IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 37, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facolta' di giurisprudenza e' modificato nel senso che l'istituto di diritto pubblico assume la denominazione di "Istituto di diritto pubblico Guido Zanobini".
Art. 46. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:
Storia della lingua spagnola;
Letteratura spagnola contemporanea;.
Dialettologia spagnola;
Lingua e letteratura catalana;
Geografia dell'america latina;
Geografia dell'america anglosassone;
Geografia del mondo slavo;
Lingue e letterature celtiche;
Lingua e letteratura anglosassone;
Estetica;
Lingua e letteratura provenzale.
Art. 67, relativo agli istituti della facolta' di medicina e chirurgia e' modificato nel senso che l'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica e l'istituto di clinica medica generale e terapia medica vengono sdoppiati rispettivamente in:
Istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica I;
Istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica II;
Istituto di clinica medica generale e terapia medica I;
Istituto di clinica medica generale e terapia medica II.
Art. 130. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie e' aggiunto il seguente:
Tecnologie agrarie speciali.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1