DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. (21G00197)

Numero 187 Anno 2021 GU 29.11.2021 Codice 21G00197

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;187

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto e finalita'


Il presente decreto stabilisce misure volte a promuovere e stimolare il mercato dei veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico, nonche' a potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche dell'Unione europea in materia di ambiente, di clima e di energia.


Ai fini del comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono tener conto, negli appalti pubblici di taluni veicoli adibiti al trasporto su strada, dell'impatto energetico e dell'impatto ambientale, tra cui il consumo energetico e le emissioni di diossido di carbonio e di talune sostanze inquinanti, nell'intero arco di tutta la loro vita.


Art. 2

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto si applica unicamente ai contratti per i quali e' stato inviato l'avviso di indizione della gara dopo la data di entrata in vigore del decreto stesso ovvero, qualora non sia previsto l'avviso di indizione di gara, laddove l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore abbia avviato la procedura di appalto dopo la data di entrata in vigore del decreto stesso.


Art. 4

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Comma 1

Obiettivi minimi di appalto

Comma 2

I contratti pubblici relativi ai veicoli ed ai servizi di cui all'articolo 2 devono rispettare gli obiettivi minimi di appalto stabiliti alla tabella 3 dell'allegato per i veicoli leggeri puliti e per i veicoli pesanti puliti.


Gli obiettivi minimi di cui al comma 1 sono espressi in termini di percentuali minime di veicoli puliti rispetto al numero complessivo di veicoli adibiti al trasporto su strada oggetto dei contratti di cui all'articolo 2, aggiudicati sino al 31 dicembre 2025 per il primo periodo di riferimento, e tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2030, per il secondo periodo di riferimento.


Ai fini del calcolo degli obiettivi minimi di appalto, la data dell'appalto pubblico da prendere in considerazione e' quella di aggiudicazione del contratto.


I veicoli che rientrano nella definizione di veicolo pulito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), o di veicolo pesante a emissioni zero di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), in seguito ad adeguamento, possono essere conteggiati rispettivamente come veicoli puliti o veicoli pesanti a emissioni zero ai fini del rispetto degli obiettivi minimi di appalto.


Nel caso dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ai fini della valutazione del rispetto degli obiettivi minimi di appalto e' preso in considerazione il numero di veicoli adibiti al trasporto su strada acquistati, oggetto di leasing, locazione o vendita a rate a titolo di ciascun contratto.


Nel caso dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), ai fini della valutazione del rispetto degli obiettivi minimi di appalto e' preso in considerazione il numero di veicoli adibiti al trasporto su strada da utilizzare per la prestazione dei servizi contemplati da ciascun contratto.


Qualora non siano adottati nuovi obiettivi per il periodo successivo al 1° gennaio 2030, continuano ad applicarsi, nei successivi periodi quinquennali, gli obiettivi fissati per il secondo periodo di riferimento, calcolati conformemente a quanto previsto ai commi da 3 a 7.


Art. 5

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Comma 1

Relazioni alla Commissione europea

Comma 2

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero della transizione ecologica i dati relativi al numero totale dei veicoli oggetto di ciascun contratto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), aggiudicato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, indicando, altresi', il numero dei veicoli, rispetto al totale, qualificabili come veicoli leggeri puliti, secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1), e qualificabili come veicoli pesanti puliti, secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2, nonche' il numero dei veicoli, rispetto al totale, qualificabili come veicoli pesanti a emissioni zero secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).


Entro il 2 agosto 2022, il Ministero della transizione ecologica informa la Commissione europea sulle misure adottate e da adottare ai fini dell'attuazione del presente decreto, inclusa la relativa tempistica, nonche' su qualsiasi altra informazione ritenuta pertinente.


Il Ministero della transizione ecologica, per la prima volta entro il 18 aprile 2026 e successivamente ogni tre anni, trasmette alla Commissione europea una relazione sull'attuazione del presente decreto. Tali relazioni accompagnano le relazioni di cui all'articolo 212, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e contengono informazioni sulle misure adottate e da adottare ai fini dell'attuazione del presente decreto, nonche' qualsiasi altra informazione ritenuta pertinente. Tali relazioni comprendono anche il numero e le categorie di veicoli contemplati dai contratti di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, sulla base dei dati forniti dalla Commissione europea a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019. Le informazioni trasmesse sono presentate sulla base delle categorie di cui al regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV).


Art. 6

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le autorita' interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 7

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Comma 1

Abrogazioni