All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «e non puo' svolgere per conto dell'impresa attivita' diretta all'acquisizione di contratti di assicurazione» sono soppresse.
All'articolo 125 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. L'Ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.».
L'articolo 128 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' cosi sostituito:
«1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto e' stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi:
a) nel caso di danni alle persone un importo minimo di copertura pari ad euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
b) nel caso di danni alle cose un importo minimo di copertura pari ad euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.
2. I contratti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti devono essere adeguati agli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone di cui al comma 1 entro l'11 giugno 2012.
3. Ogni cinque anni dalla data dell'11 giugno 2012 di cui al comma 2 gli importi di cui al comma 1 sono indicizzati automaticamente secondo la variazione percentuale indicata dall'indice europeo dei prezzi al consumo (IPC E), previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati. L'aumento effettuato e' arrotondato ad un multiplo di euro 10.000.
4. Con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' stabilito l'adeguamento di cui al comma 3.
5. Alla data dell'11 dicembre 2009 gli importi minimi di copertura devono essere pari ad almeno la meta' degli ammontari di cui al comma 1.».
All'articolo 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le modalita' stabilite dall'ISVAP con il regolamento di cui al comma 1.».
Dopo l'articolo 142 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:
«Art. 142-bis (Informazioni sulla copertura assicurativa). - 1. Il danneggiato ha diritto di ottenere dal Centro di informazione di cui all'articolo 154 le informazioni riguardanti la copertura assicurativa dei veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la data di scadenza della stessa.
Art. 142-ter (Utenti della strada non motorizzati). - 1. L'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada i quali, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno, nei limiti in cui sussista la responsabilita' civile dei conducenti.».
All'articolo 148, comma 1, secondo periodo, e comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la parola: «congrua» sono inserite le seguenti: «e motivata».
All'articolo 155, dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. A richiesta delle parti interessate, i dati forniti dal Centro di informazione italiano devono essere disponibili in formato elettronico.».
All'articolo 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1 le parole: «e d)» sono sostituite dalle seguenti: «, d), d-bis) e d-ter)».
All'articolo 290 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1 le parole: «e d)» sono sostituite dalle seguenti: «, d), d-bis) e d-ter)».
All'articolo 292 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1 le parole: «e d)» sono sostituite dalle seguenti: «, d), d-bis) e d-ter)».
L'articolo 317, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:
«3. L'inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis, e 152, comma 5, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 6.000.».