DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. (16G00094)

Numero 85 Anno 2016 GU 25.05.2016 Codice 16G00094

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;85

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Requisiti essenziali di sicurezza e di salute

Comma 2

I prodotti devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e sicurezza loro applicabili di cui all'allegato II, tenuto conto dell'uso cui sono destinati.


Art. 3

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Comma 1

Presunzione di conformita' dei prodotti


I prodotti che sono conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all'allegato II contemplati da tali norme o parti di esse.


Se non esistono norme armonizzate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno sono adottate le disposizioni necessarie per comunicare alle parti interessate le vigenti norme e specifiche tecniche nazionali, considerate importanti o utili per applicare correttamente i requisiti essenziali di salute e di sicurezza elencati all'allegato II.


Art. 4

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Comma 1

Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio

Comma 2

I prodotti sono messi a disposizione sul mercato e posti in servizio solo se, una volta debitamente installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati conformemente allo scopo per essi previsto, soddisfano i requisiti del presente decreto.


Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano il mantenimento in vigore o l'adozione di disposizioni finalizzate a prescrivere i requisiti necessari per assicurare la protezione dei lavoratori nell'utilizzazione dei prodotti, purche' senza implicare alcuna modifica dei prodotti rispetto a quanto prescritto dal presente decreto.


In occasione di fiere, esposizioni e dimostrazioni, e' ammessa la presentazione di prodotti che non soddisfano i requisiti del presente decreto, purche' sia chiaramente indicato che tali prodotti non sono conformi con il presente decreto e che non sono in vendita, finche' non saranno stati resi conformi dal fabbricante. Durante le dimostrazioni, devono essere prese precauzioni di sicurezza adeguate per garantire la protezione delle persone.


Art. 5

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Comma 1

Obblighi dei fabbricanti

Comma 2

All'atto della commercializzazione dei loro prodotti o dell'uso degli stessi per finalita' proprie, i fabbricanti garantiscono che tali prodotti sono stati progettati e fabbricati in conformita' ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all'allegato II.


I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui agli allegati da III a IX ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 12. Se la procedura dimostra la conformita' di un prodotto diverso da un componente ai requisiti applicabili, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformita' e appongono il marchio CE. Qualora la conformita' di un componente alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata dalla pertinente procedura di valutazione della conformita', i fabbricanti redigono un attestato scritto di conformita' ai sensi dell'articolo 12, comma 3. I fabbricanti garantiscono che ciascun prodotto sia accompagnato da una copia della dichiarazione di conformita' UE o dall'attestato di conformita', come appropriato. Tuttavia, se un vasto numero di prodotti e' consegnato a un singolo utente, il lotto o la consegna in questione possono essere corredati da un'unica copia.


I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformita' o, se del caso, l'attestato di conformita' per 10 anni dopo la data di inizio della commercializzazione del prodotto.


I fabbricanti garantiscono la predisposizione delle procedure necessarie, affinche' la produzione in serie continui a essere conforme al presente decreto. A tal fine tengono debitamente conto delle modifiche apportate al progetto o ad altre caratteristiche del prodotto, nonche' quelle apportate alle norme armonizzate o alle specifiche tecniche in riferimento alle quali viene dichiarata la conformita' di un prodotto. Ove necessario in considerazione dei rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza degli utilizzatori finali, una prova a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se del caso, mantengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.


I fabbricanti appongono sui prodotti che hanno immesso sul mercato un numero di tipo, di lotto, di serie o altri elementi che ne consentano l'identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentano, appongono le informazioni prescritte sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto.


I fabbricanti garantiscono che i prodotti, diversi dai componenti, che hanno immesso sul mercato, riportino il marchio specifico di protezione dalle esplosioni e, se del caso, le altre marcature e informazioni di cui al punto 1.0.5 dell'allegato II.


I fabbricanti indicano sul prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati, oppure, ove cio' non e' possibile, appongono tale informazione sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante puo' essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono redatte in lingua italiana.


I fabbricanti garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.


I fabbricanti che si accorgono o ritengono che un prodotto da essi immesso sul mercato non e' conforme al presente decreto adottano immediatamente i correttivi necessarie per rendere conforme tale prodotto, a seconda dei casi, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, se il prodotto presenta dei rischi, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto sul mercato, dando informazioni dettagliate sulla non conformita' e sui correttivi adottati.


I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita' del prodotto al presente decreto, in una lingua che puo' essere facilmente compresa da tale autorita' e, per gli strumenti immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana. Cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a ogni iniziativa tesa a eliminare i rischi presentati dai prodotti da essi immessi sul mercato.


Art. 6

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Comma 1

Rappresentanti autorizzati

Comma 2

Il fabbricante puo' nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, e l'obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all'articolo 5, comma 2, non rientrano tra gli atti che il rappresentante autorizzato puo' compiere.


Art. 7

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Comma 1

Obblighi degli importatori

Comma 2

Gli importatori immettono sul mercato solo prodotti conformi.


Prima di immettere un prodotto sul mercato o metterlo in servizio, gli importatori si assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 12. Essi si assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che sul prodotto sia apposta la marcatura CE, ove applicabile, sia accompagnato dalla dichiarazione di conformita' UE o dall'attestato di conformita' e dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 5, commi 5, 6 e 7. L'importatore che si accorge, o ritiene, che un prodotto non e' conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II, non immette il prodotto sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un prodotto presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorita' di vigilanza del mercato.


Gli importatori indicano sul prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto. Le informazioni relative al contatto sono in lingua italiana.


Gli importatori garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana.


Gli importatori garantiscono che, per il periodo in cui un prodotto e' sotto la loro responsabilita', le sue condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettono a repentaglio la sua conformita' ai requisiti di cui all'allegato II.


Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un prodotto, gli importatori eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza degli utilizzatori finali, una prova a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se del caso, mantengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.


Gli importatori che si accorgono o ritengono che un prodotto da essi commercializzato non sia conforme al presente decreto adottano immediatamente i correttivi necessari per rendere conforme tale prodotto, o, a seconda dei casi, per ritirarlo o richiamarlo.
Inoltre, se il prodotto presenta rischi, gli importatori ne informano immediatamente le autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa.


Gli importatori tengono a disposizione delle autorita' di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformita' UE e, se applicabile, l'attestato di conformita', per dieci anni dalla data di commercializzazione del prodotto; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sia resa accessibile a tali autorita'.


Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in una lingua facilmente compresa da tale autorita' e, per gli strumenti immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana, tutte le informazioni e i documenti necessari per dimostrare la conformita' di un prodotto, in formato cartaceo o elettronico. Gli importatori cooperano con tale autorita', su sua richiesta, ad ogni iniziativa tesa a eliminare i rischi presentati dai prodotti da essi commercializzati.


Art. 8

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Comma 1

Obblighi dei distributori

Comma 2

Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori si comportano con la dovuta diligenza ed applicano le prescrizioni del presente decreto.


Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, ove applicabile, che sia accompagnato dalla dichiarazione di conformita' UE o dall'attestato di conformita' e dai documenti prescritti, dalle istruzioni e informazioni di sicurezza in una lingua che puo' essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali nello Stato membro in cui lo strumento di misura deve essere messo a disposizione sul mercato e, per il mercato italiano, in lingua italiana, e che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui, rispettivamente, all'articolo 5, commi 5, 6 e 7, e all'articolo 7, comma 3. Il distributore, che si accorge o ritiene che un prodotto non e' conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II, non mette il prodotto a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, se il prodotto presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore, nonche' le autorita' di vigilanza del mercato.


I distributori garantiscono che, per il periodo in cui un prodotto e' sotto la loro responsabilita', le sue condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettono a repentaglio la sua conformita' ai requisiti di cui all'allegato II.


I distributori che si accorgono o ritengono che un prodotto da essi messo a disposizione sul mercato non e' conforme al presente decreto si assicurano che siano adottati i correttivi necessarie a renderlo conforme o, a seconda dei casi, per ritirarlo o richiamarlo.
Inoltre, se il prodotto presenta dei rischi, i distributori ne informano immediatamente le autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il prodotto, dando informazioni dettagliate sulla non conformita' e sui correttivi adottati.


I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita' dello strumento di misura.
Cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a ogni iniziativa tesa a eliminare i rischi presentati dai prodotti da essi commercializzati.


Art. 9

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Comma 1

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Comma 2

Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 5 quando immette sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un prodotto gia' immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformita' al presente decreto.


Art. 10

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Comma 1

Identificazione degli operatori economici

Comma 2

Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui e' stato loro fornito un prodotto e per dieci anni dal momento in cui essi hanno fornito un prodotto.


Art. 11

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Comma 1

Principi generali della marcatura CE e regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE e di altre marcature

Comma 2

La marcatura CE e' soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.


La marcatura CE e' apposta sul prodotto o sulla sua targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile. Nei casi in cui cio' non e' possibile o la natura del prodotto non lo consente, essa e' apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento.


La marcatura CE e' apposta sul prodotto prima della sua immissione sul mercato.


La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, nel caso in cui tale organismo interviene nella fase di controllo della produzione. Il numero di identificazione dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.


La marcatura CE e, ove applicabile, il numero di identificazione dell'organismo notificato sono seguiti dal marchio specifico di protezione dalle esplosioni , dai simboli del gruppo e della categoria degli apparecchi e, ove applicabile, da altre marcature e informazioni di cui all'allegato II, punto 1.0.5.


La marcatura CE e le marcature, i simboli e le informazioni di cui al comma 5, nonche' l'eventuale numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da un'altra indicazione che segnali un uso o un rischio speciali. I prodotti progettati per particolari atmosfere esplosive devono essere contrassegnati da un marchio specifico.


Art. 12

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Comma 1

Procedure di valutazione della conformita'


Per valutare la conformita' dei sistemi di protezione a funzione autonoma si deve usare la procedura di cui alle lettere a) o d) del comma 1.


Ai componenti si applicano le procedure di cui al comma 1, esclusa l'apposizione del marchio CE e la compilazione della dichiarazione di conformita' UE. Il fabbricante deve rilasciare un attestato scritto di conformita' dal quale risulti la conformita' dei componenti con le disposizioni applicabili del presente decreto, ne specifichi le caratteristiche e le modalita' con cui devono essere incorporati in apparecchi o sistemi di protezione per contribuire al rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II applicabili agli apparecchi o sistemi di protezione.


Riguardo agli aspetti di sicurezza di cui all'allegato II, punto 1.2.7, oltre alle procedure di valutazione della conformita' di cui ai commi 1 e 2, si puo' altresi' applicare la procedura di cui all'allegato VIII.


In deroga ai commi 1, 2 e 4, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'interno, puo', su richiesta debitamente motivata, autorizzare la commercializzazione e la messa in servizio, nel territorio nazionale, dei prodotti diversi dai componenti per i quali non sono state seguite le procedure di cui ai commi 1, 2 e 4 e il cui impiego sia nell'interesse della protezione.


I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformita' di cui ai commi da 1 a 4 devono essere redatti in lingua italiana.


Art. 13

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Comma 1

Dichiarazione di conformita' UE


La dichiarazione di conformita' UE attesta che la conformita' ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II e' stata dimostrata.


La dichiarazione di conformita' UE ha la struttura tipo di cui all'allegato X, contiene gli elementi specificati nelle pertinenti procedure di valutazione della conformita' di cui agli allegati da III a IX ed e' continuamente aggiornata. Essa e' tradotta in lingua italiana.


Se al prodotto si applicano piu' atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformita' UE, viene compilata un'unica dichiarazione di conformita' UE in rapporto a tutti questi atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.


Con la dichiarazione di conformita' UE il fabbricante si assume la responsabilita' della conformita' dello strumento ai requisiti stabiliti dal presente decreto.


Art. 14

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Comma 1

Organismi di valutazione della conformita',
notifica ed autorita' di notifica


Ai fini della notifica alla Commissione e agli altri Stati membri degli organismi autorizzati ad eseguire, in qualita' di terzi, compiti di valutazione della conformita' a norma del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico e' individuato e designato quale autorita' di notifica nazionale responsabile dell'avvio e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e il controllo degli organismi notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo 16.


La valutazione di cui al comma 1 degli organismi di valutazione della conformita' ai fini dell'autorizzazione e della notifica, nonche' il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti ai sensi e in conformita' del regolamento (CE) n. 765/2008 dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 ha come presupposto l'accreditamento ed e' rilasciata con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla domanda dell'organismo corredata del relativo certificato di accreditamento.


Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al primo periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'ente unico nazionale di accreditamento e il Ministero dello sviluppo economico sono regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli stessi. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per quanto applicabili le prescrizioni di cui al comma 5 ed adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilita' civile connessa alle proprie attivita'.


Il Ministero dello sviluppo economico assume piena responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui al comma 3.


Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e per il controllo degli organismi notificati, nonche' di qualsiasi modifica delle stesse.


Art. 15

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Comma 1

Prescrizioni relative agli organismi notificati
e presunzione di conformita'


Ai fini della notifica, l'organismo di valutazione della conformita' rispetta le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 11.


L'organismo di valutazione della conformita' e' disciplinato a norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalita' giuridica.


L'organismo di valutazione della conformita' e' un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal prodotto che valuta. Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di prodotti che esso valuta puo' essere ritenuto un organismo del genere, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.


L'organismo di valutazione della conformita', i suoi dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita' non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore, ne' l'installatore, ne' l'acquirente, ne' il proprietario, ne' l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione di prodotti che essi valutano, ne' il rappresentante di soggetti impegnati in tali attivita'. Cio' non preclude la possibilita' di usare prodotti valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformita' o l'uso personale di tali prodotti.
L'organismo di valutazione della conformita', i suoi dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita' non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali prodotti, ne' rappresentano i soggetti impegnati in tali attivita'. Non intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrita' per quanto riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per cui sono notificati. Cio' vale in particolare per i servizi di consulenza.
L'organismo di valutazione della conformita' garantisce che le attivita' delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettivita' o sull'imparzialita' delle sue attivita' di valutazione della conformita'.


L'organismo di valutazione della conformita' e il suo personale eseguono le operazioni di valutazione della conformita' con il massimo dell'integrita' professionale e della competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione o incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attivita' di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attivita'.


E' garantita l'imparzialita' degli organismi di valutazione della conformita', dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformita'. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformita' non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.


Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile, secondo le caratteristiche minime fissate con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tale decreto si applicano le indicazioni al riguardo previste nella direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.


Il personale di un organismo di valutazione della conformita' e' tenuto al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi degli allegati da II a VII e IX o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne che nei confronti delle autorita' competenti dello Stato in cui esercita le sue attivita'. Sono tutelati i diritti di proprieta'.


Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita' del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione europea, o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della conformita' ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.


Qualora dimostri la propria conformita' ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformita' e' considerato conforme alle prescrizioni di cui al presente articolo nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprano tali prescrizioni.


Art. 16

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Comma 1

Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

Comma 2

Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformita' oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 15 e ne informa di conseguenza il Ministero dello sviluppo economico e l'organismo nazionale di accreditamento.


Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita' delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.


Le attivita' possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.


Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico e dell'organismo nazionale di accreditamento i documenti relativi all'esame delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e al lavoro eseguito da questi ultimi a norma degli allegati da III a VII e dell'allegato IX.


Art. 17

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Comma 1

Domanda, procedura di notifica e modifica delle notifiche

Comma 2

L'organismo di valutazione della conformita' stabilito nel territorio nazionale presenta domanda di autorizzazione e di notifica al Ministero dello sviluppo economico.


La domanda di autorizzazione e di notifica e' accompagnata da una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del modulo o dei moduli di valutazione della conformita' e del prodotto o dei prodotti per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonche' da un certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento che attesta che l'organismo di valutazione della conformita' e' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 15.


Il Ministero dello sviluppo economico autorizza e notifica solo gli organismi di valutazione della conformita' che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 15 e notifica tali organismi alla Commissione europea e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito internet i provvedimenti di autorizzazione rilasciati agli organismi di valutazione della conformita'.


La notifica include tutte le informazioni sulle attivita' di valutazione della conformita', il modulo o i moduli di valutazione della conformita' e il prodotto o i prodotti interessati, nonche' la relativa attestazione di competenza.


L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica. Solo tale organismo e' considerato un organismo notificato ai fini del presente decreto.


Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione e gli altri Stati membri di eventuali modifiche di rilievo apportate successivamente alla notifica.


Qualora sulla base della sospensione o del ritiro del relativo certificato di accreditamento o in altro modo e' accertato che un organismo notificato non e' piu' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 15 o non adempie ai suoi obblighi, il Ministero dello sviluppo economico limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi e ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.


Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attivita' dell'organismo notificato, il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei provvedimenti a tal fine assunti dall'organismo nazionale di accreditamento, prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo notificato siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorita' di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.


In relazione alla competenza della Commissione ad indagare su tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilita' cui e' sottoposto, il Ministero dello sviluppo economico fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo in questione. Qualora la Commissione accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa piu' le prescrizioni per la sua notifica, il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure correttive necessarie relativamente al conseguente atto di esecuzione della Commissione e, all'occorrenza, ritira la notifica.


Art. 18

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Comma 1

Obblighi operativi degli organismi notificati e ricorsi contro le loro decisioni

Comma 2

Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformita' conformemente alle procedure di valutazione della conformita' di cui agli allegati da III a VII e IX.


Le valutazioni della conformita' sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici.
Gli organismi di valutazione della conformita' svolgono le loro attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione. Nel far cio' rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformita' del prodotto al presente decreto.


Se un organismo notificato rileva che un fabbricante non ha rispettato i requisiti essenziali di cui all'allegato II o le corrispondenti norme armonizzate o le altre specifiche tecniche, chiede a tale fabbricante di adottare correttivi appropriati e non rilascia il certificato di conformita'.


Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformita' successivo al rilascio di un certificato rileva che un prodotto non e' piu' conforme, chiede al fabbricante di adottare correttivi appropriati e all'occorrenza sospende o ritira il certificato.


Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.


Contro le decisioni degli organismi notificati puo' essere espletata l'apposita procedura di ricorso a tal fine istituita dall'organismo nazionale di accreditamento.


Art. 19

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Comma 1

Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

Comma 2

Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma della direttiva attuata con il presente decreto, le cui attivita' di valutazione della conformita' sono simili o coprono gli stessi prodotti, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformita'.


Gli organismi notificati partecipano, direttamente o mediante rappresentanti designati, al sistema di cooperazione e coordinamento tra organismi notificati istituito dalla Commissione europea a norma della direttiva attuata con il presente decreto ed ai lavori del relativo gruppo settoriale di organismi notificati.


Art. 20

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Comma 1

Vigilanza del mercato e controllo sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione

Comma 2

Ai prodotti di cui al presente decreto si applicano l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.


Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorita' di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico avvalendosi, delle autorita' competenti per i controlli sulla sicurezza generale dei prodotti che, per l'effettuazione dei controlli tecnici, si avvalgono a loro volta di laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, concernente i requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, e successive revisioni, da organismi nazionali di accreditamento individuati ai sensi e in conformita' del regolamento (CE) n. 765/2008. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.


Qualora gli organi di vigilanza competenti ai sensi del presente articolo, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive e di controllo, rilevano che un prodotto e' in tutto o in parte non rispondente a uno o piu' requisiti essenziali, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico.


Art. 21

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Comma 1

Procedure a livello nazionale per i prodotti che presentano rischi

Comma 2

Nel caso in cui le autorita' di vigilanza del mercato di cui all'articolo 20 hanno motivi sufficienti per ritenere che un prodotto disciplinato dal presente decreto presenta un rischio per gli aspetti inerenti alla protezione di interessi pubblici coperti dal presente decreto, effettuano una valutazione del prodotto interessato che investe tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto.
A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorita' di vigilanza del mercato.


Se nel corso della valutazione di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico conclude che il prodotto non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.


Le autorita' di vigilanza del mercato informano l'organismo notificato competente delle valutazioni di cui ai commi 1 e 2.


L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al comma 2.


Nel caso in cui ritiene che l'inadempienza non e' ristretta al territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che ha chiesto all'operatore economico di prendere.


L'operatore economico garantisce che siano prese tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti i prodotti interessati che ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione.


Nel caso in cui l'operatore economico interessato non prende le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico adotta tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo. La misura e' adottata con provvedimento motivato e comunicato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui e' possibile ricorrere.


Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri circa le misure di cui ai commi 6 e 7. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti di cui al presente articolo agli organi segnalanti la presunta non conformita'.


Il Ministero dello sviluppo economico, quando la procedura a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/34/UE e' stata avviata dall'autorita' di un altro Stato membro, informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformita' del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle sue obiezioni.


Il Ministero dello sviluppo economico tiene conto nello svolgimento della propria attivita', sia per le proprie misure provvisorie che per quelle assunte da autorita' di altri Stati membri, che qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 8, uno Stato membro o la Commissione non sollevano obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura e' ritenuta giustificata.


Il Ministero dello sviluppo economico adotta immediatamente le opportune misure restrittive in relazione al prodotto in questione, come il suo ritiro dal mercato.


Gli oneri relativi al ritiro dal mercato del prodotto ovvero ad altra prescrizione o limitazione o misura correttiva adottata ai sensi del presente articolo sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato o dell'importatore o del distributore o dell'operatore economico destinatario del relativo provvedimento.


Art. 22

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Comma 1

Procedura di salvaguardia dell'Unione

Comma 2

Il Ministero dello sviluppo economico cura la partecipazione nazionale alla consultazione svolta dalla Commissione europea quando, in esito alla procedura di cui all'articolo 21, commi 6 e 7, vengono sollevate obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro o nel caso in cui la Commissione ritiene che una misura nazionale e' contraria alla legislazione dell'Unione. Il Ministero dello sviluppo economico cura l'esecuzione delle conseguenti decisioni della Commissione.


Se la misura nazionale relativa ad un prodotto e' ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo economico adotta i provvedimenti necessari per garantire che lo strumento non conforme sia ritirato dal mercato nazionale e ne informa la Commissione. Se la misura adottata dall'Italia e' considerata ingiustificata, il Ministero dello sviluppo economico la revoca.


Il Ministero dello sviluppo economico cura le iniziative necessarie alla partecipazione nazionale alla procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, quando la misura nazionale e' considerata giustificata e la non conformita' di un prodotto e' attribuita a una carenza delle norme armonizzate di cui all'articolo 21, comma 9, lettera b), del presente decreto.


Art. 23

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Comma 1

Prodotti conformi che presentano un rischio

Comma 2

Se il Ministero dello sviluppo economico, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 2, ritiene che un prodotto, pur conforme al presente decreto, presenta un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse, chiede all'operatore economico interessato di provvedere, affinche' tale strumento di misura, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti piu' tale rischio o che lo strumento di misura sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.


Nei casi di cui al comma 1, l'operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutti gli strumenti di misura interessati che lo stesso ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione.


Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione dello strumento di misura interessato, la sua origine e la catena di fornitura dello strumento, la natura dei rischi connessi, nonche' la natura e la durata delle misure nazionali adottate.


Il Ministero dello sviluppo economico cura, ove necessario, l'attuazione degli atti di esecuzione e delle decisioni della Commissione europea previsti dall'articolo 37, paragrafo 4, della direttiva 2014/34/UE.


Art. 24

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Comma 1

Non conformita' formale


Se la non conformita' di cui al comma 1 permane, il Ministero dello sviluppo economico adotta le adeguate misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.


Art. 25

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza o mette in servizio prodotti privi dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'articolo 2 e' punito con l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 500 euro a 1500 euro per ciascun prodotto commercializzato e messo in servizio.


Salvo che il fatto costituisca reato, gli organismi notificati che consentono l'applicazione delle marcature di cui all'articolo 13 a strumenti di misura non conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo sono sottoposti alla medesima sanzione di cui al comma 1.


Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni diverse da quella di cui ai commi 1 e 2, alle disposizioni del presente decreto e dei connessi regolamenti di attuazione si applica la sanzione pecuniaria amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 500 euro a 1500 euro per ciascuna violazione.


I rapporti sulle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, all'autorita' competente per i controlli sulla sicurezza generale dei prodotti.


Art. 26

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Comma 1

Abrogazioni

Art. 27

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le tariffe per le attivita' di valutazione della conformita', di cui all'articolo 17, comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attivita' svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, e le relative modalita' di versamento. Tali tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.


I prodotti immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 conformemente alla direttiva 94/9/CE ed alle relative disposizioni nazionali di attuazione possono essere messi a disposizione del mercato o messi in servizio anche successivamente. I certificati rilasciati conformemente alla direttiva 94/9/CE ed alle relative disposizioni nazionali di attuazione restano validi ai fini del presente decreto.


Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dal decreto medesimo.


Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 94/9/CE, abrogata dalla direttiva 2014/34/UE, si intendono fatti a quest'ultima direttiva e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XII alla direttiva stessa.


Art. 28

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Art. 29

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Ferme restando le decorrenze disposte dall'articolo 42 della direttiva 2014/34/UE relativamente alle disposizioni della medesima, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.