A decorrere dal 1 settembre 1992 e' vietata la commercializzazione su tutto il territorio nazionale di benzina contenente piombo che abbia un numero di ottano motore (MON) inferiore a 85,0 e un numero di ottano ricerca (RON) inferiore a 95,0 alla pompa.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le strutture gia' installate sugli impianti di distribuzione di carburanti per l'erogazione di benzina normale con piombo devono essere convertite all'utilizzazione di benzina super priva di piombo.
La conversione di cui al precedente comma e' assentita trascorsi sessanta giorni dalla notificazione del progetto all'autorita' concedente senza che la stessa abbia formulato motivate osservazioni.
Art. 3
#Comma 1
Sanzioni
Comma 2
Chiunque non ottempera al divieto stabilito dall'art. 1 del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.