DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 97/4/CE, che modifica la direttiva 79/112/CEE, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicita' dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale.

Numero 68 Anno 2000 GU 27.03.2000 Codice 000G0108

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;68

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

Art. 3

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Comma 1

Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

Comma 2

All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
"b-bis) la designazione "amido(i)" che figura nell'allegato I, ovvero quella "amidi modificati" di cui all'allegato II, deve essere completata dall'indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora l'amido possa contenere glutine.".


Art. 4

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Comma 1

Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

Comma 2

All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la lettera a), e' sostituita dalla seguente:
"a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, salvo quanto disposto da norme specifiche, a condizione che la denominazione di vendita sia identica al nome dell'ingrediente ovvero consenta di conoscere la effettiva natura dell'ingrediente;".


Art. 5

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Comma 1

Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.c 109

Comma 2

L'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Ingrediente caratterizzante evidenziato). 1. L'indicazione della quantita' di un ingrediente o di una categoria di ingredienti, usata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, e' obbligatoria, se ricorre almeno uno dei seguenti casi:
a) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione figuri nella denominazione di vendita o sia generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita;
b) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia messo in rilievo nell'etichettatura con parole, immagini o rappresentazione grafica;
c) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
a) a un ingrediente o a una categoria di ingredienti:
1) la cui quantita' netta sgocciolata e' indicata ai sensi dell'articolo 9, comma 7;
2) la cui quantita' deve gia' figurare nell'etichettatura ai sensi delle disposizioni comunitarie;
3) che e' utilizzato in piccole dosi come aromatizzante;
4) che, pur figurando nella denominazione di vendita, non e' tale da determinare la scelta del consumatore per il fatto che la variazione di quantita' non e' essenziale per caratterizzare il prodotto alimentare, ne e' tale da distinguerlo da altri prodotti simili;
b) quando disposizioni comunitarie stabiliscono con precisione la quantita' dell'ingrediente o della categoria di ingredienti, senza l'obbligo dell'indicazione in etichetta;
c) nei casi di cui all'articolo 5, commi 8 e 9.
3. La quantita' indicata, espressa in percentuale, corrisponde alla quantita' dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto.
4. L'indicazione di cui al comma 1 deve essere apposta nella denominazione di vendita del prodotto alimentare o in prossimita' di essa, oppure nell'elenco degli ingredienti accanto all'ingrediente o alla categoria di ingredienti in questione.
5. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, relativo all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.".


Art. 6

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Comma 1

Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

Comma 2

All'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il termine minimo di conservazione e' la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprieta' specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro.... quando la data contiene l'indicazione del giorno o con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro la fine .... negli altri casi.".


Art. 7

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Comma 1

Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

Art. 8

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Comma 1

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

Comma 2

L'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"Art. 18 (Sanzioni). - 1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire sei milioni a lire trentasei milioni.
2. La violazione delle disposizioni degli articoli 3, 10, comma 7, e 14 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni.
3. La violazione delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, commi 1, 2, 3 e 5, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
4. L'importo relativo alle sanzioni di cui al presente articolo dev'essere versato all'ufficio del registro o, laddove istituito, all'ufficio delle entrate, competenti per territorio.".


Art. 9

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Comma 1

Norme transitorie

Comma 2

E' consentito utilizzare, fino al 31 dicembre 2000, etichette e imballaggi non conformi alle disposizioni del presente decreto, purche' conformi alle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; i prodotti cosi' etichettati possono essere venduti fino al completo smaltimento delle scorte.