DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 22/2009 - Attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE.

Attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE.

Numero 22 Anno 2009 GU 20.03.2009 Codice 009G0031

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-02-24;22

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Testo vigente

Art. 3

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Comma 1

Certificato comunitario per la navigazione interna

Comma 2

Le unita' navali di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono munite di un certificato comunitario per la navigazione interna, rilasciato dall'autorita' competente secondo il modello previsto nella parte I dell'Allegato V ed emesso conformemente alle disposizioni del presente decreto. L'autorita' competente istituisce altresi' il registro dei certificati comunitari per la navigazione interna, secondo il modello previsto dall'Allegato VI.


Il certificato comunitario per la navigazione interna e' tenuto a bordo dell'unita' navale.


Le unita' navali cui si applica il presente decreto sono munite del certificato comunitario appropriato alla zona di navigazione, se la navigazione interessa le zone 1, 2, 3, 4 ed R degli Stati membri, tenuto anche conto degli Allegati III e IV.


Art. 4

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Comma 1

Certificato supplementare comunitario per la navigazione interna

Comma 2

Le unita' navali munite di un certificato valido rilasciato ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione per la navigazione sul Reno nella sua versione aggiornata, da tenersi a bordo, possono effettuare navigazione interna nelle vie navigabili indicate nell'Allegato I, senza necessita' del certificato di cui all'articolo 3.


Le unita' navali di cui al comma 1 che intendano usufruire della riduzione dei requisiti tecnici prevista dall'articolo 5, sono munite di un certificato supplementare comunitario per la navigazione interna, rilasciato dall'autorita' competente secondo il modello previsto nella parte II dell'allegato V e da tenersi a bordo, su presentazione del certificato previsto dalla Convenzione per la navigazione sul Reno nella sua versione aggiornata ed alle condizioni di cui all'articolo 5.


Art. 5

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Comma 1

Riduzione dei requisiti tecnici

Comma 2

Alle unita' navali che effettuano la navigazione interna esclusivamente nelle vie navigabili interne nazionali di cui all' Allegato I e' consentita la riduzione dei requisiti tecnici relativamente agli elementi indicati nel Capo 19b dell'Allegato II.


Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si puo' procedere, previa consultazione della Commissione europea, alla riduzione dei requisiti tecnici limitatamente agli argomenti contenuti nell'Allegato IV. La riduzione dei requisiti tecnici e' comunicata alla Commissione europea almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore.


La conformita' ai requisiti ridotti e' attestata dal certificato comunitario per la navigazione interna.


Art. 6

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Comma 1

Deroghe

Comma 2

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito della navigazione interna effettuata nelle vie navigabili indicate nell'Allegato I, in quanto vie navigabili non collegate, per via navigabile interna, alla rete navigabile degli altri Stati membri, puo' prevedere con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, deroghe totali o parziali dall'applicazione delle norme contenute nel presente decreto. Tali deroghe sono indicate nel certificato dell'unita' navale.


L'Amministrazione, nell'ambito della navigazione interna effettuata nelle vie navigabili indicate nell'Allegato I, puo' autorizzare deroghe totali o parziali dall'applicazione delle norme contenute nel presente decreto per percorsi entro una zona geografica determinata o all'interno di zone portuali. Tali deroghe, nonche' i percorsi o la zona per i quali esse sono valide, sono indicati nel certificato dell'unita' navale.


Le deroghe autorizzate ai sensi dei commi 1 e 2 sono notificate alla Commissione europea.


Art. 7

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Comma 1

Rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna

Comma 2

Prima dell'entrata in servizio dell'unita' navale nuova, il proprietario o l'armatore, o un loro rappresentante, richiede il rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna all'autorita' competente, che provvede a seguito di visita tecnica da effettuarsi ai sensi dell'articolo 8, ed intesa a verificare che la stessa unita' e' conforme ai requisiti definiti nell'Allegato II.


Il proprietario o l'armatore, o un loro rappresentante, di una unita' navale esistente che rientri nel campo di applicazione ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, e che risulti conforme ai requisiti tecnici stabiliti nell'Allegato II, puo' richiedere il rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna all'autorita' competente, che provvede a seguito di visita tecnica da effettuarsi ai sensi dell'articolo 8. Il certificato e' tenuto a bordo dell'unita' navale.


L'eventuale mancata rispondenza a taluni requisiti tecnici previsti nell'Allegato II e' specificata nel certificato comunitario.
Se le autorita' competenti ritengono che tali lacune non costituiscono un pericolo palese, l'unita' navale puo' continuare a navigare fino a quando i componenti o le parti della stessa di cui e' stata certificata la non rispondenza ai requisiti non siano sostituiti o modificati; i componenti o le parti nuove soddisfano i suddetti requisiti.


Un pericolo palese, ai sensi del presente articolo, sussiste in particolare se non risultano rispettati i requisiti in materia di robustezza strutturale della costruzione, navigabilita' e manovrabilita' o le caratteristiche specifiche dell'unita' navale di cui all'Allegato II. Le deroghe previste nell'Allegato II non vanno considerate come lacune che costituiscano un pericolo palese. La sostituzione delle parti esistenti con parti identiche o parti di tecnologia e costruzione equivalente nel corso di interventi di riparazione e di manutenzione periodici non si considerano una non conformita' ai sensi del presente articolo.


L'Amministrazione trasmette alla Commissione europea l'elenco delle autorita' competenti al rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna.


Art. 8

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Comma 1

Visite tecniche

Comma 2

Le visite tecniche per le unita' navali della navigazione interna sono effettuate dalle autorita' competenti che possono esentare, totalmente o parzialmente, le unita' navali dalla visita tecnica se da un attestato valido, rilasciato da un organismo di classificazione autorizzato, ai sensi dell'Allegato VII, risulta che l'unita' navale possiede, totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici definiti nell'Allegato II, tenuto anche conto dell'Allegato IX.


L'Amministrazione trasmette alla Commissione europea l'elenco delle autorita' competenti ad effettuare le visite tecniche di cui al comma 1.


Art. 9

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Comma 1

Validita' del certificato comunitario per la navigazione interna

Comma 2

Il periodo di validita' del certificato comunitario per la navigazione interna e' fissato dall'autorita' competente in ogni singolo caso secondo quanto previsto dall'Allegato II.


L'autorita' competente puo', nei casi specificati agli articoli 10 e 14 e ove previsto nell'Allegato II, rilasciare certificati comunitari provvisori per la navigazione interna, redatti secondo il modello di cui alla parte III dell'Allegato V.


Art. 10

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Comma 1

Sostituzione del certificato comunitario per la navigazione interna

Comma 2

In caso di furto, smarrimento o distruzione del certificato comunitario per la navigazione interna, l'autorita' che ha rilasciato il certificato originale provvede al rilascio del duplicato, previa acquisizione, dal proprietario, dall'armatore, o dal loro rappresentante, dell'originale o della copia conforme della denuncia presentata alle istituzioni competenti.


Se il certificato comunitario per la navigazione interna e' danneggiato, l'autorita' che lo ha rilasciato provvede al rilascio del duplicato, previa restituzione del certificato danneggiato a cura del proprietario, dell'armatore, o del loro rappresentante.


Art. 11

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Comma 1

Rinnovo del certificato comunitario per la navigazione interna

Comma 2

Il proprietario o l'armatore, o un loro rappresentante, richiede all'autorita' competente il rinnovo del certificato comunitario per la navigazione interna alla scadenza del suo periodo di validita', a seguito di una visita tecnica ai sensi dell'articolo 8, intesa a verificare che l'unita' navale in questione continua ad essere conforme ai requisiti definiti nell'Allegato II.


Art. 12

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Comma 1

Proroga della validita' del certificato comunitario per la navigazione interna

Comma 2

In via eccezionale e per singoli casi, su richiesta motivata del proprietario o dell'armatore dell'unita' navale, o di un loro rappresentante, la validita' del certificato comunitario per la navigazione interna puo' essere prorogata senza visita tecnica dall'autorita' che l'ha rilasciato o rinnovato. La proroga della validita' e' indicata su detto certificato e non puo' essere superiore a sei mesi dalla data di rilascio.


Art. 13

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Comma 1

Rilascio di nuovo certificato comunitario per la navigazione interna

Comma 2

In caso di modifiche o riparazioni che incidono sulla robustezza strutturale della costruzione, sulla navigabilita', sulla manovrabilita' o sulle caratteristiche specifiche dell'unita' navale di cui all'Allegato II, il proprietario o l'armatore, o un loro rappresentante, chiede all'autorita' competente di sottoporre l'unita' navale nuovamente, prima di un nuovo viaggio, alla visita tecnica di cui all'articolo 8. A seguito della visita e' rilasciato un nuovo certificato comunitario per la navigazione interna, che indica le caratteristiche tecniche dell'unita' navale, oppure il certificato esistente e' modificato di conseguenza. Quando il certificato precedente e' stato rilasciato o rinnovato in un altro Stato membro, l'autorita' competente informa, entro un mese dal rilascio o dal rinnovo, l'autorita' dello Stato membro che aveva proceduto al primo rilascio o al rinnovo.


Art. 14

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Comma 1

Rifiuto di rilascio o di rinnovo e ritiro di certificati comunitari per la navigazione interna

Comma 2

Ogni decisione relativa al rifiuto di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario per la navigazione interna e' motivata e notificata all'interessato secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.


Ogni certificato comunitario per la navigazione interna in corso di validita' puo' essere revocato dall'autorita' competente che l'ha rilasciato o rinnovato, quando l'unita' navale non e' piu' conforme ai requisiti tecnici specificati nel certificato.


Art. 15

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Comma 1

Accertamenti supplementari ed ispezioni

Comma 2

La vigilanza sulla rispondenza dei requisiti tecnici di cui al presente decreto spetta all'autorita' competente.


L'autorita' competente puo' accertare in qualsiasi momento, ai sensi dell'Allegato VIII, se l'unita' navale e' in possesso di un valido certificato rilasciato ai sensi del presente decreto e la conformita' dell'unita' navale a quanto in esso dichiarato. Essa puo' altresi' accertare se l'unita' navale rappresenti un pericolo palese per le persone a bordo, per l'ambiente circostante o per la navigazione.


L'autorita' competente, se ritiene che una unita' navale adibita alla navigazione su vie navigabili interne nel territorio nazionale, benche' risulti, in base alla documentazione, conforme alle disposizioni del presente decreto, costituisce un rischio di grave pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose, oppure dell'ambiente, o se non risultano rispettati i requisiti in materia di robustezza strutturale della costruzione, navigabilita' e manovrabilita' o le caratteristiche specifiche dell'unita' navale ai sensi dell'Allegato II, puo' sospenderne l'attivita', ovvero imporre misure di sicurezza aggiuntive finche' il pericolo non sia scongiurato, dandone informazione entro sette giorni all'Autorita' dello Stato membro che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato.


Art. 16

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Comma 1

Riconoscimento di certificati di navigabilita' emessi da Paesi terzi

Comma 2

Nell'attesa che siano conclusi Accordi di riconoscimento reciproco dei certificati di navigabilita' tra la Comunita' europea ed i Paesi terzi, le unita' navali dei Paesi terzi possono navigare sulle vie navigabili nazionali, a condizione che il proprietario, l'armatore, o un loro rappresentante presenti una istanza all'autorita' competente per il riconoscimento del certificato di navigabilita', o sottoponga l'unita' navale a visita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, per il rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna.


Il certificato di navigabilita' debitamente riconosciuto o il certificato comunitario per la navigazione interna sono tenuti a bordo.


Art. 17

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Comma 1

Procedura di modifica degli allegati

Comma 2

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si provvede a dare attuazione alle direttive comunitarie in materia di navigazione interna per le parti in cui le stesse modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste negli Allegati.


Art. 18

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Comma 1

Oneri

Comma 2

Gli oneri relativi al rilascio, al rinnovo ed alla sostituzione dei certificati previsti dal presente decreto, quelli per l'istituzione del registro dei certificati, per l'esecuzione delle visite tecniche, degli accertamenti supplementari e delle ispezioni sono a carico del proprietario o dell'armatore dell'unita' navale o del loro rappresentante.


Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate, sulla base della copertura del costo effettivo del servizio, le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalita' di versamento. Le tariffe sono soggette ad adeguamento biennale, con lo stesso criterio della copertura dei costi.


Con lo stesso decreto e le medesime modalita' sono, altresi', determinate le tariffe per l'autorizzazione degli organismi di classificazione e per la vigilanza sugli stessi.


Art. 19

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Il proprietario o l'armatore dell'unita' navale, o il loro rappresentante, che viola l'obbligo di cui all'articolo 7, comma 1, l'obbligo di cui all'articolo 11, o quello di cui all'articolo 13, e' punito con la pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione. La stessa pena si applica al comandante della nave od al responsabile del galleggiante che naviga senza essere provvisto del certificato comunitario per la navigazione interna o del certificato supplementare.


Il proprietario o l'armatore dell'unita' navale di Paesi terzi, o il loro rappresentante, che non presenta l'istanza all'autorita' competente per il riconoscimento del certificato di navigabilita' o non sottopone l'unita' navale a visita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, per il rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna, e' punito con la pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione.


Il comandante della nave ed il responsabile del galleggiante che non tiene a bordo il certificato di cui agli articoli 3, 4, 7, comma 2, o 16, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1193 del codice della navigazione.


Il rapporto di cui all'articolo 17, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' trasmesso all'autorita' competente come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b).


All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di cui al presente articolo e' competente anche il personale del Corpo delle capitanerie di porto.


Art. 20

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Comma 1

Abrogazioni

Art. 21

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Comma 1

Clausola di invarianza

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.