DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva n. 2001/111/CE relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana.

Numero 51 Anno 2004 GU 28.02.2004 Codice 004G0082

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;51

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Campo di applicazione

Comma 2

Il presente decreto si applica ai tipi di zucchero di cui all'allegato I, destinati all'alimentazione umana.


Il presente decreto non si applica allo zucchero impalpabile, allo zucchero candito e allo zucchero in pani.


Art. 2

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Comma 1

Denominazioni di vendita e altre indicazioni

Comma 2

Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.


Le denominazioni di vendita indicate all'allegato I sono riservate ai prodotti definiti nel medesimo allegato e sono utilizzate nel commercio per designare i prodotti stessi. La denominazione di cui al punto 2 dell'allegato I puo' essere anche utilizzata per designare il prodotto di cui al punto 3 del medesimo allegato.


Art. 3

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Comma 1

Abrogazioni

Art. 4

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza le denominazioni di vendita dei prodotti definiti all'allegato I per prodotti non conformi alle caratteristiche per essi stabilite dal presente decreto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 9.000.


Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, e' assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.


Art. 5

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Comma 1

Norme transitorie

Comma 2

Gli zuccheri di cui all'articolo 1, comma 1, conformi alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere commercializzati fino all'11 luglio 2004.


Gli zuccheri di cui all'articolo 1, comma 1, etichettati anteriormente al 12 luglio 2004 in conformita' alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere commercializzati sino ad esaurimento.


Art. 6

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.