I campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli di diossina e di furani nonche' alla determinazione dei livelli di PCB diossina-simili nei mangimi sono prelevati secondo i metodi descritti nell'allegato I.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La preparazione dei campioni ed i metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossina e di furani, nonche' la determinazione dei livelli di PCB diossina simili nei mangimi sono conformi ai criteri descritti nell'allegato II.
Art. 3
#Comma 1
I laboratori che effettuano il controllo ufficiale dei livelli di diossine e dei livelli di PCB diossina simili nei mangimi devono essere accreditati in base alla norma ISO/IEC/17025:1999 da un organismo riconosciuto in conformita' alla Guida ISO 58, che certifichi l'applicazione della garanzia della qualita' dei metodi di analisi applicati.
Art. 4
#Comma 1
In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto legislativo, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/70/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto legislativo.