I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 17 luglio 1951 e gli accordi 14 ottobre 1954 e 7 maggio 1956, relativi ai dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialita' medicinali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti farmaceutici e specialita' medicinali.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1