DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione). (19G00058)

Numero 57 Anno 2019 GU 25.06.2019 Codice 19G00058

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;57

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

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Comma 1

Finalita'


Il presente decreto stabilisce le modalita' per contribuire al raggiungimento dell'interoperabilita' tra i sistemi ferroviari degli Stati membri dell'Unione europea, aderendo all'armonizzazione tecnica disposta dalla direttiva (UE) 2016/797, al fine di facilitare, migliorare e sviluppare i servizi di trasporto ferroviario all'interno dell'Unione e con i paesi terzi, nonche' di contribuire al completamento dello spazio ferroviario europeo unico e alla progressiva realizzazione del mercato interno.


Le modalita' di cui al comma 1 riguardano la progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovo, l'esercizio e la manutenzione degli elementi del sistema ferroviario, nonche' le qualifiche professionali e le condizioni di salute e di sicurezza applicabili al personale coinvolto nell'esercizio e nella manutenzione del sistema.


Per ogni sottosistema del sistema ferroviario sono stabilite le disposizioni relative ai componenti di interoperabilita', alle interfacce e alle procedure, nonche' alle condizioni di coerenza globale del sistema necessarie per realizzare l'interoperabilita'.


Art. 2

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto si applica all'intero sistema ferroviario, che e' suddiviso in sottosistemi di natura strutturale e funzionale.


Art. 4

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Comma 1

Requisiti essenziali

Comma 2

Il sistema ferroviario, i sottosistemi e i componenti di interoperabilita', comprese le interfacce, devono soddisfare i relativi requisiti essenziali riportati nell'Allegato III.


Le specifiche tecniche di cui all'art. 68 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, necessarie per completare le specifiche europee o le altre norme applicate nell'Unione europea, non devono essere in contrasto con i requisiti essenziali.


Comma 3

Capo II - Specifiche tecniche di interoperabilità

Art. 5

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Comma 1

Specifiche Tecniche di Interoperabilita' - STI


Ogni sottosistema definito nell'Allegato II e' oggetto di una STI. Ove necessario, un sottosistema puo' essere oggetto di piu' STI e una STI puo' comprendere vari sottosistemi.


I sottosistemi fissi e i veicoli sono conformi alle STI e alle norme nazionali vigenti rispettivamente al momento della richiesta di autorizzazione di messa in servizio e della richiesta di autorizzazione d'immissione sul mercato. La conformita' e' costantemente garantita durante il loro esercizio.


L'ANSFISA partecipa con propri rappresentanti alle fasi di elaborazione e revisione delle STI presso i gruppi di lavoro organizzati e guidati dall'ERA, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento (UE) 2016/796 e informa periodicamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'andamento di detti lavori.


Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa alle attivita' del Comitato di cui all'articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797, con il supporto dell'ANSFISA.


Art. 6

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Comma 1

Deroghe alle STI

Comma 2

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea, entro un anno dall'entrata in vigore di ogni STI, un elenco dei progetti che hanno luogo nel territorio nazionale e che, sulla base di adeguate giustificazioni fornite dal richiedente, si trovano nella fase avanzata di sviluppo di cui al comma 1, lettera a). Ai fini dell'inserimento nel suddetto elenco, ciascun richiedente comunica al Ministero, entro nove mesi dall'entrata in vigore delle STI interessate, i progetti che ritiene rientrino nella suddetta fattispecie.


Nei casi di cui al comma 1, lettera b), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione la sua decisione di non applicazione di una o piu' STI o di parte di esse.


Nei casi di cui al comma 1, lettere a), c) e d), su domanda del richiedente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta alla Commissione europea richiesta di deroga alle STI o parte di esse, accompagnata da un fascicolo, redatto dal richiedente, che contiene la giustificazione della deroga e specifica le disposizioni alternative che si intendono applicare in luogo delle relative STI o parti di esse. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invia alla Commissione la sua decisione in merito. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), la Commissione europea adotta la sua decisione mediante atti di esecuzione, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797.


Il fascicolo di cui al comma 4 e' redatto e trasmesso nella forma e nelle modalita' definiti nell'atto di esecuzione della Commissione di cui all'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797.


Al fine di consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di presentare alla Commissione europea la richiesta di cui al comma 4, il richiedente, quando ha evidenza dei requisiti che non possono essere rispettati, e comunque almeno un anno prima della prevista messa in servizio o immissione sul mercato, invia all'ANSFISA una istanza volta ad ottenere il parere vincolante in merito all'idoneita' delle disposizioni alternative per il soddisfacimento dei requisiti essenziali impattati dai requisiti STI che non sono applicati. All'istanza e' allegato un fascicolo che include una tabella che riassume l'analisi degli scostamenti rispetto ai requisiti previsti dalle STI e indica le disposizioni alternative che il richiedente, in quanto responsabile della propria parte di sistema oppure del prodotto e del relativo funzionamento sicuro, ritiene di applicare per garantire comunque il soddisfacimento dei requisiti essenziali. Il fascicolo e' supportato da una valutazione di impatto sull'interoperabilita' e da una valutazione di rischio, validate dall'organismo di valutazione della conformita' prescelto.
In caso di incompletezza del fascicolo, l'ANSFISA, entro un mese dalla ricezione dell'istanza, puo' fare richiesta di integrazione, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Laddove le disposizioni alternative comportino il coinvolgimento di altre autorita' nazionali competenti, nei settori della sicurezza elettrica, ingegneria civile, edilizia, sanita' e in materia di protezione antincendio, l'ANSFISA puo' richiedere idonea documentazione. L'ANSFISA disciplina le modalita' di richiesta del parere. Dopo aver ottenuto il suddetto parere, il richiedente, almeno sei mesi prima della prevista messa in servizio o immissione sul mercato, invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti richiesta di deroga alle STI o parti di esse, completa del fascicolo e di tutte le informazioni necessarie, tra le quali eventuali contratti e un cronoprogramma delle attivita', allegando il parere dell'ANSFISA. Nel caso in cui ANSFISA richieda al Ministero delle integrazioni ai sensi di quanto previsto dal quarto periodo, il termine per il richiedente e' ridotto a quattro mesi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette la richiesta di deroga alla Commissione europea entro due mesi dal ricevimento della stessa.


Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alle parti interessate i risultati delle analisi della Commissione, le deroghe autorizzate e le eventuali raccomandazioni della Commissione stessa sulle specifiche da applicare.


Il richiedente e' responsabile del rispetto delle disposizioni alternative di cui al comma 4 e prima di procedere in deroga alle STI, attende la comunicazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito alla decisione della Commissione europea. In assenza di decisione da parte della Commissione europea nei quattro mesi successivi alla presentazione della richiesta questa si considera accolta. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' far applicare le disposizioni alternative di cui al comma 4, sotto la piena responsabilita' del richiedente, senza attendere la decisione della Commissione.


Comma 3

Capo III - Componenti di interoperabilità

Art. 7

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Comma 1

Condizioni per l'immissione sul mercato di componenti di interoperabilita'


I componenti di interoperabilita' sono immessi sul mercato soltanto se soddisfano i requisiti essenziali e le condizioni per realizzare l'interoperabilita' del sistema ferroviario con quello del resto dell'Unione europea e se, nella loro area d'uso, sono usati conformemente alla loro destinazione e se adeguatamente installati e sottoposti a manutenzione. Tali disposizioni non precludono l'eventuale immissione sul mercato di tali componenti per altre applicazioni che esulano da quelle disciplinate dal presente decreto.


Non e' consentito vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato di componenti di interoperabilita' in vista del loro impiego nel sistema ferroviario quando tali componenti soddisfano le disposizioni della direttiva (UE) 2016/797. I componenti di interoperabilita' non sono soggetti a verifiche gia' compiute nell'ambito della procedura relativa alla dichiarazione «CE» di conformita' o di idoneita' all'impiego, di cui all'articolo 10 della medesima direttiva.


Art. 8

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Comma 1

Conformita' o idoneita' all'impiego


Un componente di interoperabilita' soddisfa i requisiti essenziali se e' conforme alle prescrizioni stabilite nelle relative STI o specifiche europee.


La dichiarazione «CE» di conformita' o di idoneita' all'impiego attesta che i componenti di interoperabilita' sono stati oggetto delle procedure stabilite nella relativa STI per la valutazione della conformita' o idoneita' all'impiego. Essa e' redatta, datata e firmata dal fabbricante o dal suo mandatario applicando le disposizioni previste dalle pertinenti STI e secondo il modello stabilito dalla Commissione europea mediante gli atti di esecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797.


Qualora la STI lo richieda, la dichiarazione «CE» e' corredata di un certificato, rilasciato da uno o piu' organismi notificati, che attesta la conformita' intrinseca di un componente di interoperabilita', considerato separatamente, alle specifiche tecniche che deve rispettare, e da un certificato, rilasciato da uno o piu' organismi notificati, che prova l'idoneita' all'impiego di un componente di interoperabilita', considerato nel suo ambiente ferroviario, in particolare nel caso dei pertinenti requisiti di carattere funzionale.


I pezzi di ricambio dei sottosistemi gia' messi in servizio al momento dell'entrata in vigore della corrispondente STI possono essere installati negli stessi senza dover essere sottoposti alle disposizioni del comma 2.


Ove stabilito dalle pertinenti STI, i prodotti ferroviari che esse identificano come componenti di interoperabilita', gia' immessi sul mercato al momento della loro entrata in vigore, possono godere di un periodo di transizione secondo le modalita' ivi indicate. Tali componenti sono conformi all'articolo 7, comma 1.


I componenti di interoperabilita' conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti essenziali contemplati da tali norme o parti di esse.


Art. 9

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Comma 1

Procedura relativa alla dichiarazione «CE» di conformita' o di idoneita' all'impiego


Qualora la STI corrispondente lo richieda, la valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego di un componente di interoperabilita' e' effettuata dall'organismo notificato cui il fabbricante o il suo mandatario ha presentato domanda.


Qualora i componenti di interoperabilita' siano oggetto di altri atti giuridici dell'Unione europea concernenti altre materie, la dichiarazione «CE» di conformita' o di idoneita' all'impiego deve indicare che i componenti di interoperabilita' rispondono anche ai requisiti di tali atti giuridici.


Se ne' il fabbricante ne' il suo mandatario hanno ottemperato agli obblighi stabiliti al comma 2 e all'articolo 8, comma 2, tali obblighi sono a carico di chiunque immetta sul mercato i componenti di interoperabilita'. Gli stessi obblighi si applicano a chiunque assembla i componenti di interoperabilita', o parti di componenti di interoperabilita' di diversa origine, ovvero fabbrica i componenti di interoperabilita' per uso proprio.


Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10, se l'ANSFISA o altra Autorita' nazionale competente accerta che la dichiarazione «CE» e' stata indebitamente rilasciata, provvede affinche' il componente di interoperabilita' non sia immesso sul mercato e ne venga vietato l'impiego e il fabbricante o il suo mandatario rimettono in conformita' il componente di interoperabilita' alle condizioni fissate dall'ANSFISA o dalla competente Autorita'.


Art. 10

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Comma 1

Non conformita' dei componenti di interoperabilita' ai requisiti essenziali


Se un gestore dell'infrastruttura, un'impresa ferroviaria, un fabbricante, un ECM o un ente appaltante, constata che un componente di interoperabilita', munito della dichiarazione «CE» di conformita' o di idoneita' all'impiego, immesso sul mercato e utilizzato conformemente alla sua destinazione, non soddisfa i requisiti essenziali, adotta per quanto di competenza tutte le misure necessarie per limitare il suo ambito di applicazione, per evitarne l'impiego, per ritirarlo dal mercato o per richiamarlo, e ne informa immediatamente l'ANSFISA.


Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dello sviluppo economico, ognuno per gli aspetti di rispettiva competenza, informano immediatamente la Commissione europea delle misure adottate e delle motivazioni di cui al comma 2, e adottano provvedimenti conformi alle eventuali conclusioni comunicate dalla Commissione europea.


Se un componente di interoperabilita' munito della dichiarazione «CE» di conformita' risulta non conforme ai requisiti essenziali, il fabbricante o il suo mandatario che ha redatto la dichiarazione provvede alla sua regolarizzazione ai sensi del presente decreto.
Qualora la non conformita' persista si procede in conformita' a quanto previsto all'articolo 11.


Le misure e i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono motivati e comunicati al fabbricante o ai suoi mandatari e all'utilizzatore, che sono tenuti a sostenere tutte le spese conseguenti ai medesimi provvedimenti, nonche' per le attivita' di cui al comma 5.


Art. 11

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Comma 1

Sanzioni relative ai componenti di interoperabilita'


Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato componenti di interoperabilita' non conformi ai requisiti essenziali oppure con irregolare dichiarazione «CE» di cui all'articolo 8 oppure privi della stessa, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro irrogata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque installa ed utilizza componenti di interoperabilita' in modo difforme dalla loro destinazione e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro irrogata dall'ANSFISA.


Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'ANSFISA si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.


I proventi derivanti dalle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.


Comma 2

Capo IV - Sottosistemi

Art. 12

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Comma 1

Libera circolazione dei sottosistemi

Comma 2

Fatte salve le disposizioni del Capo V, non e' consentito vietare, limitare od ostacolare la costruzione, la messa in servizio e l'esercizio di sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario che sono conformi ai requisiti essenziali. In particolare, non si possono esigere verifiche che siano gia' state compiute nell'ambito della procedura concernente la dichiarazione «CE» di verifica ovvero in altri Stati membri, prima o dopo l'entrata in vigore della direttiva (UE) 2016/797, al fine di verificare la conformita' con identici requisiti nelle medesime condizioni operative.


Art. 13

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Comma 1

Conformita' alle STI e alle norme nazionali


L'ANSFISA considera conformi ai requisiti essenziali i sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario, muniti, laddove previsto, della «dichiarazione "CE" di verifica» redatta con riferimento alle STI, a norma dell'articolo 15, comma 1, ovvero della «dichiarazione di verifica» redatta con riferimento alle norme nazionali a norma dell'articolo 15, comma 8, o di entrambe.


Art. 14

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Comma 1

Notifica delle norme nazionali

Comma 2

L'ANSFISA assicura che le norme nazionali di cui al comma 1, comprese quelle relative alle interfacce tra i veicoli e le reti, siano facilmente accessibili, di dominio pubblico e siano redatte con una terminologia che possa essere compresa da tutte le parti interessate.


Per le finalita' di cui al comma 3, l'ANSFISA e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmettono il progetto di nuova norma nazionale all'ERA e alla Commissione europea, attraverso il sistema informatico appropriato a norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2016/796, in tempo utile ed in linea con i termini di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/796, prima della prevista introduzione della nuova norma proposta e fornendo una motivazione per la sua introduzione. L'ANSFISA e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicurano che il progetto sia sufficientemente sviluppato per permettere all'ERA di svolgere il suo esame a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796.


Quando una nuova norma nazionale e' adottata, viene notificata all'ERA e alla Commissione europea attraverso il sistema informatico di cui al comma 1.


In caso di misure preventive urgenti, l'ANSFISA puo' adottare e applicare immediatamente una nuova norma. Tale norma e' notificata attraverso il sistema informatico di cui al comma 1 ed e' sottoposta alla valutazione dell'ERA in conformita' dell'articolo 26, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) 2016/796.


In caso di notifica di una norma nazionale di cui al comma 1 oppure di una nuova norma, la sua necessita' e' giustificata con l'esigenza di soddisfare un requisito essenziale non gia' contemplato dalla pertinente STI.


Norme e restrizioni di natura strettamente locale possono non essere notificate ma, in tal caso, le stesse sono riportate nei registri dell'infrastruttura di cui all'articolo 45 e nel prospetto informativo della rete e' indicato dove sono pubblicate tali norme e restrizioni.


Le norme nazionali notificate a norma del presente articolo sono esentate dalla procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio.


Le norme nazionali non notificate a norma del presente articolo non si applicano ai fini del presente decreto.


Art. 15

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Comma 1

Procedura per la redazione della dichiarazione «CE» di verifica


Il richiedente redige la dichiarazione «CE» di verifica di un sottosistema per l'immissione sul mercato e la messa in servizio di cui al Capo V. A tal fine, incarica uno o piu' organismi di valutazione della conformita' di avviare la procedura di verifica «CE» di cui all'allegato IV.


Nella dichiarazione «CE» di verifica di un sottosistema, il richiedente dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che il sottosistema interessato, progettato, costruito e installato in modo da soddisfare i pertinenti requisiti essenziali, e' stato sottoposto alle pertinenti procedure di verifica e soddisfa i requisiti richiesti dalla pertinente normativa dell'Unione europea e nazionale.
Per le norme nazionali di derivazione non strettamente ferroviaria quali i settori della sicurezza elettrica, dell'ingegneria civile, dell'edilizia, della sanita' e in materia di protezione antincendio, il sottosistema e' corredato di tutte le certificazioni e autorizzazioni previste in detta normativa, che sono allegate alla dichiarazione stessa. La dichiarazione «CE» di verifica e i documenti di accompagnamento sono datati e firmati dal richiedente.


L'attivita' dell'organismo notificato incaricato della verifica «CE» di un sottosistema inizia nella fase di progettazione e si estende a tutto il periodo di costruzione fino alla fase di approvazione, precedente l'immissione sul mercato o la messa in servizio del sottosistema. In conformita' alla STI pertinente, esso deve comprendere anche la verifica delle interfacce del sottosistema in questione rispetto al sistema in cui e' integrato.


La dichiarazione «CE» di verifica e' accompagnata dalla documentazione tecnica contenente gli elementi relativi alle caratteristiche del sottosistema nonche', ove applicabile, gli elementi che certificano la conformita' dei componenti di interoperabilita'. Essa contiene anche tutti gli elementi relativi alle condizioni e ai limiti d'uso, e alle istruzioni riguardanti il servizio, la sorveglianza continua o periodica e la manutenzione.


Nel caso di rinnovo o ristrutturazione di un sottosistema che determini una modifica della documentazione tecnica e che ha impatto sulle procedure di verifica gia' svolte, il richiedente valuta la necessita' di redigere una nuova dichiarazione «CE» di verifica.


L'organismo notificato puo' rilasciare dichiarazioni intermedie di verifica che riguardano determinate fasi delle procedure di verifica o determinate parti del sottosistema.


Se le STI pertinenti lo permettono, l'organismo notificato puo' rilasciare certificati di verifica per uno o piu' sottosistemi o determinate loro parti.


L'Autorita' di notifica di cui all'articolo 27 designa con decreto gli organismi incaricati di espletare la procedura di verifica per quanto riguarda le norme nazionali. Tali organismi sono responsabili per i compiti agli stessi attribuiti. Fatto salvo l'articolo 30, l'Autorita' di notifica puo' nominare un organismo notificato come organismo designato; in tal caso l'intero processo puo' essere svolto da un unico organismo di valutazione della conformita'.


Art. 16

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Comma 1

Mancato rispetto dei requisiti essenziali da parte dei sottosistemi

Comma 2

L'ANSFISA, anche su segnalazione di un gestore dell'infrastruttura, di un'impresa ferroviaria, di un fabbricante, di un ECM o di un ente appaltante, puo' chiedere al soggetto interessato che siano compiute verifiche supplementari, qualora constati che un sottosistema di natura strutturale, munito della dichiarazione «CE» di verifica corredata della documentazione tecnica, non rispetta interamente le disposizioni del presente decreto e, in particolare, i requisiti essenziali. Le relative spese sono a carico dell'ente appaltante.


L'ANSFISA informa immediatamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle verifiche supplementari richieste, esponendone i motivi e precisando se il discostamento dalle previsioni di cui al presente decreto deriva dal mancato rispetto dei requisiti essenziali o di una STI o da una errata applicazione di una STI, oppure da una carenza di una STI. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne da' comunicazione alla Commissione europea senza ritardo, trasmettendo le motivazioni della richiesta, e, in caso di mancato rispetto dei requisiti, l'ANSFISA adotta nei confronti del soggetto interessato le eventuali misure indicate dalla Commissione stessa. L'ANSFISA informa l'Ente unico nazionale di accreditamento italiano delle suddette verifiche ai fini del controllo degli organismi di valutazione della conformita' di cui all'articolo 27.


Art. 17

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Comma 1

Sanzioni relative ai sottosistemi strutturali

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza nel sistema ferroviario nazionale un sottosistema strutturale in modo difforme dalla sua destinazione, in contrasto con quanto previsto nell'autorizzazione e nella documentazione tecnica che la accompagna, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro, irrogata dall'ANSFISA.


Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'ANSFISA si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.


I proventi derivanti dalle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.


Comma 3

Capo V - Immissione sul mercato e messa in servizio

Art. 18

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Comma 1

Autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi

Comma 2

I sottosistemi controllo-comando e segnalamento a terra, energia e infrastruttura, installati o gestiti sul territorio italiano, sono messi in servizio soltanto se progettati, costruiti e installati in modo da soddisfare i requisiti essenziali e se sono provvisti della pertinente autorizzazione rilasciata da ANSFISA ai sensi del presente articolo.


L'ANSFISA provvede, previa consultazione dei soggetti interessati, alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di dettagliate linee guida che indicano la procedura necessaria per ottenere le autorizzazioni di messa in servizio di impianti fissi, garantendo il rispetto dei termini del procedimento previsti dal presente articolo. Tali linee guida, ai fini della compilazione della relativa domanda, illustrano i requisiti, i documenti necessari e la procedura per ottenere le autorizzazioni. L'ANSFISA coopera con l'ERA nella loro divulgazione.


Entro un mese dal ricevimento della domanda, l'ANSFISA informa il richiedente che il fascicolo e' completo o richiede allo stesso le pertinenti informazioni aggiuntive, fissando un termine ragionevole per la relativa comunicazione. L'ANSFISA verifica la completezza, la pertinenza e la coerenza del fascicolo e, nel caso di apparecchiature ERTMS a terra, l'osservanza della decisione favorevole dell'ERA e, laddove necessario, dell'esito della procedura di cui al comma 3, lettera e). All'esito di tale verifica, l'ANSFISA rilascia l'autorizzazione per la messa in servizio di impianti fissi, oppure informa il richiedente della sua decisione negativa, entro un termine ragionevole prestabilito, e comunque entro quattro mesi dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti.


In caso di decisione negativa concernente una domanda di autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi, essa deve essere motivata in modo esauriente dall'ANSFISA. Entro un mese dalla ricezione della notifica della decisione negativa, il richiedente puo' presentare all'ANSFISA stessa una domanda motivata di riesame della decisione. L'ANSFISA dispone di un termine di due mesi dalla data di ricezione della domanda di riesame per confermare o revocare la propria precedente decisione. Se questa e' confermata, il richiedente puo' presentare ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria competente.


Il gestore dell'infrastruttura apre al pubblico i relativi sottosistemi nuovi, rinnovati o ristrutturati dopo aver acquisito tutte le opportune certificazioni e autorizzazioni, nonche' tutti i permessi necessari.


Art. 19

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Comma 1

Implementazione armonizzata dell'ERTMS nell'Unione europea

Comma 2

La domanda e le informazioni su tutte le domande, sulle fasi delle pertinenti procedure e sui loro risultati, nonche', sulle richieste e decisioni della Commissione di ricorso di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2016/796, sono presentate attraverso lo sportello unico di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento.


L'ANSFISA puo' emettere un parere in merito alla domanda di approvazione che, se essa e' pervenuta anteriormente alla presentazione della domanda all'ERA, e' indirizzato al richiedente, oppure e' indirizzato all'ERA stessa, se la domanda e' pervenuta successivamente.


Entro un mese dal ricevimento della domanda, l'ERA informa il richiedente viene informato dall'ERA della completezza del fascicolo oppure richiede ad esso pertinenti informazioni aggiuntive entro un termine da essa fissato. Entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti, il richiedente riceve dall'ERA una decisione favorevole oppure viene informato di eventuali carenze. Il richiedente, qualora concordi con le carenze individuate dall'ERA, rettifica la concezione del progetto e presenta una nuova domanda di approvazione. Qualora invece non concordi con le carenze individuate dall'ERA, si applica la procedura di cui al comma 5. In caso di deroga ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), il richiedente non deve chiedere una nuova valutazione.


In caso di motivata decisione negativa da parte dell'ERA, il richiedente, entro un mese dal ricevimento di tale decisione, puo' presentare una domanda motivata di riesame all'ERA che conferma o revoca la propria decisione entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda di riesame. Se e' confermata la decisione iniziale, il richiedente e' legittimato a presentare ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso prevista dall'articolo 55 del regolamento (UE) 2016/796.


Nel caso in cui una modifica al progetto di capitolato d'oneri o alla descrizione delle soluzioni tecniche previste intervenga successivamente alla decisione favorevole, il richiedente ne deve informare senza ritardo l'ERA e l'ANSFISA, tramite lo sportello unico di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796 e si applica l'articolo 30, comma 2, di detto regolamento.


Art. 20

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Comma 1

Immissione sul mercato di sottosistemi mobili

Comma 2

Il richiedente immette sul mercato sottosistemi mobili soltanto se sono progettati, costruiti ed installati in modo da soddisfare i requisiti essenziali e provvede, in particolare, all'ottenimento della pertinente dichiarazione di verifica di cui all'articolo 15.


Art. 21

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Comma 1

Autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo

Comma 2

Il richiedente immette sul mercato un veicolo soltanto dopo che l'ERA, ai sensi dei commi da 5 a 8, oppure l'ANSFISA ai sensi del comma 9 hanno rilasciato la relativa autorizzazione.


La domanda e le informazioni su tutte le domande ad essa relative, sulle fasi delle pertinenti procedure e sui loro risultati, nonche' sulle richieste e decisioni della Commissione di appello, sono presentate attraverso lo sportello unico di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796.


Quando e' necessario acquisire prove della compatibilita' tecnica di cui alle lettere b) e d) del comma 2, l'ANSFISA rilascia un'autorizzazione temporanea al richiedente per l'impiego del veicolo per verifiche pratiche sulla rete. Il gestore dell'infrastruttura interessata, consultato il richiedente, si adopera affinche' le prove siano effettuate entro tre mesi dalla ricezione della domanda. Se del caso, l'ANSFISA adotta le misure necessarie affinche' le prove siano effettuate.


L'ERA rilascia autorizzazioni di immissione sul mercato per i veicoli che hanno un'area d'uso in uno o piu' Stati membri. A tal fine l'ERA valuta gli elementi del fascicolo specificati al comma 2, lettere b), c) e d), per verificare la completezza, la pertinenza e la coerenza del fascicolo in relazione alle STI pertinenti e laddove l'area d'uso comprenda anche il territorio italiano, trasmette il fascicolo del richiedente all'ANSFISA per la valutazione al fine di verificarne la completezza, la pertinenza e la coerenza in relazione al comma 2, lettera d), ed agli elementi specificati al comma 2, lettere a), b) e c), in relazione alle pertinenti norme nazionali.
Gli esiti della valutazione dell'ANSFISA sono comunicati ad ERA entro trenta giorni dalla trasmissione del fascicolo, a meno che gli accordi di cooperazione di cui al comma 15 non prevedano un diverso termine.


Ai fini delle valutazioni di cui al comma 5, ed in caso di giustificati dubbi, l'ERA e l'ANSFISA possono chiedere lo svolgimento di prove sulla rete. Per facilitare tali attivita' sulla parte di propria competenza relativa all'esercizio in territorio italiano, l'ANSFISA rilascia autorizzazioni temporanee al richiedente per l'impiego del veicolo per prove sulla rete. Il gestore dell'infrastruttura si adopera affinche' siano effettuate entro tre mesi dalla richiesta.


Entro un mese dal ricevimento della domanda, il richiedente viene informato dall'ERA che il fascicolo e' completo oppure riceve richiesta di pertinenti informazioni aggiuntive. Entro quattro mesi dal ricevimento da parte dell'ERA di tutte le informazioni pertinenti, il richiedente riceve dall'ERA l'autorizzazione di immissione sul mercato, oppure viene informato della sua decisione negativa.


Per la parte di area di esercizio in territorio italiano, quando l'ERA non concorda con una valutazione svolta dall'ANSFISA ai sensi del comma 5, ne informa la stessa, motivando il suo disaccordo. L'ERA e l'ANSFISA cooperano al fine pervenire ad una valutazione reciprocamente accettabile e, se necessario, possono decidere di coinvolgere anche il richiedente. Se non e' possibile pervenire ad una valutazione reciprocamente accettabile entro un mese dalla data in cui l'ERA ha informato l'ANSFISA, l'ERA prende una decisione definitiva, a meno che nel solo caso di disaccordo su una valutazione negativa dell'ANSFISA, questa abbia presentato richiesta di arbitrato alla commissione di ricorso prevista all'articolo 55 del regolamento (UE) 2016/796. In tal caso, la commissione di ricorso decide se confermare il progetto di decisione dell'ERA entro un mese dalla richiesta dell'ANSFISA. Qualora la Commissione di ricorso concordi con l'ERA, quest'ultima adotta la decisione. Qualora la Commissione di ricorso concordi, invece, con la valutazione negativa dell'ANSFISA, l'ERA rilascia un'autorizzazione con un'area d'uso che esclude le parti della rete che hanno ricevuto una valutazione negativa.


Se l'area d'uso e' limitata ad una o piu' reti all'interno del solo territorio italiano, l'ANSFISA puo' rilasciare, sotto la propria responsabilita' e su istanza del richiedente, l'autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo. Per rilasciare tale autorizzazione l'ANSFISA valuta il fascicolo in relazione agli elementi specificati al comma 2 e secondo le procedure stabilite nell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della direttiva (UE) 2016/797. Entro un mese dal ricevimento della domanda del richiedente, l'ANSFISA informa il richiedente che il fascicolo e' completo oppure chiede le pertinenti informazioni supplementari. L'autorizzazione rilasciata dall'ANSFISA e' valida, anche senza estensione dell'area d'uso, per i veicoli che viaggiano verso le stazioni situate negli Stati membri confinanti con caratteristiche della rete similari, quando tali stazioni sono prossime alla frontiera, a seguito di consultazione delle competenti autorita' nazionali preposte alla sicurezza. Tale consultazione puo' essere svolta caso per caso ovvero stabilita in un accordo transfrontaliero tra l'ANSFISA e le autorita' nazionali preposte alla sicurezza interessate, tenuto conto di eventuali precedenti accordi tra gli Stati. Nel caso di non applicazione di una o piu' STI o di parte di esse di cui all'articolo 6, l'ANSFISA rilascia al richiedente il proprio parere in merito di cui al comma 6 del medesimo articolo e successivamente rilascia l'autorizzazione del veicolo soltanto dopo l'applicazione della procedura in esso stabilita. L'ANSFISA rilascia autorizzazioni di immissione sul mercato di veicoli oppure informa il richiedente della sua decisione negativa, entro un termine ragionevole prestabilito, e comunque entro quattro mesi dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti.
Tali autorizzazioni permettono l'immissione dei veicoli sul mercato dell'Unione europea nella rispettiva area d'uso.


Qualunque decisione negativa riguardo al rilascio di una autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo o all'esclusione di una parte della rete sulla base di una valutazione negativa di cui al comma 8 e' adeguatamente motivata. Entro un mese dalla ricezione della decisione, il richiedente puo' presentare all'ERA o all'ANSFISA, nei casi di cui al comma 9, una domanda di riesame.
L'ERA o l'ANSFISA dispongono di un termine di due mesi dalla data di ricezione della domanda di riesame per confermare o revocare la propria decisione. Se la decisione negativa dell'ERA e' confermata, il richiedente puo' presentare ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso designata a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2016/796. Se la decisione negativa dell'ANSFISA e' confermata, il richiedente puo' presentare ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo competente.


Ai fini del rilascio di un'autorizzazione relativa ad un'estensione dell'area d'uso di un veicolo che e' gia' stato autorizzato, il richiedente presenta il fascicolo all'ERA integrato con i pertinenti documenti di cui al comma 2 concernenti l'area d'uso aggiuntiva. L'ERA, dopo aver seguito le procedure di cui ai commi da 5 a 8, rilascia un'autorizzazione aggiornata che copre l'estensione dell'area d'uso.


Se il richiedente ha ottenuto un'autorizzazione di immissione sul mercato di un veicolo a norma del comma 9 e desidera ampliare l'area d'uso all'interno del territorio italiano, presenta il fascicolo all'ANSFISA integrato con i pertinenti documenti di cui al comma 2, concernenti l'area d'uso aggiuntiva, che, dopo aver seguito le procedure di cui al comma 9, rilascia un'autorizzazione aggiornata che copre l'estensione dell'area d'uso.


Per le attivita' di cui ai commi 5, 6 e 7, l'ANSFISA conclude uno o piu' accordi di cooperazione con l'ERA a norma dell'articolo 76 del regolamento (UE) 2016/796. Tali accordi possono essere accordi specifici o accordi quadro e possono coinvolgere anche altre autorita' nazionali preposte alla sicurezza. Essi contengono una descrizione dettagliata dei compiti e delle condizioni per le prestazioni da fornire, i termini che si applicano e una ripartizione delle tariffe.


Art. 22

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Comma 1

Registrazione dei veicoli autorizzati all'immissione sul mercato

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo, 44, comma 1, dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, il veicolo e' registrato, su richiesta del detentore, nell'idoneo registro dei veicoli di cui all'articolo 44 prima che sia utilizzato per la prima volta.


Quando l'area d'uso e' limitata al solo territorio italiano, nelle more della realizzazione del registro europeo dei veicoli di cui all'articolo 44, il veicolo e' registrato nel registro nazionale.
Quando l'area d'uso copre il territorio di piu' di uno Stato membro, il veicolo e' registrato in uno degli Stati membri interessati.


Art. 23

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Comma 1

Controlli preventivi all'utilizzo dei veicoli autorizzati

Comma 2

Ai fini di cui al comma 1, l'impresa ferroviaria puo' concordare con il gestore dell'infrastruttura lo svolgimento a proprio carico di prove in linea o in laboratorio. Il gestore dell'infrastruttura, in collaborazione con il richiedente, si adopera affinche' le eventuali prove siano effettuate entro tre mesi dalla ricezione della domanda.


Art. 24

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Comma 1

Autorizzazione del tipo di veicolo

Comma 2

L'ERA o, se del caso, l'ANSFISA possono rilasciare autorizzazioni del tipo di veicolo, secondo la procedura di cui all'articolo 21.


La domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e le informazioni su tutte le domande, sulle fasi delle pertinenti procedure e sui loro risultati, nonche', sulle richieste e decisioni della Commissione di ricorso, sono presentate attraverso lo sportello unico di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796.


Se l'ANSFISA rilascia un'autorizzazione di immissione sul mercato di un veicolo, al tempo stesso e su richiesta del richiedente, rilascia l'autorizzazione del tipo di veicolo, che si riferisce alla stessa area d'uso del veicolo.


Qualora siano modificate le disposizioni delle STI o delle norme nazionali alla base del rilascio dell'autorizzazione di un tipo di veicolo, la STI o la norma nazionale stabilisce se l'autorizzazione del tipo di veicolo preesistente resti valida o debba essere rinnovata. In quest'ultimo caso, le verifiche effettuate dall'ERA o dall'ANSFISA riguardano soltanto le norme modificate.


La dichiarazione di conformita' al tipo, il cui modello e' stabilito dall'atto di esecuzione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della direttiva (UE) 2016/797, e' redatta secondo le procedure di verifica delle pertinenti STI e, qualora non si applichino le STI, secondo le procedure di valutazione della conformita' definite nei moduli B+D, B+F e H1 della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.


Le autorizzazioni del tipo di veicolo sono registrate nel Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati di cui all'articolo 48 della direttiva (UE) 2016/797.


Art. 25

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Comma 1

Conformita' dei veicoli a un tipo di veicolo autorizzato


Un veicolo o una serie di veicoli conforme ad un tipo di veicolo autorizzato riceve, senza ulteriori verifiche, un'autorizzazione del veicolo a norma dell'articolo 21, sulla base di una dichiarazione di conformita' a detto tipo di veicolo presentata dal richiedente.


Il rinnovo dell'autorizzazione di un tipo di veicolo di cui all'articolo 24, comma 4, non influisce sulle autorizzazioni di immissione sul mercato del veicolo gia' rilasciate in base alla preesistente autorizzazione di immissione sul mercato del tipo di veicolo.


Art. 26

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Comma 1

Non conformita' di veicoli o tipi di veicoli ai requisiti essenziali


Quando un'impresa ferroviaria riscontra, in fase di esercizio, che un veicolo in uso non soddisfa uno dei requisiti essenziali applicabili, adotta le misure correttive necessarie per renderlo conforme ad essi, potendo inoltre informarne l'ERA ed eventuali autorita' nazionali preposte alla sicurezza interessate. Se l'impresa ferroviaria dimostra che la non conformita' sussisteva gia' al momento in cui e' stata rilasciata l'autorizzazione di immissione sul mercato, ne informa l'ERA ed ogni altra autorita' nazionale interessata preposta alla sicurezza.


Se l'ANSFISA, in occasione delle attivita' di supervisione di cui al decreto legislativo Sicurezza ferroviaria, riscontra che un veicolo o un tipo di veicolo per il quale e' stata rilasciata un'autorizzazione di immissione sul mercato, utilizzato conformemente alla sua destinazione, non soddisfa uno dei requisiti essenziali applicabili, ne informa l'impresa ferroviaria che utilizza il veicolo o il tipo di veicolo medesimi affinche' siano adottate le misure correttive necessarie ad assicurarne la conformita'. L'ANSFISA informa l'ERA ed eventuali altre autorita' nazionali preposte alla sicurezza interessate, comprese quelle che si trovano in un territorio dove e' in corso la richiesta di autorizzazione di immissione sul mercato di un veicolo dello stesso tipo.


Qualora le misure correttive applicate dalle imprese ferroviarie ai sensi dei commi 1 e 2 non garantiscano la conformita' ai requisiti essenziali applicabili e qualora tale non conformita' porti ad un rischio grave per la sicurezza, l'ANSFISA puo' adottare temporanee ed adeguate misure di sicurezza, ivi compresa l'eventuale sospensione dell'autorizzazione del tipo di un veicolo. Tali misure possono essere oggetto dell'arbitrato di cui all'articolo 21, comma 8 e, comunque, avverso le stesse e' ammesso ricorso presso l'autorita' giudiziaria competente.


Nei casi di cui al comma 3, l'ANSFISA puo', a seguito di una revisione dell'efficacia delle misure adottate per affrontare il rischio grave per la sicurezza, revocare o modificare l'autorizzazione da essa rilasciata, qualora risulti che originariamente non era soddisfatto un requisito essenziale. A tale scopo, l'ANSFISA notifica la propria decisione motivata al titolare dell'autorizzazione. Entro un mese dalla notifica, il titolare puo' richiedere il riesame della decisione stessa. In tal caso la decisione di revoca dell'autorizzazione e' temporaneamente sospesa.
L'ANSFISA dispone di un termine di un mese a decorrere dalla data di ricezione della domanda di riesame per confermare o revocare la decisione gia' adottata. Nel caso in cui l'ERA non concordi con l'ANSFISA in merito alla necessita' di limitare o revocare l'autorizzazione, si segue la procedura di arbitrato di cui all'articolo 21, comma 8. Se da tale procedura risulta che l'autorizzazione del veicolo non e' ne' limitata ne' revocata, le misure di sicurezza temporanee di cui al comma 3 sono sospese.


Se la decisione negativa dell'ERA e' confermata, il titolare dell'autorizzazione del veicolo puo' presentare ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso prevista all'articolo 55 del regolamento (UE) 2016/796 entro il limite temporale di cui all'articolo 59 del medesimo regolamento.


Se la decisione negativa dell'ANSFISA e' confermata, il titolare dell'autorizzazione del veicolo puo' presentare ricorso entro due mesi dalla notifica di tale decisione dinanzi alla autorita' giudiziaria competente.


Quando l'ANSFISA decide di revocare un'autorizzazione di immissione sul mercato che ha concesso, ne informa immediatamente l'ERA motivando la sua decisione.


La decisione dell'ERA o della competente autorita' nazionale preposta alla sicurezza di revocare l'autorizzazione e' riportata nel registro dei veicoli ai sensi dell'articolo 22 o, in caso di autorizzazione di un tipo di veicolo, nel Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/797. L'ANSFISA, per quanto di competenza, informa le imprese ferroviarie che utilizzano veicoli dello stesso tipo del veicolo o del tipo di veicolo oggetto di revoca. Tali imprese ferroviarie anzitutto verificano se vi sia lo stesso problema di non conformita'. In tal caso si applica la procedura di cui al presente articolo.


Quando e' revocata un'autorizzazione di immissione sul mercato, il veicolo interessato non viene piu' utilizzato e la sua area d'uso non viene estesa. Quando e' revocata un'autorizzazione di tipo di veicolo, i veicoli costruiti su tale base non sono immessi sul mercato oppure, qualora siano gia' presenti sul mercato, vengono ritirati. Puo' essere richiesta una nuova autorizzazione sulla base della procedura di cui all'articolo 21, in caso di singoli veicoli, o all'articolo 24, in caso di un tipo di veicolo.


Qualora, nei casi di cui ai commi 1 o 2, la non conformita' ai requisiti essenziali sia limitata ad una parte dell'area d'uso del veicolo interessato e tale non conformita' fosse gia' presente nel momento in cui e' stata rilasciata l'autorizzazione di immissione sul mercato, quest'ultima viene modificata in modo da escludere le parti dell'area d'uso interessate.


Comma 2

Capo VI - Organismi di valutazione della conformità

Art. 27

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Comma 1

Autorita' di autorizzazione e notifica


Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' l'Autorita' preposta ai sensi dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2016/797 ed e' responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione, l'autorizzazione e il controllo degli organismi di valutazione della conformita'. Le procedure per la notifica degli organismi sono riportate in Allegato V.


Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, notifica alla Commissione europea ed agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere i compiti di valutazione della conformita' di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 15, comma 1 e informa gli stessi in merito agli organismi designati di cui all'articolo 15, comma 8.


La valutazione ed il controllo di cui al comma 1 sono eseguiti dall'Ente unico nazionale di accreditamento italiano che, nello svolgimento dei propri compiti, rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 28 ed adotta disposizioni per coprire la responsabilita' civile connessa alle proprie attivita'.


L'Autorita' di notifica si assume la piena responsabilita' dei compiti svolti dall'Ente unico nazionale di accreditamento italiano di cui al comma 3.


Art. 28

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Comma 1

Prescrizioni relative alle attivita' di valutazione e controllo degli Organismi delegati dall'Autorita' di notifica


Al fine di garantire l'assolvimento dei compiti affidatigli, l'Ente unico nazionale di accreditamento italiano puo' avvalersi del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ANSFISA. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANSFISA e l'Ente unico nazionale di accreditamento italiano sottoscrivono una o piu' convenzioni per disciplinare le modalita' operative e di gestione dell'attivita', garantendo competenza, imparzialita', uniformita' ed indipendenza.


Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attivita' di valutazione e controllo di cui all'articolo 27, comma 1, sono a carico degli organismi di valutazione della conformita' e non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 29

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Comma 1

Obbligo dell'Autorita' di notifica di fornire informazioni


Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, informa la Commissione europea delle procedure di valutazione, notifica e controllo degli organismi di valutazione della conformita' adottate, nonche' di qualsiasi modifica di tali procedure.


Art. 30

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Comma 1

Organismi di valutazione della conformita'


L'organismo di valutazione della conformita' deve soddisfare i requisiti previsti ai sensi dei commi da 2 a 8 e degli articoli 31 e 32.


L'organismo di valutazione della conformita' e' dotato di personalita' giuridica ed esegue tutti i compiti di valutazione della conformita' che la pertinente STI affida e per cui e' stato notificato, indipendentemente dal fatto che li esegua in prima persona o che siano eseguiti per suo conto e sotto la sua responsabilita'.


L'organismo di valutazione della conformita' dispone delle risorse e dei mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici ed amministrativi connessi alle attivita' di valutazione della conformita' e ha accesso a tutte le apparecchiature o strutture necessarie.


L'organismo di valutazione della conformita' sottoscrive un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile al fine di coprire tutti i rischi derivanti dalla propria attivita'.


Il personale dell'organismo di valutazione della conformita' e' tenuto al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidatigli in base alla pertinente STI o a qualsiasi disposizione esecutiva di diritto nazionale, tranne nei confronti delle autorita' competenti dello Stato membro in cui esercita le attivita'. Sono tutelati tutti i diritti di proprieta'.


L'organismo di valutazione della conformita' partecipa alle attivita' di normazione di settore pertinenti ed alle attivita' del gruppo di coordinamento degli organismi notificati di valutazione della conformita', istituito a livello dell'Unione europea, assicura che il proprio personale addetto alle valutazioni ne sia informato e, se del caso, formato, ed applica le decisioni ed i documenti prodotti dal predetto gruppo.


Gli organismi di valutazione della conformita' notificati in relazione ai sottosistemi controllo-comando e segnalamento a terra ovvero di bordo partecipano alle attivita' del gruppo dell'ERTMS di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/796, ovvero assicurano che il proprio personale addetto alle valutazioni sia informato dei risultati delle attivita' del citato gruppo e, se del caso, formato sui contenuti. Gli organismi si attengono agli orientamenti scaturiti dai lavori di detto gruppo e, se reputano inopportuna o impossibile l'applicazione di tali orientamenti, sottopongono al gruppo di lavoro dell'ERTMS osservazioni volte a un loro miglioramento costante.


Art. 31

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Comma 1

Imparzialita' degli organismi di valutazione della conformita'


L'organismo di valutazione della conformita' e' un organismo terzo e indipendente dall'organizzazione o dal fabbricante del prodotto che valuta. Un organismo appartenente ad un'associazione di imprese o ad una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione dei prodotti che esso valuta puo' essere ritenuto organismo di valutazione della conformita' a condizione che dimostri la propria indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.


L'imparzialita' dell'organismo di valutazione della conformita', dei suoi dirigenti e del personale addetto alle valutazioni e' costantemente garantita, anche attraverso un meccanismo di salvaguardia dell'imparzialita' formalmente documentato attraverso uno specifico comitato di salvaguardia.


L'organismo di valutazione della conformita', i suoi dirigenti ed il personale responsabile che svolge i compiti di valutazione della conformita' non possono rivestire il ruolo di progettista, fabbricante, fornitore, installatore, acquirente, proprietario, utilizzatore e di manutentore dei prodotti che l'organismo valuta, ne' di mandatario di uno di questi soggetti. L'Organismo di valutazione, nelle proprie attivita', puo' impiegare anche prodotti che ha gia' valutato in ambito di impiego ferroviario.


L'organismo di valutazione della conformita', i suoi dirigenti e il personale responsabile che svolge i compiti di valutazione della conformita' non sono coinvolti direttamente nella progettazione, fabbricazione o costruzione, immissione sul mercato, installazione, utilizzo o manutenzione di detti prodotti, ne' rappresentano i soggetti coinvolti in tali attivita'. Essi non svolgono alcuna attivita' che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrita' per quanto riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per cui l'organismo e' notificato, con particolare riferimento ai servizi di consulenza.


L'organismo di valutazione della conformita' assicura che le attivita' delle affiliate o dei subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettivita' o sull'imparzialita' delle proprie attivita' di valutazione della conformita'.


L'organismo di valutazione della conformita' e il suo personale svolgono le attivita' di valutazione della conformita' con la massima integrita' professionale e con la necessaria competenza tecnica specifica e sono liberi da qualsivoglia condizionamento ed incentivo, in particolare di ordine economico, che possa influenzarne il giudizio o influire sui risultati delle loro attivita' di valutazione della conformita', in particolare ad opera di persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attivita'.


Art. 32

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Comma 1

Personale degli organismi di valutazione della conformita'


La retribuzione dei dirigenti e del personale addetto alle valutazioni di un organismo di valutazione della conformita' non dipende dal numero di valutazioni eseguite ne' dai risultati di tali valutazioni.


Art. 33

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Comma 1

Presunzione di conformita' dell'organismo di valutazione della conformita'


Qualora un organismo di valutazione della conformita' dimostri la propria conformita' ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate, o in parti di esse, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, esso e' conforme alle prescrizioni di cui agli articoli da 30 a 32 nella misura in cui le norme armonizzate applicabili rispettino tali requisiti.


Art. 34

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Comma 1

Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

Comma 2

L'organismo notificato che subappalta compiti specifici connessi alla valutazione della conformita', oppure ricorre ad un'affiliata, assicura che il subappaltatore e l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui agli articoli da 30 a 32 e ne informa di conseguenza l'Ente unico nazionale di accreditamento italiano e l'Autorita' di notifica.


L'organismo notificato assume la completa responsabilita' dei compiti eseguiti dai subappaltatori o dalle affiliate, ovunque siano stabiliti.


Le attivita' dell'organismo notificato possono essere subappaltate o fatte eseguire da un'affiliata solo con il consenso del cliente.


L'organismo notificato tiene a disposizione dell'Ente unico nazionale di accreditamento italiano e dell'Autorita' di notifica i pertinenti documenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore e dell'affiliata e il lavoro da essi eseguito in conformita' alla pertinente STI.


Art. 35

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Comma 1

Organismi interni accreditati

Comma 2

I richiedenti possono far eseguire attivita' di valutazione della conformita' da un organismo interno accreditato, ai fini dell'espletamento delle procedure previste dai moduli A1, A2, C1 o C2 di cui all'allegato II della decisione 768/2008/CE e dai moduli CA1 e CA2 di cui all'allegato I della decisione 2010/713/UE. Tale organismo deve costituire una articolazione separata e distinta all'interno della struttura e dell'organizzazione del richiedente interessato e non partecipa alla progettazione, produzione, fornitura, installazione, utilizzo o manutenzione dei prodotti che valuta.


Un organismo interno accreditato non viene notificato agli Stati membri o alla Commissione, ma l'impresa di cui fa parte e l'Ente Unico nazionale di accreditamento italiano informano l'Autorita' di notifica del suo accreditamento.


Art. 36

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Comma 1

Domanda di notifica e di designazione

Comma 2

Un organismo di valutazione della conformita', stabilito in Italia, presenta domanda di notifica all'Autorita' di notifica, secondo le modalita' definite nell'Allegato V, corredata di una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del modulo o dei moduli di valutazione della conformita' e dell'indicazione del prodotto o dei prodotti per i quali l'organismo dichiara di essere competente, nonche', se disponibile, di un certificato di accreditamento in corso di validita' che attesti che l'organismo e' conforme alle prescrizioni di cui agli articoli da 30 a 32.


Art. 37

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Comma 1

Procedura di notifica

Comma 2

L'Autorita' di notifica di cui all'articolo 27 notifica alla Commissione e agli altri Stati membri, utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione, gli organismi di valutazione della conformita' che soddisfano le prescrizioni di cui agli articoli da 30 a 32.


La notifica di cui al comma 1 include tutti i dettagli riguardanti le attivita' di valutazione della conformita', il modulo o i moduli di valutazione della conformita' e l'indicazione del prodotto o dei prodotti interessati, nonche' il relativo certificato di accreditamento.


L'organismo di valutazione della conformita' puo' svolgere attivita' di organismo notificato solo se la Commissione o gli altri Stati membri non sollevano obiezioni entro due settimane dalla notifica.


Le eventuali successive modifiche di rilievo della notifica sono notificate alla Commissione e agli altri Stati membri.


All'organismo notificato viene assegnato un numero di identificazione unico dalla Commissione europea, anche se e' notificato ai sensi di diversi atti giuridici dell'Unione.


Art. 38

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Comma 1

Modifica della notifica e contestazione della competenza degli organismi

Comma 2

Se l'Autorita' di notifica ha accertato o e' stata informata dall'Ente unico nazionale di accreditamento italiano o da ANSFISA che un organismo notificato non soddisfa piu' le prescrizioni di cui agli articoli da 30 a 32, o non adempie ai suoi obblighi, essa limita, sospende o revoca la notifica, in funzione della gravita' dell'inosservanza delle prescrizioni o dell'inadempimento degli obblighi e ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.


In caso di limitazione, sospensione o revoca della notifica, oppure di cessazione dell'attivita' dell'organismo notificato, l'Autorita' di notifica prende le misure appropriate per garantire che i procedimenti di tale organismo siano svolti da un altro organismo notificato e siano accessibili, su richiesta, all'Ente unico nazionale di accreditamento italiano e al Ministero dello sviluppo economico in qualita' di autorita' di vigilanza sul mercato.


L'Autorita' di notifica, su richiesta, fornisce alla Commissione europea le informazioni alla base della notifica o del mantenimento della competenza di un organismo, in tutti i casi in cui la Commissione esprima riserve sulla competenza dell'organismo notificato o circa l'ottemperanza alle prescrizioni e responsabilita' che incombono su di esso ai sensi del presente decreto. Qualora la Commissione accerti che l'organismo notificato non soddisfa le prescrizioni relative alla propria notifica, l'Autorita' di notifica adotta le misure correttive indicate dalla Commissione, inclusa la revoca della notifica.


Art. 39

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Comma 1

Obblighi operativi degli organismi notificati

Comma 2

Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformita' secondo le procedure di valutazione della conformita' previste dalla pertinente STI, in modo proporzionato ed evitando oneri superflui a carico degli operatori economici. Gli organismi notificati svolgono le proprie attivita' tenendo conto delle dimensioni dell'impresa, del settore in cui essa opera, della sua struttura, del grado di complessita' tecnologica del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione. Gli organismi notificati operano al fine di valutare la conformita' del prodotto alla direttiva (UE) 2016/797.


Se un organismo notificato riscontra che le prescrizioni della pertinente STI o le corrispondenti norme armonizzate o specifiche tecniche non sono state rispettate, chiede al fabbricante di adottare appropriate misure correttive e non rilascia il certificato di conformita'.


Se un organismo notificato, nel corso del controllo della conformita' successivo al rilascio di un certificato, riscontra che un prodotto non e' piu' conforme alla pertinente STI o alle corrispondenti norme armonizzate o specifiche tecniche, chiede al fabbricante di adottare appropriate misure correttive e, se necessario, sospende o revoca il certificato.


Se le misure correttive non sono prese o se queste non producono l'effetto desiderato, l'organismo notificato limita, sospende o revoca i certificati, secondo la gravita' della non conformita' riscontrata.


Art. 40

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Comma 1

Obbligo degli organismi notificati di fornire informazioni

Comma 2

L'ANSFISA e le eventuali competenti autorita' nazionali interessate degli Sati membri preposte alla sicurezza sono informate di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o revoca del certificato di cui al comma 1, lettera a).


Gli organismi notificati forniscono le pertinenti informazioni sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, ai risultati positivi della valutazione della conformita' agli altri organismi notificati ai sensi della direttiva (UE) 2016/797, che svolgono analoghe attivita' di valutazione della conformita' sugli stessi prodotti.


Gli organismi notificati forniscono all'ERA i certificati «CE» di verifica dei sottosistemi, i certificati «CE» di conformita' dei componenti di interoperabilita' ed i certificati «CE» di idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita'.


Art. 41

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Comma 1

Coordinamento degli organismi notificati

Comma 2

Gli organismi notificati in Italia assicurano la partecipazione, direttamente o mediante rappresentanti all'uopo designati, ai lavori del gruppo di lavoro settoriale degli organismi notificati, di cui all'articolo 44 della direttiva (UE) 2016/797.


Art. 42

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Comma 1

Organismi designati

Comma 2

I requisiti relativi agli organismi di valutazione della conformita' di cui agli articoli da 30 a 34 si applicano altresi' agli organismi designati a norma dell'articolo 15, comma 8, salvo il fatto che le competenze richieste al suo personale ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera c), sono riferite alle norme nazionali e che, tra i documenti da tenere a disposizione dell'Autorita' di notifica a norma dell'articolo 34, comma 4, sono inclusi i documenti relativi ai lavori realizzati da societa' affiliate o enti subappaltatori in relazione alle pertinenti norme nazionali.


Gli obblighi operativi di cui all'articolo 39 si estendono anche agli organismi designati salvo per il fatto che tali obblighi si riferiscono a norme nazionali invece che alle STI. L'obbligo di informazione di cui all'articolo 40, comma 1, si applica altresi' agli organismi designati che coerentemente informano i soggetti pertinenti.


Se l'Autorita' di notifica ha accertato o e' stata informata dall'Ente unico nazionale di accreditamento italiano o da ANSFISA del fatto che un organismo designato non soddisfa piu' le prescrizioni di cui agli articoli da 30 a 32, o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca la designazione, secondo i casi, in funzione della gravita' dell'inosservanza delle prescrizioni o dell'inadempimento degli obblighi.


La designazione degli organismi avviene secondo le modalita' indicate nell'Allegato V.


Comma 3

Capo VII - Registri

Art. 43

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Comma 1

Sistema di numerazione dei veicoli

Comma 2

Al momento della registrazione, l'ANSFISA attribuisce ad ogni veicolo un numero europeo del veicolo (European Vehicle Number - EVN) con il quale lo stesso e' contrassegnato.


Ad ogni veicolo e' attribuito un unico EVN, salvo disposizione contraria delle misure di cui all'articolo 47, comma 2, della direttiva (UE) 2016/797, conformemente alla pertinente STI.


In deroga al comma 1, nel caso di veicoli utilizzati o destinati ad essere utilizzati da o verso paesi terzi il cui scartamento e' diverso da quello della rete ferroviaria principale dell'Unione europea, l'ANSFISA puo' accettare veicoli chiaramente identificati in base a un sistema di codifica diverso.


Il richiedente la prima autorizzazione e' responsabile di apporre sul veicolo il corrispondente EVN e l'utilizzatore del veicolo e' responsabile del mantenimento dell'EVN in condizioni di visibilita'.


Art. 44

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Comma 1

Registri dei veicoli

Comma 2

Fino al momento della piena operativita' del registro europeo dei veicoli (European Vehicle Register - EVR) di cui all'articolo 47, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797, l'ANSFISA alimenta il registro nazionale dei veicoli. Tale registro e' conforme alle specifiche comuni definite dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 ed e' adeguatamente aggiornato. Il registro e' accessibile alle autorita' nazionali preposte alla sicurezza e agli organismi investigativi designati a norma degli articoli 16 e 22 della direttiva (UE) 2016/798, nonche', per qualsiasi richiesta legittima, agli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 55 della direttiva 2012/34/UE, all'ERA, alle imprese ferroviarie, ai gestori delle infrastrutture e alle persone od organizzazioni che registrano veicoli o che figurano nel registro.


Fino a quando i registri nazionali dei veicoli degli Stati membri non sono collegati in conformita' della specifica di cui all'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, l'ANSFISA aggiorna il registro nazionale, limitatamente ai dati che la riguardano, inserendovi le modifiche apportate da un altro Stato membro al proprio registro.


Il detentore comunica immediatamente qualsiasi modifica dei dati trascritti nel registro nazionale dei veicoli, la rottamazione del veicolo o la decisione di rinunciare alla registrazione dello stesso.


Nel caso di veicoli autorizzati per la prima volta in un paese terzo e successivamente impiegati nel territorio italiano, l'ANSFISA assicura che i dati sul veicolo, inclusi almeno i dati relativi al detentore del veicolo interessato, al soggetto responsabile della sua manutenzione e le restrizioni relative all'esercizio del veicolo, possano essere rintracciabili tramite il registro nazionale dei veicoli o siano altrimenti resi disponibili in formato facilmente leggibile, senza indugio e secondo i medesimi principi non discriminatori che si applicano a dati analoghi provenienti dal registro dei veicoli.


Art. 45

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Comma 1

Registro dell'infrastruttura

Comma 2

L'ANSFISA provvede alla pubblicazione del registro nazionale dell'infrastruttura. Tale registro indica i valori parametrici di rete per ciascun sottosistema o parte di sottosistema interessati previsti dalla pertinente STI e puo' prevedere condizioni di utilizzazione degli impianti fissi e altre restrizioni.


I valori dei parametri iscritti nel registro dell'infrastruttura devono essere considerati in combinazione con i valori dei parametri riportati nell'autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo per verificare la compatibilita' tecnica fra il veicolo e la rete.


L'ANSFISA provvede all'aggiornamento del registro dell'infrastruttura, coerentemente con gli atti di esecuzione di cui all'articolo 49, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797.


Per i fini di cui al comma 1, i gestori delle infrastrutture provvedono a mettere a disposizione dell'ANSFISA, con la periodicita' e nel formato da essa stabiliti coerentemente con gli atti di esecuzione di cui all'articolo 49, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797, i dati della propria rete, aggiornandoli ogni volta si renda necessario e sono responsabili della qualita' e della affidabilita' di tali dati.


Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano, ed eventuali altre amministrazioni interessate individuate da ANSFISA, possono accedere ai dati contenuti nel registro.


Comma 3

Capo VIII - Disposizioni transitorie e finali

Art. 46

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Comma 1

Regime transitorio per l'utilizzo dei veicoli

Comma 2

Tutte le autorizzazioni di messa in servizio dei veicoli rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente decreto restano valide alle condizioni alle quali sono state rilasciate.


Per poter essere utilizzati su una o piu' reti che non sono ancora contemplate dall'autorizzazione preesistente, i veicoli di cui al comma 1 autorizzati alla messa in servizio devono ottenere una nuova autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo.
L'immissione sul mercato su tali reti supplementari e' subordinata al rispetto dell'articolo 21.


Art. 47

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Comma 1

Regime transitorio per gli organismi di valutazione della conformita'


Gli organismi di valutazione della conformita' riconosciuti e notificati prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad operare ai sensi della direttiva 2008/57/CE in virtu' dei riconoscimenti rilasciati e alle condizioni per le quali sono state rilasciate le relative notifiche, fino alla data del 16 giugno 2020. L'Autorita' di notifica inoltra alla Commissione europea, entro il 16 giugno 2020, la notifica degli organismi che ne abbiano fatto richiesta entro il 31 dicembre 2019. In virtu' degli oneri tariffari assolti, le suddette notifiche effettuate ai sensi della direttiva (UE) 2016/797 hanno la medesima scadenza dei riconoscimenti posseduti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.


Gli organismi riconosciuti in Italia dall'ANSF o dall'ANSFISA, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per lo svolgimento delle sole attivita' riconducibili agli organismi designati di cui all'articolo 15, comma 8, fanno domanda di designazione ai sensi del presente decreto entro il 31 dicembre 2019.
Tali organismi continuano ad operare in virtu' dei riconoscimenti rilasciati ed alle condizioni per le quali sono stati rilasciati, fino alla data di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 15, comma 8. In virtu' degli oneri tariffari assolti, le suddette designazioni hanno la medesima scadenza dei riconoscimenti posseduti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.


Le attivita' di verifica necessarie per il passaggio all'accreditamento per gli organismi di cui ai commi 1 e 2 sono svolte dall'Ente Unico nazionale di accreditamento italiano. I relativi oneri sono a carico degli organismi.


Le convenzioni di cui all'articolo 28, comma 1, disciplinano, laddove necessario, le modalita' operative per gestire le attivita' di notifica, designazione e verifica di cui ai commi 1, 2 e 3.


Art. 48

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

Gli allegati IV, V, VII e IX della direttiva 2008/57/CE si applicano fino alla data di applicazione dei corrispondenti atti di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 14, paragrafo 10, e all'articolo 15, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2016/797.


La direttiva 2008/57/CE continua ad applicarsi per quanto concerne progetti ERTMS a terra che devono essere messi in servizio entro il 16 giugno 2019.


I progetti che hanno completato la fase di gara o di appalto anteriormente al 16 giugno 2019 non sono soggetti alla preautorizzazione dell'ERA di cui all'articolo 19.


Fino al 16 giugno 2031 le opzioni incluse nei contratti firmati prima del 15 giugno 2016 non sono soggette alla preautorizzazione dell'ERA di cui all'articolo 19, anche se sono esercitate dopo il 15 giugno 2016.


Prima di autorizzare la messa in servizio di apparecchiature ERTMS a terra non soggette alla preautorizzazione dell'ERA di cui all'articolo 19, l'ANSFISA coopera con l'ERA per garantire che le soluzioni tecniche siano pienamente interoperabili, conformemente a quanto disposto dall'articolo 30, paragrafo 3, e all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796.


Gli allegati al presente decreto sono aggiornati e modificati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.


Art. 49

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Comma 1

Abrogazioni

Comma 2

Continuano ad applicarsi le norme tecniche adottate in attuazione dei decreti di cui al comma 1 e restano efficaci, fino alla loro scadenza, tutti i negozi giuridici attivi e passivi posti in essere sia dall'ANSF sia dall'ANSFISA prima della data di entrata in vigore del presente decreto.


Le linee guida per il riconoscimento, il rinnovo e la vigilanza degli organismi che intendono effettuare la valutazione di conformita' e idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' ed istruire la procedura di verifica dei sottosistemi di interoperabilita' emanate, ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono sostituite dalla procedura descritta all'Allegato V, punto 1, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


L'ANSFISA adotta tutte le misure necessarie al fine di modificare le linee guida gia' emanate per renderle coerenti con le previsioni recate dal presente decreto.


Art. 50

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 51

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.