LEGGE

Legge 971/1942 - Parziale reintegrazione al capitolo di spesa del Ministero di grazia e giustizia dell'importo delle forniture eseguite negli Istituti di prevenzione e di pena su richiesta delle pubbliche Amministrazioni e dei privati. (042U0971)

Parziale reintegrazione al capitolo di spesa del Ministero di grazia e giustizia dell'importo delle forniture eseguite negli Istituti di prevenzione e di pena su richiesta delle pubbliche Amministrazioni e dei privati. (042U0971)

Numero 971 Anno 1942 GU 08.09.1942 Codice 042U0971

urn:nir:stato:legge:1942-07-03;971

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Testo vigente

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

Le spese per il servizio delle industrie negli Istituti di prevenzione e di pena faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

Comma 2

Lo stanziamento di detto capitolo potrà, nel corso di ciascuna gestione, essere integrato, con decreti del Ministro per le finanze, fino a raggiungere l'importo corrispondente all'80 per cento dell'ammontare dei versamenti di cui al precedente art. 1.

Art. 3

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Comma 1

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche all'Amministrazione carceraria per le forniture di casermaggio ad uso dell'Amministrazione medesima e per l'azienda domestica.

Comma 2

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 3

Data a San Rossore, addì 3 luglio 1942-XX

Comma 4

VITTORIO EMANUELE

Comma 5

MUSSOLINI - GRANDI - CIANO - VIDUSSONI - TERUZZI - DI REVEL - BOTTAI - GORLA - PARESCHI - HOST VENTURI - RICCI - PAVOLINI - RICCARDI

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: GRANDI