Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
La composizione, le caratteristiche di fabbricazione, l'etichettatura e ogni forma di pubblicità dei prodotti di cui alla tabella allegato A devono corrispondere alle definizioni e alle norme stabilite nella presente legge e nei relativi allegati.
Art. 2
#Comma 1
Le denominazioni di cui alla colonna b) dell'allegato B non possono essere utilizzate in commercio, per designare prodotti diversi da quelli rispondenti alle caratteristiche specificate nelle colonne da d) a g) dello stesso allegato.
È in ogni caso vietato immettere al consumo vetri cavi e in lastre con denominazione "mezzi cristalli" o denominazioni affini.
Art. 3
#Comma 1
I prodotti indicati nella tabella allegato A, che siano contraddistinti da una delle denominazioni previste nella colonna b) dell'allegato B, possono essere anche muniti del relativo simbolo di identificazione, descritto nelle colonne h) ed i) dell'allegato B.
Art. 4
#Comma 1
Le denominazioni e i simboli di identificazione stabiliti nell'allegato B possono essere apposti sull'unica etichetta, descritta nelle colonne h) ed i) dello stesso allegato.
Sull'etichetta possono essere aggiunte altre indicazioni, atte a meglio individuare la qualità e le finiture del prodotto, purchè tali indicazioni siano conformi al buon uso commerciale.
Art. 5
#Comma 1
Qualora il marchio di fabbrica, la ragione sociale di una impresa od ogni altra iscrizione comporti, a titolo principale oppure a titolo di aggettivo o di radice, l'utilizzazione di una denominazione, prevista nelle colonne b) e c) dell'allegato B, o che possa dar luogo a confusione con quest'ultima, deve figurare, a caratteri molto evidenti, immediatamente seguita dal marchio di fabbrica o dalla ragione sociale o dall'iscrizione:
- la denominazione del prodotto, quando questo risponde alle caratteristiche specificate nelle colonne da d) a g) dell'allegato B;
- l'indicazione dell'esatta natura del prodotto, quando questo non risponde a tali caratteristiche.
- la denominazione del prodotto, quando questo risponde alle caratteristiche specificate nelle colonne da d) a g) dell'allegato B;
- l'indicazione dell'esatta natura del prodotto, quando questo non risponde a tali caratteristiche.
Art. 6
#Comma 1
La corrispondenza delle denominazioni e dei simboli d'identificazione alle caratteristiche specificate nelle colonne da d) a g) dell'allegato B non può essere verificata se non utilizzando i metodi definiti nell'allegato C.
Art. 7
#Comma 1
L'accertamento delle proprietà chimiche e fisiche dei prodotti, oggetto della disciplina prescritta nella presente legge, è effettuato, in tutti i casi in cui sia necessario, dalla stazione sperimentale del vetro di Venezia-Murano.
Art. 8
#Comma 1
Chiunque pone in vendita o altrimenti mette in commercio i prodotti indicati nella tabella allegato A della presente legge, con le denominazioni di "cristallo superiore, cristallo al piombo, vetro sonoro superiore e vetro sonoro", e che, per la loro composizione, non corrispondono alle relative caratteristiche specificate nell'allegato B, è punito con la multa da lire 40.000 a lire 400.000.
Chiunque, sussistendo le condizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, non ottempera all'obbligo di apporre, a caratteri molto evidenti, la denominazione del prodotto, quando questo risponde alle caratteristiche specificate nelle colonne da d) a g) dell'allegato B, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.
Chiunque, nelle condizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, non ottempera all'obbligo di apporre, a caratteri molto evidenti, la indicazione dell'esatta natura del prodotto, quando questo non risponde alle caratteristiche specificate nelle colonne da d) a g) dell'allegato B, è punito con la multa da lire 30.000 a lire 300.000.
Art. 9
#Comma 1
La presente legge non si applica ai prodotti destinati ad essere esportati fuori dal territorio della Comunità economica europea.
Comma 2
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 3
Data a Roma, addì 26 novembre 1973
Comma 4
LEONE
Comma 5
RUMOR - DE MITA - MORO - ZAGARI - COLOMBO - MATTEOTTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI