REGIO DECRETO LEGISLATIVO

Concessione di un contributo straordinario a favore dall'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

Numero 474 Anno 1946 GU 10.06.1946 Codice 046U0474

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;474

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Testo vigente

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Preambolo

UMBERTO II

RE D'ITALIA
Visto il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1919, n. 2060, istitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, modificato e convertito nella legge 23 settembre 1920, n. 1365;
Vista la legge 28 maggio 1942, n. 664, relativa all'estensione agli acquedotti e fognature della Lucania dei compiti assegnati a detto Ente autonomo;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

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Comma 1


È autorizzata la spesa di lire cinquecentoquarantamilioni per la concessione di un contributo straordinario a favore dell' Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di cui lire cinquecentomilioni per lavori diretti a migliorare, integrare e sviluppare l'acquedotto medesimo e lire quarantamilioni per analoghi lavori agli acquedotti della Lucania, assunti in gestione dal detto Ente, ai sensi della legge 28 maggio 1942, n. 664.
La suinidicata somma sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lire duecentoventimilioni nell'esercizio 1946-47, per lire duecentoventimilioni nell'esercizio 1947-48 e per lire centomilioni nell'esercizio 1948-49.

Art. 2

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Comma 1


Entro i limiti delle somme autorizzate come all'articolo precedente, il Ministero dei lavori pubblici assumerà impegni in base a preventivi che l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese sottoporrà alla approvazione dei Ministero stesso.
Le somme saranno versate all'Ente a misura che esso debba inziare l'esecuzione delle varie opere e secondo l'ammontare previsto dai relativi progetti.

Art. 3

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Comma 2

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Comma 3

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

Comma 4

UMBERTO

Comma 5

DE GASPERI - CATTANI CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registro alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 240. - FRASCA