DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2010/12/UE recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE, 95/59/CE e 2008/118/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati. (11G0095)

Numero 57 Anno 2011 GU 29.04.2011 Codice 011G0095

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-31;57

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Per i sigaretti ed il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prodotti, entro il 31 dicembre 2010 con le specifiche previste dal medesimo articolo 39-bis nella formulazione vigente alla medesima data del 31 dicembre 2010, l'accisa e' applicata con riferimento a quanto in materia disposto dallo stesso decreto legislativo nella formulazione vigente al 31 dicembre 2010 purche' gli stessi prodotti vengano immessi in consumo entro il 30 giugno 2011.


Alle sigarette prodotte entro il 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39-octies, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione vigente alla medesima data purche' le stesse sigarette siano immesse in consumo entro il 30 giugno 2011.


Art. 3

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Comma 1

Disposizioni in materia di variazione dell'importo specifico fisso sulle sigarette

Art. 4

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Comma 1

Disposizioni in materia di tassazione minima comunitaria delle sigarette

Comma 2

Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ed il 31 dicembre 2013, qualora l'importo dell'accisa globale, calcolata ai sensi dell'articolo 39-octies, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, con riferimento al PMP-sigarette di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo risulti inferiore ad euro 101 per 1000 sigarette, l'aliquota di base delle sigarette, di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo, e' elevata, con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in modo che l'incidenza dell'accisa globale calcolata con riferimento al predetto PMP-sigarette sia pari al 57 per cento.


A decorrere dal 1° gennaio 2014, qualora l'importo dell'accisa globale, calcolata ai sensi dell'articolo 39-octies, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, con riferimento al PMP-sigarette di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo risulti inferiore ad euro 115 per 1000 sigarette, l'aliquota di base delle sigarette, di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo, e' elevata, con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in modo che l'incidenza dell'accisa globale calcolata con riferimento al predetto PMP-sigarette sia pari al 60 per cento.


Art. 5

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Comma 1

Disposizioni in materia di accisa sui sigaretti

Art. 6

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Comma 1

Disposizioni finali ed entrata in vigore

Comma 2

Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' sostituito dal seguente: «I punti vendita di cui al primo comma sono istituiti dall'Ufficio regionale secondo i criteri e le modalita' stabiliti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.».


Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.