Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che alla data del 21 giugno 1981 cessa i suoi effetti il decreto-legge 19 giugno 1979, n. 210, convertito nella legge 8 agosto 1979, n. 356, con la quale, sulla base dell'andamento epidemiologico del vaiolo, era stata disposta la sospensione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa per due anni;
Ritenuta la necessità ed urgenza di procedere alla abrogazione dell'obbligo sopracitato per la totale scomparsa del vaiolo e per le possibili reazioni anche letali derivanti dalla vaccinazione antivaiolosa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e della pubblica istruzione;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
L'art. 266 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, concernente l'obbligo della vaccinazione e della rivaccinazione antivaiolosa, è abrogato.
Art. 2
#Comma 1
Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può disporre con proprio decreto l'obbligo della vaccinazione o rivaccinazione antivaiolosa ogni qualvolta esigenze di tutela della salute pubblica lo richiedano, ovvero nei confronti di persone particolarmente esposte, in ragione della loro attività, a rischi di contagio.
Art. 3
#Comma 1
Il Ministro della sanità, in adempimento anche di quanto previsto nel terzo comma dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, adotta le opportune disposizioni per la costituzione e il mantenimento di congrue scorte di vaccino antivaioloso e di gammaglobulina antivaccinica.
Allo scopo, il Ministro della sanità è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con istituti sieroterapici nazionali, anche ai fini della predisposizione di programmi di produzione del vaccino e di gammaglobulina antivaccinica.
((Ad integrazione dei presidi fissi previsti dall'articolo 5 della legge 7 giugno 1977, n. 323, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, stabilisce il numero e la scelta della dislocazione di unità mobili di alto isolamento. Per i requisiti tecnici di tali unità viene sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e dell'Istituto superiore di sanità.
Le unità mobili di cui al comma precedente sono affidate alle regioni ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. In relazione alle necessità profilattiche per le forme patologiche altamente contagiose, il Ministro della sanità dispone l'utilizzazione delle unità mobili nelle zone in cui si rende necessario l'intervento))
.
Le unità mobili di cui al comma precedente sono affidate alle regioni ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. In relazione alle necessità profilattiche per le forme patologiche altamente contagiose, il Ministro della sanità dispone l'utilizzazione delle unità mobili nelle zone in cui si rende necessario l'intervento))
Art. 4
#Comma 1
Le spese derivanti dall'applicazione del precedente art. 3 fanno carico al cap. 2031 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
Art. 5
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 26 giugno 1981
Comma 4
PERTINI
Comma 5
FORLANI - ANIASI -
ROGNONI - ANDREATTA -
BODRATO
ROGNONI - ANDREATTA -
BODRATO
Comma 6
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1981
Atti di Governo, registro n. 34, foglio n. 6
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1981
Atti di Governo, registro n. 34, foglio n. 6