Il presente decreto si applica ai tipi di zucchero di cui all'allegato I, destinati all'alimentazione umana.
Il presente decreto non si applica allo zucchero impalpabile, allo zucchero candito e allo zucchero in pani.
DECRETO LEGISLATIVO
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;51
Stai consultando il testo vigente del provvedimento.
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto si applica ai tipi di zucchero di cui all'allegato I, destinati all'alimentazione umana.
Il presente decreto non si applica allo zucchero impalpabile, allo zucchero candito e allo zucchero in pani.
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
Le denominazioni di vendita indicate all'allegato I sono riservate ai prodotti definiti nel medesimo allegato e sono utilizzate nel commercio per designare i prodotti stessi. La denominazione di cui al punto 2 dell'allegato I puo' essere anche utilizzata per designare il prodotto di cui al punto 3 del medesimo allegato.
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
E' abrogata la legge 31 marzo 1980, n. 139.
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza le denominazioni di vendita dei prodotti definiti all'allegato I per prodotti non conformi alle caratteristiche per essi stabilite dal presente decreto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 9.000.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, e' assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Gli zuccheri di cui all'articolo 1, comma 1, conformi alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere commercializzati fino all'11 luglio 2004.
Gli zuccheri di cui all'articolo 1, comma 1, etichettati anteriormente al 12 luglio 2004 in conformita' alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere commercializzati sino ad esaurimento.
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.