preparato» e' ((sostituita dalla seguente: "miscela";))
c) all'articolo 222, comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il numero 1) e' sostituito dal seguente:
"1) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento;";
2) il numero 2) e' soppresso;
3) il numero 3) e' sostituito dal seguente:
"3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), numero 1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprieta' chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui e' stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all'Allegato XXXVIII;";
d) all'articolo 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore di agenti chimici pericolosi e' tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.";
e) all'articolo 227 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore.";
2) il comma 4, e' sostituito dal seguente:
"4. Il fornitore deve trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006.";
f) all'articolo 229 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 le parole "come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3." sono sostituite dalle seguenti: "di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, come tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull'allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2.";
g) all'articolo 234, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) agente cancerogeno:
1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato XLII del presente decreto, nonche' sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;";
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) agente mutageno:
1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.";
h) all'allegato XXV, alla sezione 3.2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il cartello di avvertimento «Sostanze nocive o irritanti» e' soppresso;
2) e' aggiunta la seguente nota collegata al segnale di avvertimento «Pericolo generico»: «Questo cartello di avvertimento non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei casi in cui il cartello di avvertimento e' utilizzato conformemente alla presente sezione per indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose»;
i) all'allegato XXVI:
1) la sezione 1 e' sostituita dalla seguente:
"1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformita' del regolamento (CE) n. 1272/2008 nonche' i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in conformita' di tale regolamento.
Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata ne' a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione e/o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.
L'etichettatura di cui al primo comma puo' essere:
- sostituita da cartelli di avvertimento di cui all'allegato XXV che riportino lo stesso pittogramma o simbolo; se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell'allegato XXV, deve essere utilizzato il pertinente pittogramma di pericolo di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la formula della sostanza o miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi connessi;
- completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano applicabili in tutta l'Unione per il trasporto di sostanze o miscele pericolose.";
2) la sezione 5 e' sostituita dalla seguente:
"5. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all'allegato XXV, punto 3.2, o indicati conformemente al punto 1 del presente allegato, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.
Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell'allegato XXV per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. I cartelli o l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.