DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

D.Lgs. Lgt. 401/1946 - Modificazione delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

Modificazione delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

Numero 401 Anno 1946 GU 05.06.1946 Codice 046U0401

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Gli articoli 75, 76, 77, 79, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, della legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 75. - Multa proporzionale.
Fuori dei casi preveduti negli articoli 76, 77 e 79, il colpevole di contrabbando e' punito:
1) con la multa da L. 2000 a L. 4000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio e questo non supera il chilogrammo; se lo supera, la pena e' aumentata da L. 500 a L. 1500 per ogni chilogrammo in piu';
2) con la multa da L. 2500 a L. 5000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie e questo non supera il chilogrammo; se lo supera, la pena e' aumentata da L. 1000 a L. 4000 per ogni chilogrammo in piu';
3) con la multa da L. 300 a L. 600 quando il contrabbando ha per oggetto sale e questo non supera il chilogrammo; se lo supera la pena e' aumentata da L. 30 a L. 60 per ogni chilogrammo in piu'.
La multa stabilita nel n. 2 e' ridotta alla meta' quando si
tratta di prodotti derivati dal tabacco o di succedanei del tabacco".
"Art. 76. - Pena per l'alterazione e mescolanza dei generi di
monopolio.
Nel caso di contrabbando preveduto nell'art. 71 il colpevole e' punito con la multa da L. 5000 a L. 25.000 senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi", "Art. 77. - Pene per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza autorizzazione.
Chiunque semina abusivamente tabacco e' punito con la multa da L. 1500 a L. 8000.
Chiunque trapianta abusivamente piante di tabacco e' punito con la multa da L. 2000 a L. 4000 quando le piante trapiantate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in piu' la pena e' aumentata da L. 40 a L. 120.
Chiunque coltiva abusivamente piante di tabacco e punito con la multa da L. 2500 a L. 5000, quando le piante coltivate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in piu' la pena e' aumentata da L. 100 a L. 200.
Il colpevole di trapiantamento abusivo che ha anche abusivamente seminato le piante trapiantate, e' soggetto soltanto alla pena stabilita per il trapiantamento abusivo. Se il colpevole di coltivazione abusiva ha anche abusivamente seminato e trapiantato le piante coltivate e' soggetto soltanto alla pena stabilita per la coltivazione abusiva".
"Art. 79. - Pene per la detenzione di meccanismi e utensili.
Chiunque detiene meccanismi e utensili che a termini dell'art. 72 debbono ritenersi preordinati alla lavorazione dei tabacchi, e' punito con la multa da L. 600 a L. 10.000".
"Art. 88. - Attingimento di acque salse - Asportazione di sabbia, di terre salifere, di acqua del mare.
Chiunque senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli, attinge acque dalle sorgenti o polle salse, e' punito con l'ammenda da L. 150 a L. 600.
E' punito con la stessa pena chiunque asporta acqua dal mare o sabbie marine o terre salifere senza l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento".
"Art. 89. - Bagnatura dei generi di monopolio.
Il ricevitore, il magazziniere, la persona autorizzata alla vendita al pubblico dei generi di monopolio, il conduttore o l'appaltatore di trasporti, il quale sottopone a bagnatura il sale o il tabacco e' punito con l'ammenda da L. 600 a L. 6000 senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi".
"Art. 92. - Mancanza di tabacco in confronto delle quantita' indicate nel manifesto.
Il comandante della nave con carico di tabacco, qualora si trovi differenza in piu' o in meno nel numero dei colli di tabacco, in confronto del manifesto, e' punito con l'ammenda da L. 600 a L. 2000 per chilogrammo se trattasi di tabacco in foglia, e da L. 2000 a L. 5000 se trattasi di tabacco lavorato.
Agli effetti della determinazione dell'ammenda il peso dei colli mancanti e' calcolato in relazione al peso massimo degli altri colli di tabacco componenti il carico, quando non se ne possa stabilire il peso effettivo".
"Art. 93. - Differenza di peso o di quantita' della dichiarazione di tabacco.
Chiunque dichiara, per l'introduzione di tabacchi nel territorio del Regno soggetto a monopolio, una quantita' minore di quella accertata nella visita, e' punito, se la differenza oltrepassa il 5 % del peso dichiarato, con l'ammenda da L. 1000 a L. 1500 per ogni chilogrammo in piu', se si tratta di tabacco in foglia; e da L. 2000 a L. 3000 se si tratta di tabacco lavorato.
Chiunque dichiara una qualita' di tabacchi lavorati diversa da quella presentata, e' punito con la pena della ammenda da L. 500 a L.
4000 per ogni chilogrammo di tabacco diversamente dichiarato".
"Art. 94. - Ommessa dichiarazione di tabacchi lavorati da parte di viaggiatori.
Il viaggiatore il quale omette di dichiarare alla dogana i tabacchi lavorati, che importa per suo uso personale, e' punito con l'ammenda da L. 250 a L. 2000 qualora la quantita' importata non sia superiore a un chilogrammo.
Questa disposizione non si applica quando la quantita' importata non supera i 30 grammi".
"((Art. 95. - Trasporto di sale e tabacco in transito.
Qualora nei trasporti di sali e di tabacchi in transito, autorizzato a norma degli articoli 32 e 61, si verifichino le ipotesi prevedute nell'art. 120 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, lo speditore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 3000 al quintale se si tratta di sale da L. 50 a L. 1000 per chilogrammo, se si tratta di tabacco greggio o di prodotti derivati dal tabacco; da L. 100 a L. 2000 al chilogrammo, se si tratta di tabacco lavorato.
In ogni caso la pena dell'ammenda non puo' essere inferiore a L. 200))
.
Qualora si verifichino le ipotesi prevedute nell'articolo 121 della predetta legge, lo speditore e' punito con l'ammenda da L. 600 a L. 5000 al quintale, se si tratta di sale, da L. 500 a L. 1500 a chilogrammo se si tratta di tabacco greggio o di prodotti derivati del tabacco; da L. 700 a L. 3000 a chilogrammo, se si tratta di tabacco lavorato".
"Art. 96. - Vendita di generi di monopolio senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita.
Chiunque senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli vende o pone in vendita generi di monopolio, e' punito con l'ammenda da L. 300 a L. 1500 se si tratta di sali; da L. 1000 a L. 5000 se trattasi di tabacchi.
Chiunque acquista generi di monopolio da persona non autorizzata alla vendita, e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 1000".
"Art. 99. - Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio del sale.
E' punito con l'ammenda da L. 600 a L. 6000 chiunque viola le norme di questa legge stabilita;
1) per la produzione, la fabbricazione e la preparazione dei sali, nei casi in cui queste operazioni siano state autorizzate dall'Amministrazione;
2) per l'introduzione ad uso delle industrie, dei sali delle isole italiane escluse dal monopolio:
3) per l'introduzione e il deposito dei sali nei punti franchi;
4) per l'impiego dei sali conceduti alle industrie menzionate
negli articoli 20 e 21;
5) per il trasporto, il deposito e la detenzione dei sali nei casi preveduti nell'art. 27".
"Art 100. - Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio dei tabacchi.
E' punito con l'ammenda da L. 600 a L. 10.000 chiunque viola le norme di questa legge stabilite:
1) per l'introduzione e il deposito dei tabacchi nei punti franchi;
2) per le operazioni di cernita o condizionamento in colli dei tabacchi greggi nei punti franchi;
3) per la costruzione di meccanismi e utensili preordinati alla lavorazione del tabacco;
4) per il trasporto, il deposito o la detenzione dei tabacchi lavorati nei casi preveduti nell'art. 57".
"Art. 101, - Violazione per cui non e' stabilita una speciale pena.
Per qualunque violazione delle norme di questa legge per la quale nella legge stessa non e' stabilita la pena, ai applica l'ammenda da L. 100 a L. 3000".


Art. 2

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 24 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI - SCOCCIMARRO -
TOGLIATTI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 156. - FRASCA