I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato l'accordo collettivo nazionale 15 ottobre 1954, sull'applicazione della scala mobile agli assegni familiari e sull'abolizione della maggiorazione di contingenza per persone a carico dei lavoratori dipendenti dalle aziende di credito e finanziarie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende di credito con piu' di 100 dipendenti, dalle aziende finanziarie e dagli istituti di credito di diritto pubblico cui trova applicazione l'accordo indicato al primo comma.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1