I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Forli, il contratto collettivo 19 maggio 1958, relativo al personale addetto alla raccolta della frutta, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla raccolta della frutta dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione di prodotti ortofrutticoli della provincia di Forli'.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1