DECRETO LEGISLATIVO

Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Numero 473 Anno 1997 GU 08.01.1998 Codice 097G0500

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;473

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Revisione delle sanzioni in materia di imposta di registro, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sull'incremento di valore degli immobili e di imposte ipotecaria e catastale.

Art. 3

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Comma 1

Sanzioni in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)


Il D. Lgs. 5 gennaio 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che tale modifica ha effetto a decorrere dal 1 aprile 1998.


Comma 3

Capo II - Sanzioni in materia di imposta di bollo, imposta sulle assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli spettacoli, tasse sulle concessioni governative e sui contratti di borsa.

Art. 7

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Comma 1

(( (Sanzioni in materia di imposte sugli spettacoli). ))

Comma 2

((


Restano ferme le sanzioni amministrative applicabili in materia di imposta sugli spettacoli - fino al 31 dicembre 1999, per le violazioni riguardanti gli apparecchi da divertimento per i quali l'imposta sugli intrattenimenti e' determinata con le modalita' previste dal decreto ministeriale 12 aprile 1990.


3. Competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di imposta sugli intrattenimenti e' l'ufficio delle entrate nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente" ))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° aprile 1998.


Comma 3

Capo III - Sanzioni in materia di tributi doganali e di imposte sulla produzione e sui consumi

Art. 10

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Comma 1

Sanzioni in materia di tributi doganali e di imposte sulla produzione e sui consumi

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)


Il D. Lgs. 5 gennaio 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che tale modifica ha effetto a decorrere dal 1 aprile 1998.


Comma 3

Capo IV - Sanzioni in materia di tributi locali

Art. 12

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Comma 1

Sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni, di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° aprile 1998.


Art. 13

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Comma 1

Sanzioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° aprile 1998.


Art. 14

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Comma 1

Sanzioni in materia di imposta comunale sugli immobili

Comma 2

L'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente le sanzioni e gli interessi relativi all'imposta comunale sugli immobili, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Sanzioni ed interessi). - 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto.".


Art. 15

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Comma 1

(( (Sanzioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi). ))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)


Il D. Lgs. 5 gennaio 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che tale modifica ha effetto a decorrere dal 1 aprile 1998.


Art. 16

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Comma 1

Norme applicabili

Comma 2

Alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie, compresa la disciplina transitoria concernente i procedimenti in corso.


Comma 3

Capo V - Sanzioni in materia di tasse automobilistiche e abbonamenti alle radioaudizioni e alla televisione.

Art. 17

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Comma 1

(( (Sanzioni in materia di tasse sul possesso di autoveicoli). ))

Comma 2

((


Alla legge 24 gennaio 1978, n. 27, che ha apportato modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche, la parola: "soprattassa" ovunque ricorrente, e' sostituita dalle seguenti: "sanzione amministrativa".


2. Sono abrogati i numeri 1, 2, 3, 4, 9 e 10 della tabella annessa alla stessa legge, il comma quarantanovesimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, nonche' ogni altra disposizione della medesima legge 24 gennaio 1978, n. 27, che risulta in contrasto con le norme del presente decreto e dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471 e 472.
3 La sanzione prevista nei punti 5, 6, 7, 8 e 11 della predetta tabella e' determinata nel minimo di lire duecentomila e nel massimo di lire un milione.))


((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D. Lgs. 5 gennaio 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che tale modifica ha effetto a decorrere dal 1 aprile 1998.


Art. 18

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Comma 1

Sanzioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni

Comma 2

L'articolo 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente le sanzioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Sanzioni). - 1. Chiunque omette di contrarre l'abbonamento all'autoradio ai sensi della presente legge e' soggetto, oltre al pagamento dell'importo dell'abbonamento dovuto, alla sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.".


Art. 19

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Comma 1

Sanzioni in materia di abbonamento alla televisione

Comma 2

Le sanzioni previste nel comma 1 assorbono quelle comminate per l'omesso o ritardato pagamento della tassa di concessione governativa prevista nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e nell'articolo 8 del presente decreto.


La sanzione risultante dalla depenalizzazione dell'ammenda di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e' sostituita con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione; le pene pecuniarie previste dall'articolo 22 del citato regio decreto-legge sono sostituite con la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.


Comma 3

Capo VI - Sanzioni relative all'anagrafe tributaria e codice fiscale

Comma 4

Capo VII - Disposizioni comuni

Art. 21

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1 aprile 1998.