I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo 20 luglio 1960, relativo agli operai addetti ai lavori di trebbiatura e sgusciatura dei semi;
- per la provincia di Rovigo, l'accordo collettivo 24 giugno 1960, relativo agli operai tecnici addetti ai lavori di trebbiatura per conto terzi;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai addetti ai lavori di trebbiatura e sgusciatura dei semi della provincia di Cremona e ai lavori di trebbiatura della provincia di Rovigo.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1