---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D. Lgs. 5 gennaio 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che tale modifica ha effetto a decorrere dal 1 aprile 1998.
DECRETO LEGISLATIVO
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;473
Stai consultando il testo vigente del provvedimento.
Preambolo
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D. Lgs. 5 gennaio 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che tale modifica ha effetto a decorrere dal 1 aprile 1998.
Comma 3
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
((
Restano ferme le sanzioni amministrative applicabili in materia di imposta sugli spettacoli - fino al 31 dicembre 1999, per le violazioni riguardanti gli apparecchi da divertimento per i quali l'imposta sugli intrattenimenti e' determinata con le modalita' previste dal decreto ministeriale 12 aprile 1990.
3. Competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di imposta sugli intrattenimenti e' l'ufficio delle entrate nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente" ))
((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° aprile 1998.
Comma 3
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D. Lgs. 5 gennaio 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che tale modifica ha effetto a decorrere dal 1 aprile 1998.
Comma 3
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° aprile 1998.
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° aprile 1998.
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
L'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente le sanzioni e gli interessi relativi all'imposta comunale sugli immobili, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Sanzioni ed interessi). - 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto.".
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D. Lgs. 5 gennaio 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che tale modifica ha effetto a decorrere dal 1 aprile 1998.
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie, compresa la disciplina transitoria concernente i procedimenti in corso.
Comma 3
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
((
Alla legge 24 gennaio 1978, n. 27, che ha apportato modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche, la parola: "soprattassa" ovunque ricorrente, e' sostituita dalle seguenti: "sanzione amministrativa".
2. Sono abrogati i numeri 1, 2, 3, 4, 9 e 10 della tabella annessa alla stessa legge, il comma quarantanovesimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, nonche' ogni altra disposizione della medesima legge 24 gennaio 1978, n. 27, che risulta in contrasto con le norme del presente decreto e dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471 e 472.
3 La sanzione prevista nei punti 5, 6, 7, 8 e 11 della predetta tabella e' determinata nel minimo di lire duecentomila e nel massimo di lire un milione.))
((1))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D. Lgs. 5 gennaio 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che tale modifica ha effetto a decorrere dal 1 aprile 1998.
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
L'articolo 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente le sanzioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Sanzioni). - 1. Chiunque omette di contrarre l'abbonamento all'autoradio ai sensi della presente legge e' soggetto, oltre al pagamento dell'importo dell'abbonamento dovuto, alla sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.".
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
Le sanzioni previste nel comma 1 assorbono quelle comminate per l'omesso o ritardato pagamento della tassa di concessione governativa prevista nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e nell'articolo 8 del presente decreto.
La sanzione risultante dalla depenalizzazione dell'ammenda di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e' sostituita con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione; le pene pecuniarie previste dall'articolo 22 del citato regio decreto-legge sono sostituite con la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.
Comma 3
Comma 4
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1 aprile 1998.