Oltre i casi previsti dall'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, non sono eleggibili a consiglieri comunali:
1) coloro che hanno ricoperto alcuna delle cariche fasciste indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 1945, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1945, n. 20, o delle corrispondenti cariche femminili;
2) i consiglieri nazionali;
3) i deputati che, dopo il 3 gennaio 1925, abbiano votato leggi fondamentali intese a mantenere in vigore il regime fascista;
4) i ministri e i sottosegretari di Stato dei governi fascisti in carica o nominati dal 6 gennaio 1925;
5) i membri del tribunale speciale per la difesa dello Stato e i membri dei tribunali straordinari della pseudo repubblica sociale;
6) i prefetti e i questori nominati per titoli fascisti;
i capi delle provincie ed i questori nominati dal governo della pseudo repubblica sociale;
7) i moschettieri del duce, gli ufficiali della milizia, volontaria sicurezza nazionale, in servizio permanente retribuito, eccettuati gli addetti ai servizi religiosi, sanitari, assistenziali e gli appartenenti alle legioni libiche, alle milizie ferroviaria, postelegrafica, universitaria, alla gioventu' italiana del littorio, alla D.I.O.A.T. e Da.cos, nonche' alle milizie forestale, stradale e portuaria;
8) gli ufficiali che abbiano prestato effettivo servizio nelle forze armate della pseudo repubblica sociale; gli ufficiali della guardia nazionale repubblicana e i componenti delle brigate nere, delle legioni autonome e dei reparti speciali di polizia politica della pseudo repubblica sociale.
Sono tuttavia eleggibili coloro che, pur appartenendo ad una delle categorie anzidette, siano stati dichiarati non punibili ai sensi dell art. 7, ultimo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, o nei confronti dei quali la Commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, abbia emesso pronunzia di proscioglimento.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il comma sesto dell'art. 38 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e abrogato e sostituito dal seguente:
"Le schede sono valide anche quando non siano stati contrassegnati tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri pei quali l'elettore ha diritto di votare; sono valide, altresi', quando il segno del voto sia apposto sul contrassegno di lista o sulla casella a fianco del medesimo; in tal caso il voto s'intende dato a tutti i candidati della lista.
Art. 3
#Comma 1
L'art. 74 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e' sostituito dal seguente:
"Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio l'esercente di un servizio di pubblica, utilita', il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da, lire 3000 a lire 20.000" Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua publicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 10 marzo 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: - TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 44. FRASCA