DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

Numero 188 Anno 2005 GU 21.09.2005 Codice 005G0212

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;188

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

O g g e t t o

Comma 2

Il presente decreto disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nelle attivita' delle societa' per azioni europee, di seguito denominata: «SE», di cui al regolamento (CE) n. 2157 dell'8 ottobre 2001, di seguito denominato: «regolamento».


A tale fine sono stabilite modalita' relative al coinvolgimento dei lavoratori in ciascuna SE, conformemente alla procedura di negoziazione di cui agli articoli da 3 a 6 o, nelle circostanze di cui all'articolo 7, a quella prevista nell'allegato I.


Art. 3

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Comma 1

Istituzione di una delegazione speciale di negoziazione

Comma 2

Quando gli organi di direzione o di amministrazione delle societa' partecipanti stabiliscono il progetto di costituzione di una SE, non appena possibile dopo la pubblicazione del progetto di fusione o creazione di una holding o dopo l'approvazione di un progetto di costituzione di un'affiliata o di trasformazione in una SE, essi prendono le iniziative necessarie, comprese le informazioni da fornire circa l'identita' e il numero di lavoratori delle societa' partecipanti, delle affiliate o dipendenze interessate, per avviare una negoziazione con i rappresentanti dei lavoratori delle societa' sulle modalita' del coinvolgimento dei lavoratori nella SE.


La delegazione speciale di negoziazione e gli organi competenti delle societa' partecipanti determinano, tramite accordo scritto, le modalita' del coinvolgimento dei lavoratori nella SE. A tale fine, gli organi competenti delle societa' partecipanti informano la delegazione speciale di negoziazione del progetto e dello svolgimento del processo di costituzione della SE, sino all'iscrizione di quest'ultima.


Per «riduzione dei diritti di partecipazione» si intende una quota dei membri degli organi della SE ai sensi dell'articolo 2, lettera k), inferiore alla quota piu' elevata esistente nelle societa' partecipanti.


Ai fini dei negoziati, la delegazione speciale di negoziazione puo' chiedere ad esperti di sua scelta, ad esempio a rappresentanti delle appropriate organizzazioni di lavoratori di livello comunitario, di assisterla nei lavori. Tali esperti possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione, ove opportuno per favorire la coerenza a livello comunitario. La delegazione speciale di negoziazione puo' decidere di informare dell'inizio dei negoziati i rappresentanti delle competenti organizzazioni sindacali esterne, incluse le organizzazioni di lavoratori.


La delegazione speciale di negoziazione puo' decidere a maggioranza, quale specificata di seguito, di non aprire negoziati o di porre termine a negoziati in corso e di avvalersi delle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori che vigono negli Stati membri in cui la SE annovera lavoratori. Tale decisione interrompe la procedura per la conclusione dell'accordo menzionato all'articolo 4. Qualora venga presa tale decisione, non si applica nessuna delle disposizioni di cui all'allegato I.


La maggioranza richiesta per decidere di non aprire o di concludere i negoziati e' composta dai voti di due terzi dei membri che rappresentano almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori impiegati in almeno due Stati membri.


Nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, i commi 7 ed 8 non si applicano se la partecipazione e' prevista nella societa' da trasformare.


La delegazione speciale di negoziazione puo' nuovamente riunirsi su richiesta scritta di almeno il 10 per cento dei lavoratori della SE, delle affiliate e dipendenze, o dei loro rappresentanti, non prima che siano trascorsi due anni dalla decisione anzidetta, a meno che le parti convengano di riaprire i negoziati ad una data anteriore. Se la delegazione speciale decide di riavviare i negoziati con la direzione, ma non e' raggiunto alcun accordo, non si applica nessuna delle disposizioni di cui all'allegato I.


Le spese relative al funzionamento della delegazione speciale di negoziazione e, in generale, ai negoziati sono sostenute dalle societa' partecipanti, in modo da consentire alla delegazione speciale di negoziazione di espletare adeguatamente la propria missione. In particolare, salvo che non sia diversamente convenuto, le societa' partecipanti sostengono le spese di cui all'allegato I, parte seconda, paragrafo 1, lettera n).


Art. 4

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Comma 1

Contenuto dell'accordo

Comma 2

Gli organi competenti delle societa' partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione negoziano con spirito di cooperazione per raggiungere un accordo sulle modalita' del coinvolgimento dei lavoratori nella SE.


L'accordo non e' soggetto, tranne disposizione contraria in esso contenuta, alle disposizioni di riferimento che figurano nell'allegato I.


Fatto salvo l'articolo 13, comma 3, lettera a), nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, l'accordo prevede che il coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i suoi elementi di livello quantomeno identico a quello che esisteva nella societa' da trasformare in SE.


Art. 5

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Comma 1

Durata dei negoziati

Comma 2

I negoziati iniziano subito dopo la costituzione della delegazione speciale di negoziazione e possono proseguire nei sei mesi successivi.


Le parti possono decidere di comune accordo di prorogare i negoziati oltre il periodo di cui al comma 1, fino ad un anno in totale, a decorrere dall'istituzione della delegazione speciale di negoziazione.


Art. 6

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Comma 1

Legge applicabile alla procedura di negoziazione

Comma 2

La legge applicabile alla procedura di negoziazione di cui agli articoli 3, 4 e 5 e' la legge dello Stato membro in cui e' situata la sede sociale della costituenda SE. La SE registrata in Italia ha l'obbligo di far coincidere l'ubicazione dell'amministrazione centrale con quella della sede sociale.


Art. 7

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Comma 1

Disposizioni di riferimento

Comma 2

Se presso diverse societa' partecipanti esisteva piu' di una delle forme di partecipazione, la delegazione speciale di negoziazione decide quale di esse viene introdotta nella SE. La delegazione speciale di negoziazione informa l'organo competente delle societa' partecipanti delle decisioni da essa adottate ai sensi del comma 2 e del presente comma.


Art. 8

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Comma 1

Segreto e riservatezza

Comma 2

I membri della delegazione speciale di negoziazione e dell'organo di rappresentanza, nonche' gli esperti che li assistono ed i rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione non sono autorizzati a rivelare a terzi notizie ricevute in via riservata e qualificate come tali dall'organo competente della SE e delle societa' partecipanti. Tale divieto permane anche successivamente alla scadenza del termine previsto dal mandato. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilita' civile e quanto previsto dall'articolo 12, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi applicati.


L'organo di vigilanza o di amministrazione della SE o della societa' partecipante situato nel territorio italiano non e' obbligato a comunicare informazioni che, secondo criteri obiettivi, siano di natura tale da creare notevoli difficolta' al funzionamento della SE, o eventualmente della societa' partecipante, o delle sue affiliate e dipendenze, o da arrecare loro danno.


Le parti stipulanti prevedono la costituzione di una commissione tecnica di conciliazione per le contestazioni relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali, nonche' per la concreta determinazione dei criteri obiettivi per l'individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficolta' al funzionamento o all'attivita' esercitata dalle imprese affiliate e dipendenze o di arrecare loro danno.


In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro di cui alla lettera c) del comma 4, quest'ultimo e' sorteggiato tra i nominativi compresi in un'apposita lista di nomi, non superiore a sei, preventivamente concordata.


La commissione conclude i propri lavori entro quindici giorni dalla data di ricezione del ricorso proposto dall'organo di cui alla lettera a) del comma 4.


Art. 9

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Comma 1

Funzionamento dell'organo di rappresentanza e procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori

Comma 2

L'organo competente della SE e l'organo di rappresentanza operano con spirito di cooperazione nell'osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci. La stessa disposizione vale per la cooperazione tra l'organo di vigilanza o di amministrazione della SE e i rappresentanti dei lavoratori, nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione di questi ultimi.


Art. 10

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Comma 1

Tutela dei rappresentanti dei lavoratori

Comma 2

I membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri dell'organo di rappresentanza, i rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione e i rappresentanti dei lavoratori che fanno parte dell'organo di vigilanza o di amministrazione della SE e che sono impiegati presso la SE, le sue affiliate o controllate, o dipendenze ovvero una societa' partecipante fruiscono, nell'esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legge e dagli accordi e contratti collettivi vigenti negli Stati membri in cui sono impiegati.


Per i rappresentanti di cui al comma 1 tali tutele e garanzie comportano altresi' il diritto a permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni ed il rimborso dei costi di viaggio e di soggiorno per i periodi necessari allo svolgimento delle loro funzioni nelle misure che saranno definite dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.


Le parti definiscono, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, tutti gli aspetti operativi concernenti l'esercizio della rappresentanza dei lavoratori nella SE, nelle sue controllate o dipendenze e nelle societa' partecipanti.


Art. 11

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Comma 1

Sviamento di procedura

Comma 2

Qualora dopo la registrazione della societa' europea intervengano modifiche sostanziali nella societa' europea, nelle societa' partecipanti e nelle affiliate, effettuate con lo scopo di privare i lavoratori dei loro diritti di coinvolgimento deve essere posto in essere un nuovo negoziato.


Il negoziato e' avviato su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori delle societa' sussidiarie o stabilimenti della societa' europea e si svolge secondo le procedure di cui agli articoli da 3 a 7 tenuto conto della situazione esistente alla data di avvio dei negoziati inizialmente avviati ai sensi dell'articolo 3.


Art. 12

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 8 il direttore generale della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti interessate, valutati i lavori della commissione tecnica di cui all'articolo 8, applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da 1.033 euro a 6.198 euro.


Qualora sorgano questioni in ordine all'obbligo dell'organo di vigilanza o di amministrazione della SE o della societa' partecipante di cui all'articolo 8 di rendere disponibili le informazioni sul numero dei lavoratori o agli obblighi di informazione e consultazione stabiliti nell'accordo di cui all'articolo 4, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 8, e' costituita una commis-sione di conciliazione composta da membri nominati dalle parti interessate, presieduta da un soggetto nominato dalle parti stesse di comune accordo e costituita secondo le regole dettate all'articolo 8. In caso di mancato accordo fra le parti entro trenta giorni circa la sussistenza degli obblighi, il direttore generale della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti medesime in contraddittorio tra loro, accerta l'eventuale inadempienza e ordina l'adempimento degli obblighi stessi. Qualora non venga ottemperato all'ordine entro il termine di trenta giorni, il direttore generale applica a carico del soggetto inadempiente la sanzione amministrativa da 5.165 euro a 30.988 euro.


Art. 13

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Comma 1

Relazione tra il presente decreto e altre disposizioni

Comma 2

Qualora la SE sia un'impresa di dimensioni comunitarie o un'impresa di controllo di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ai sensi del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, le disposizioni di quest'ultimo non sono applicabili ad essa ne' alle sue affiliate. Tuttavia, qualora, conformemente all'articolo 3, commi da 7 a 10, la delegazione speciale di negoziazione decida di non avviare negoziati o di porre termine a quelli gia' iniziati, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74.


Le disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori agli organismi societari, previste dalla legge ovvero dagli atti costitutivi e dagli statuti societari diverse da quelle del presente decreto, non si applicano alle societa' costituite conformemente al regolamento e contemplate dal presente decreto.


Art. 14

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un comitato tecnico composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da membri nominati dalle parti sociali preposto ad attivita' di osservatorio e monitoraggio dell'applicazione del presente decreto legislativo.


All'istituzione ed al funzionamento del comitato tecnico di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al comitato non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli