LEGGE

Legge 816/1972 - Ratifica ed esecuzione di un accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, con scambio di note e di una convenzione monetaria, conclusi a Roma il 10 settembre 1971 tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San M

Ratifica ed esecuzione di un accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, con scambio di note e di una convenzione monetaria, conclusi a Roma il 10 settembre 1971 tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San M

Numero 816 Anno 1972 GU 29.12.1972 Codice 072U0816

urn:nir:stato:legge:1972-12-13;816

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, conclusi a Roma il 10 settembre 1971:
a) Accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 con scambio di note;
b) Convenzione monetaria.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo 2 dell'accordo aggiuntivo e all'articolo 8 della Convenzione monetaria.


Art. 3

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Comma 1

All'onere complessivo di lire 1.800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1972 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
All'onere di lire 800 milioni relativo all'anno finanziario 1973 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.