Con regolamento adottato con decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro della difesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono emanate le norme di attuazione del presente decreto legislativo, procedendo al necessario coordinamento con le norme di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185.
Testo vigente
Art. 7
#Comma 1
Disposizioni di attuazione
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 10
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.